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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 7.12.2004 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 1, __________), __________ PI 3, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), __________ PI 4, __________ (patr. da: avv. __________ PA 3, __________), in vista del pubblico dibattimento; |
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visto il preavviso favorevole 9.12.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto che il patrocinatore di __________ PI 3, con scritto 9/10.12.2004, rinuncia a presentare delle osservazioni e si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
preso atto che il patrocinatore di __________ PI 2, con comunicazione via fax del 10.12.2004, comunica di non avere obiezioni all’istanza di proroga;
preso atto che con scritto 14/15.12.2004 il patrocinatore di __________ PI 4 comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di __________ PI 2, __________ PI 3 e __________ PI 4, tutti in detenzione preventiva dal 25.8.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 24.11.2004 l’atto d’accusa (__________), ritenendoli colpevoli di tratta di esseri umani e di altre infrazioni minori (dall’infrazione alla legge sulle armi, alla contravvenzione alla LDDS, all’esercizio abusivo della prostituzione, alla contravvenzione alla LStup).
Il pubblico dibattimento é stato aggiornato al 13.1.2005, e dovrebbe durare un’unica giornata.
2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di Bellinzona chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal GIAR o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuto anzitutto la limitatissima durata della proroga del carcere richiesto (una decina di giorni), considerato il periodo festivo, che crea un fermo lavorativo per tutte la parti, e preso atto dell’accordo delle parti per la data dell’aggiornamento del processo.
5. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, riconosciuti da tutte le parti interessate.
Pacifici e non contestati sono le condizioni per la protrazione della detenzione preventiva, in particolare in relazione ai seri indizi di colpevolezza e ai preminenti motivi d’interesse pubblico alla protrazione.
6. In presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP). Nel presente caso, ed in relazione all’imputazione principale ed al bene giuridico protetto, vale la pena richiamare alcune considerazioni formulate da questa Camera in una recente decisione relativa ad uno dei qui coimputati (decisione CRP del 16.11.2004, inc. 60.2004.362).
L’imputazione di tratta di esseri umani, giusta l’art. 196 cpv. 1 CP, punisce con la reclusione o con la detenzione non inferiore ai sei mesi chiunque, per favorire l’altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani. L’art. 196 cpv. 2 CP rende punibili anche gli atti preparatori di una tratta di esseri umani.
Si tratta di un’imputazione derivata da una serie di trattati internazionali risalenti ai primi decenni del secolo scorso: in particolare si tratta dell’Accordo internazionale teso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche (Parigi, 18.5.1904, RS 0.311.31), della Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle bianche (Parigi, 4.5.1910, RS 0.311.32), della Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli (Ginevra, 30.9.1921, RS 0.311.33) e della Convenzione concernente la repressione della tratta delle donne maggiorenni (Ginevra, 11.10.1933, RS 0.311.34). Questo fenomeno, che nella seconda parte del secolo scorso era progressivamente scemato, è ridivenuto d’attualità, per un verso a seguito della caduta del muro di Berlino ed al divario delle situazioni economiche tra paesi dell’Europa occidentale e paesi dell’Europa orientale, e per altro verso a motivo di una mentalità sempre più mercificante nei confronti della donna. La situazione caratteristica che il legislatore intravedeva è quella di una donna, inesperta ed in una situazione precaria, portata lontano dal suo paese, con pretesti più o meno fallaci, per essere posta in condizioni tali che si ritrova costretta a prostituirsi per conto di un protettore. L’aspetto essenziale è che l’essere umano sia trattato come una merce, in vista della prostituzione (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, p. 799).
Per il Tribunale federale, l’art. 196 CP concretizza i dettami contenuti in particolare nella convenzione dell’11.10.1933, e conferisce una portata più vasta di quella convenzionale poiché estesa a tutti gli esseri umani. I presupposti dell’art. 196 CP sono adempiuti allorquando viene pregiudicato il diritto all’autodeterminazione nel campo sessuale delle persone interessate. E ciò avviene esclusivamente quando un essere umano è sfruttato come vera e propria mercanzia, in particolare se tenuto all’oscuro di ciò che l’attende, se poco informato o se, per altre ragioni, incapace di difendersi (DTF 128 IV 123, 126 IV 225).
Più in generale, per questa Camera in gioco non è solo l’autodeter-minazione della persona nel campo sessuale, ma la dignità stessa della persona ad essere considerata come tale e non come merce, dignità della persona espressamente tutelata dall’art. 7 Cost. e dall’art. 6 cpv. 2 Cost. TI. Come ricorda la dottrina (J. F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 5 ad art. 7, p. 70), il contenuto della garanzia, difficile da definire, è essenzialmente negativo: è il diritto di non essere trattato come un oggetto, ma come un soggetto, una persona, unica e differente.
Il Tribunale federale ha annotato come le prostitute che soggiornano illegalmente in Svizzera sono le più esposte a questo genere d’infrazione. La questione se la libertà sessuale e quindi l’art. 196 CP siano lesi o meno deve essere decisa in funzione delle circostanze concrete: il consenso formale della vittima non basta, ed è imperativo accertare se tale consenso sia effettivamente libero da costrizioni o se derivi da una situazione di vulnerabilità, derivante da condizioni economiche o sociali difficili, o da rapporti di dipendenza personali o finanziari costrittivi. Nel caso di persone che si recano all’estero per prostituirsi, il consenso effettivo deve essere ammesso con estrema prudenza poiché il rischio di sfruttamento di una situazione di povertà è particolarmente acuto (DTF 128 IV 123 e 126, 126 IV 225).
Dalla lettura dei verbali degli accusati, in particolare dalle reciproche accuse tra __________ PI 2 e __________ PI 3, dalle ammissioni di __________ PI 4, nonché dalle deposizioni del cittadino spagnolo che li ha assistiti in Ticino, emergono chiari e seri indizi di colpevolezza a loro carico.
7. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
8. Nel presente caso è dato certamente per un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.444/2004 del 14.9.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. Gli accusati, cittadini stranieri non hanno legami con il nostro territorio, se non per commettervi dei reati. Per il che, essi non hanno evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale di una certa consistenza, ritenuta l’obiettiva gravità dei reati a loro addebitati. Tanto più visto che l’inchiesta è praticamente conclusa, e l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
9. La carcerazione preventiva cui sono astretti i tre accusati è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
10. La durata del carcere preventivo é inoltre rispettosa del principio di proporzionalità, considerato che il reato di cui all’art. 196 CP, tecnicamente un crimine, prevede un minimo di pena di sei mesi di detenzione e che la proroga si limita a pochi giorni.
La limitata durata della proroga del carcere preventivo é perciò rispettosa del principio di proporzionalità.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti __________ PI 2, __________ PI 3 e __________ PI 4 è prorogato fino al 13.1.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 4. PI 4
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Il presidente La segretaria