Incarto n.
60.2004.377

 

Lugano

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Alessandro Soldini (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 9/10.11.2004 presentata dalla

 

 

 

IS 1, ,

 

 

con la quale chiede di autorizzare PI 5, __________, liquidatrice di __________, __________, a consultare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________ PI 3, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), e __________ PI 4, __________ (patr. da: avv. __________ PA 3, __________), per reati contro il patrimonio (inc. MP __________);

 

 

 

 

richiamati i preavvisi favorevoli 15/16.11.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti e 24/25.11.2004 di __________ PI 4;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 17.12.2003 la IS 1 – constatato che __________ aveva accettato depositi del pubblico a titolo professionale in violazione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) e dell’ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR) – ha, tra l’altro, deciso di sciogliere e porre in liquidazione detta società, nominando PI 5 liquidatrice (AI 8/CFB);

 

 

                                         che con istanza 9/10.11.2004 – trasmessa d’ufficio a questa Camera dal magistrato inquirente – la IS 1 chiede di concedere a PI 5, “per poter garantire lo svolgimento ideale dei suoi compiti, (…)”, l’accesso agli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2, __________ PI 3 – già soci ed organi della società in questione – e __________ PI 4;

 

 

                                         che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";

 

 

                                         che la IS 1 revoca l’autorizzazione d’esercitare alla banca che non adempie più le condizioni richieste o che viola gravemente i propri obblighi legali (art. 23quinquies cpv. 1 LBCR);

 

 

                                         che la revoca dell’autorizzazione provoca lo scioglimento delle persone giuridiche, delle società in nome collettivo e di quelle in accomandita e la cancellazione delle ditte individuali dal registro di commercio (art. 23quinquies cpv. 2 LBCR);

 

 

                                         che detta __________ designa il liquidatore e vigila sull’attività di quest’ultimo (art. 23quinquies cpv. 2, in fine LBCR);

 

 

                                         che pertanto – in applicazione delle suddette disposizioni, in particolare con riferimento agli specifici compiti del liquidatore – si giustifica riconoscere a PI 5, liquidatrice di __________, un interesse giuridico legittimo alla compulsazione degli atti;

 

 

                                         che con decisione 2.12.2003 questa Camera aveva peraltro concesso alla IS 1 un’autorizzazione di carattere generale all’esame di incarti penali (inc. __________);

 

 

                                         che PI 5 è quindi autorizzata ad ispezionare l’incarto – se del caso con estrazione di copia degli atti – presso il Ministero pubblico;

 

 

                                         che la domanda della IS 1 è accolta;

 

 

                                         che – vista la qualità dell’istante – non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patrocinata da: PA 1

3. PI 3

3 patrocinato da: PA 2

4. PI 4

4 patrocinato da: PA 3

5. PI 5

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il vicepresidente                                                      La segretaria