Incarto n.
60.2004.414

 

Lugano

15 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 13/14.12.2004 presentato da

 

 

 

RI 1 ,

patr. da: PA 1 ,

 

 

 

contro

 

 

 

il decreto d’accusa 1.12.2004 (__________) emanato dal procuratore pubblico Moreno Capella per titolo di vie di fatto, ingiuria e minaccia;

 

 

premesso che, in considerazione dell’esito della decisione, questa Camera ha ritenuto di non intimare il gravame alle parti per formulare osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Nel quadro del procedimento penale inc. MP __________, a seguito di denuncia-querela della qui ricorrente, il procuratore pubblico ha messo in stato d’accusa dinanzi alla Pretura penale del Canton Ticino __________ PI 1 per vie di fatto, ingiuria e minaccia, con riferimento agli art. 126 cpv. 1, 177 e 180 cpv. 1 CP, mediante il decreto d’accusa qui impugnato. I fatti alla base del rinvio a giudizio si sono svolti a __________, in data 21.1.2004

 

 

                                   2.   La qui ricorrente contesta la qualifica giuridica data dal procuratore pubblico ai fatti, in particolare con riferimento all’imputazione di vie di fatto, che ritiene giuridicamente errata: si tratterebbe infatti di lesioni corporali gravi, subordinatamente di lesioni corporali semplici, ai sensi degli art. 122 e 123 CP. Per questa ragione, la ricorrente ha presentato tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 210 CPP al DA __________ del 1.12.2004 al Ministero pubblico, ciò che comporta la trasmissione dell’incarto al giudice competente in virtù dell’art. 211 CPP: nel caso concreto, in base al testo del DA __________, alla Pretura penale. Contestualmente all’opposizione giusta l’art. 210 CPP, la qui ricorrente ha presentato il gravame qui in esame, con riferimento agli art. 212 CPP, con rinvio agli art. 201 a 205 CPP.

 

 

                                   3.   La ricorrente chiede l’annullamento dell’atto (recte: decreto) d’accusa, il rinvio degli atti al procuratore pubblico perché rinvii __________ PI 1 avanti alla Corte delle assise correzionali per lesioni corporali gravi, subordinatamente semplici. Quali motivi a fondamento del proprio gravame, con riferimento all’art. 201 cpv. 1 CPP (applicabile per effetto del rinvio dell’art. 212 cpv. 1 CPP), la ricorrente invoca il vizio di forma dell’atto d’accusa (recte: del decreto d’accusa) e l’incompetenza dell’assise (recte: della Pretura penale) indicata. Non contestata è al contrario l’accusa di ingiuria e minaccia (punto 2 del DA __________). A sostegno del proprio gravame la ricorrente, dopo aver esposto i fatti, produce documentazione medica e assicurativa: adduce un importante aumento dell’incapacità lavorativa, che ha comportato il passaggio da una preesistente invalidità del 20% all’attuale invalidità del 50%.

 

 

                                   4.   L'art. 212 cpv. 1 CPP stabilisce che contro il decreto d'accusa può essere interposto ricorso, per i motivi e secondo quanto disposto dagli art. 201 - 205 CPP - relativi al ricorso contro l'atto di accusa - applicabili per analogia.

                                         L’art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi alla Camera dei ricorsi penali (CRP), nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l’atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), oppure le eccezioni che sospendono o escludono la persecuzione del reato (lit. c).

 

                                         Nel caso in esame, il decreto di accusa é stato intimato l’1.12.2004 e ritirato dal patrocinatore il 6.12.2004, come risulta dalla copia della busta d'intimazione, prodotta agli atti (allegato 1).

                                         Il presente ricorso, inoltrato il 13.12.2004, é pertanto tempestivo.

 

 

                                   5.   Giusta l'art. 205 CPP, il giudizio della CRP che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può quindi essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del merito.

                                         Quando la CRP non ritiene fondato il ricorso perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto di accusa o perché ritiene competente la Corte d'assise indicata, o perché esclude esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato incriminato, essa pronuncia con decreto non motivato (art. 205 CPP).

                                         Questa norma trova fondamento - specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato - nella necessità di non pregiudicare, anche in via indiretta, le competenze delle Corti d'assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento.

                                         E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio della CRP, ove queste non attengono a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. CRP 3.2.1993 in re E. F., A. P. e E. P.).

