Incarto n.
60.2004.394

 

Lugano

10 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 29.11/2.12.2004 presentato da

 

 

 

RI 1 ,

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26.11.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin in tema di assistenza giudiziaria;

 

 

preso atto delle osservazioni 3/6.12.2004 del procuratore pubblico Mario Branda che evidenzia come il reato in questione sia ampiamente prescritto;

 

 

preso atto delle osservazioni 3/6.12.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto che rimanda alle considerazioni della sua decisione del 26.11.2004 e sottolinea l’intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati;

 

 

ritenuto che, come evidenziato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata, la ricorrente è unicamente denunciante e non ha veste di parte civile;

 

 

rilevato che, come descritto nella lettera 23.8.2004, i reati ipotizzati sono chiaramente prescritti, riferendosi ad un periodo di tempo di nove mesi nel corso del 1987;

 

 

che per questi motivi non si giustifica manifestamente la nomina di un difensore d’ufficio;

 

 

che considerata la particolarità del caso, si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 35 Lag ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria