Incarto n.
60.2004.401

 

Lugano

5 dicembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/7.12.2004 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.12.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 9/10.12.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera sia per quanto attiene alla legittimità della richiesta sia per quanto riguarda il suo merito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto di accusa 4.2.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di settantacinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, alla multa di CHF 1'000.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale “per avere, circolando con la vettura __________ targata __________ __________, in fase di rientro da una manovra di sorpasso, negligentemente urtato contro l’adiacente autobus __________ targato __________ condotto da __________ __________ che stava sorpassando, cozzando poi contro lo spartivia centrale”, di inosservanza dei doveri in caso di infortunio “per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o la polizia per quanto concerne il danno arrecato allo spartivia centrale” e di sottrazione alla prova del sangue “per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedasi: dinamica e ora dell’incidente, suoi precedenti specifici, comportamento successivo ai fatti, bevande alcoliche sorbite nel corso della serata, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova del sangue”, fatti avvenuti a __________, autostrada __________, il __________ (DAC __________);

 

 

                                         che con decisione 10.12.2003 il giudice della Pretura penale – a cui l’incarto è stato nel frattempo trasmesso per competenza – ha assolto l’istante da tutte le imputazioni (inc. __________);

 

 

                                         che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 1'860.65 oltre interessi al 5% dal 10.12.2003 per spese di patrocinio;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l'istante postula la rifusione della nota professionale 6.12.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 2'860.65 [di cui CHF 2'475.-- a titolo di onorario, CHF 183.60 di spese e CHF 202.05 di IVA (doc. A)], dedotto l’importo di CHF 1'000.-- già assegnatogli dal giudice della Pretura penale a titolo di ripetibili;

 

 

                                         che questi – a cui spetta sostanziare le proprie pretese di indennità – non ha tuttavia prodotto il dettaglio della nota professionale, omettendo perfino di indicare la tariffa oraria applicata, e ciò malgrado l’art. 7 Lag, applicabile per analogia anche in questa sede, prescriva di presentare all’autorità di concessione la nota professionale dettagliata;

 

 

                                         che – per quanto ricostruibile dall’incarto – risulta nondimeno che il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla stesura dell’opposizione 14.2.2002 al decreto di accusa e degli scritti al Tribunale penale cantonale di data 25.2.2002, 7.3.2002 e 20.2002 (tutti di poche righe), a cui vanno aggiunti gli inevitabili colloqui e la corrispondenza con l’istante, la preparazione del dibattimento e la presenza al dibattimento (che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore 15.35 circa);

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la difesa dell’accusato, al fine di evitare che – benché prosciolto – egli debba assumersene il costo, senza alcuna possibilità di ottenerne la riparazione;

 

 

                                         che l’istante ha già ottenuto dinanzi alla Pretura penale un’indennità per ripetibili di CHF 1'000.--;

 

 

                                         che – benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6 CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente necessarie;

 

 

                                         che, esaminato l’incarto ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, a giudizio di questa Camera l’importo di CHF 1'000.-- appare sufficiente ad indennizzare il danno subito dall’istante in seguito all’ingiusto procedimento;

 

 

                                         che l’istanza non può quindi essere accolta;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         per conoscenza:

                                        

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario