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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 17.12.2004 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto PI 1, __________ (patr. da: avv. __________ PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento; |
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visto il preavviso favorevole 21.12.2004 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 22/23.12.2004;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di __________ __________ PI 1, in detenzione preventiva dal 20.10.2004, il procuratore pubblico ha emanato il 9.12.2004 l’atto d’accusa (__________), accusandolo di infrazione e contravvenzione alla LStup.
Con il consenso delle parti, il pubblico dibattimento é stato aggiornato al 24.1.2005.
2. Con la presente istanza, la presidente della competente Corte delle assise correzionali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 24.1.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lett. b CPP).
Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.
Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
4. Nel caso in esame sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta l’attuale situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare. Inoltre, in considerazione del periodo natalizio, che comporta inevitabilmente dei tempi morti, sono dati certamente dei motivi per ammettere una proroga.
5. Nel presente caso è pacifica l'esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni parziali di __________ __________ PI 1 in relazione al procedimento inc. MP __________ relative alla LStup (verbali 18.11.2004 delle ore 12.00 e delle ore 10.00 avanti al procuratore pubblico Moreno Capella, AI 22 e 23) e dalle deposizioni di __________ __________ __________ __________ __________ __________ (verbale 29.10.2004 delle ore 9.20 avanti al procuratore pubblico Luca Maghetti, inc. __________, allegato 7 del rapporto di polizia AI 21 dell’incarto MP __________). Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. L’accusato ha pochi legami con il nostro territorio. Per il che, esso non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva - in caso di condanna - di una sanzione penale, ritenuto gli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise correzionali. Tanto più vista l'imminenza del giudizio di merito (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP). La tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
Nel caso presente è dato anche un pericolo di recidiva, se si pone mente al fatto che l’accusato è già stato oggetto di due condanne, la prima il 27.9.2002 (__________) di 15 giorni di detenzione, la seconda il 6.6.2003 (__________) di 90 giorni, entrambe per infrazioni alla LStup.
7. La carcerazione preventiva cui è astretto __________ __________ PI 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico, in particolare da un concreto pericolo di fuga e di recidiva (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 22 in fine e 28 ss. ad art. 95 CPP).
8. La limitata durata della proroga del carcere preventivo, di pochi giorni, é rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione dei reati oggetto dell’atto d’accusa e della probabile pena.
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto __________ __________ PI 1 è prorogato fino al 24.1.2005, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Il presidente La segretaria