 

 

                                   6.   Il ricorrente ritiene che il decreto impugnato debba essere annullato per errata qualificazione giuridica dei fatti, segnatamente di vie di fatto in luogo di lesione corporali gravi, sub. semplici.

 

 

                                   7.   Secondo la costante giurisprudenza relativa all'art. 201 cpv. 1 lit. c CPP - rispettivamente ai previgenti art. 164 cpv. 1 n. 3 CPP/1941 e 161 cpv. 1 n. 3 CPP/1992 - le uniche censure esaminabili dalla CRP, nella fase predibattimentale, concernono solo presupposti di perseguibilità non direttamente attinenti alla prova dell'esistenza del reato, quali ad esempio la competenza territoriale, la decorrenza della prescrizione, la validità di una querela, alla sola condizione che il fondamento di tali eccezioni appaia già di primo acchito certo e liquido, "a prima vista talmente consistente (cfr. Rep. 1977, 259"), da far ritenere inutile il pubblico dibattimento.

                                         Per contro, se la situazione sul fondamento delle eccezioni é controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione dell'autorità ricorsuale e dovrà essere sottoposto alla Corte giudicante per non pregiudicarne la competenza di merito (Rep. 1986, 164 consid. 2.2; 1979, 191; 1977, 259 e riferimenti; CRP 3.2.1993 in re E. F., A. P. e E. P.).

 

                                         La questione a sapere se i fatti imputati all'accusato costituiscano o meno reato e ne realizzino gli elementi soggettivi e oggettivi sfugge all'esame della CRP, adita con ricorso ai sensi dell'art. 201 cpv. 1 lit. c CPP, essendo tale questione di competenza della Corte giudicante, che dovrà fondare il proprio convincimento sulle prove fornite al dibattimento (cfr. E. BRUNETTI, Le parti nella fase predibattimentale della procedura penale ticinese, Bellinzona 1995, p. 300 s. e riferimenti).

 

                                         In questo contesto, giova ricordare che nel riformato art. 161 cpv. 1 n. 3 CPP/1992 - entrato in vigore il 1° gennaio 1993 e il cui testo è stato successivamente ripreso dall'attuale art. 201 cpv. 1 lit. c CPP - il legislatore ha soppresso la seconda frase che recitava "le eccezioni […] che escludono il carattere di reato nella azione od omissione incriminata" contemplata nel primitivo art. 164 cpv. 1 n. 3 CPP/1941, allo "scopo di ridurre il rischio che la Camera dei ricorsi penali si sovrapponga al Tribunale di merito" (cfr. Messaggio aggiuntivo n. 3163 A del 20.3.1991 p. 173).

 

                                         Nel presente caso la contestazione relativa alla qualifica giuridica dei fatti è evidentemente una censura di merito. Per quanto riferito nei punti precedenti, una simile questione non rientra nella ristretta cognizione di questa Camera in base agli art. 212 e 201 CPP.

 

 

                                   8.   La fattispecie esposta dal ricorrente è positivamente disciplinata dall’art. 250 cpv. 2 CPP, applicabile anche al decreto d’accusa per effetto del rinvio generale contenuto all’art. 273 CPP. Di conseguenza solo il giudice di merito, durante il dibattimento, può ordinare un rimando del dibattimento perché si faccia luogo all’eventuale presentazione di un nuovo atto d’accusa. Per queste ragioni, il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   9.   L’invocazione da parte della ricorrente del vizio di forma o dell’incom-petenza del giudice di merito non modificano questa conclusione.

                                        

                                         La qualifica giuridica non è problema di forma ma di merito, e quindi le censure sollevate dal ricorrente non possono essere sussunte all’art. 201 cpv. 1 lit. a CPP.

                                        

                                         L’incompetenza della Pretura penale, a dipendenza della diversa qualifica giuridica, sarebbe data unicamente in riferimento all’art. 122 CP in relazione all’art. 29 cpv. 1 lit. b LOG, mentre non si porrebbe in riferimento all’art. 123 CP. In caso di applicazione dell’art. 250 cpv. 2 CPP da parte del giudice di merito, la competenza verrebbe riesaminata al momento della formulazione del nuovo atto d’accusa.

 

 

                                 10.   Il ricorso è pertanto irricevibile. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 201, 212, 250 e 284 cpv. 1 lit. b CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ __________ RI 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

                                         per conoscenza:

                                         __________

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria