Incarto n.
60.2004.57

 

Lugano

23 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

in relazione

 

 

 

al decreto di non luogo a procedere 2.2.2004 emanato dal procuratore pubblico Luca Maghetti nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia/querela 12/13.12.2000 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PA 2, __________), per titolo di furto, sub. appropriazione indebita e dichiarazione falsa di una parte in giudizio;

 

 

richiamate le osservazioni 24.2.2004 del procuratore pubblico e 23/24.2.2004 di PI 1, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

a.Con esposto 12/13.12.2000 IS 1 ha sporto denuncia/querela penale nei confronti di sua moglie PI 1 per titolo di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, furto, subordinatamente appropriazione indebita, asserendo sostanzialmente che la stessa, dal mese di __________ fino al __________, avrebbe effettuato prelevamenti dalla relazione bancaria intestata ad entrambi i coniugi presso la __________ __________ __________ __________ __________ __________ appropriandosi indebitamente di complessivi CHF 20'800.--, “(...) a cui va aggiunto un importo residuo di Fr. 2'200.-- proveniente dall’incasso di una fattura della ditta consegnato a mia moglie e dalla stessa depositato sul suo conto postale, (...)” (denuncia penale 12/13.12.2000, p. 2). Ha inoltre sostenuto che la denunciata avrebbe dichiarato il falso nel corso del suo interrogatorio formale tenutosi in data 28.11.2000 presso la Pretura di __________ (cfr. denuncia/querela penale 12/13.12.2000, p. 3 e inc. __________ della Pretura di __________).

 

 

b.      Esperite le informazioni preliminari, con decisione 2.2.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela (cfr. decreto di non luogo a procedere 2.2.2004). Per quanto concerne i reati patrimoniali invocati da IS 1 ha esposto che “la denunciata/querelata si giustifica asserendo di avere effettuato diversi prelevamenti per l’ammontare complessivo oggetto di denuncia nell’arco di 6 mesi, senza che il coniuge si opponesse o bloccasse il conto, conto comunque intestato ad entrambi, sul quale quindi PI 1 aveva diritto di firma”, rilevando che “ella ha inoltre dichiarato che i prelevamenti effettuati erano comunque serviti per coprire le spese correnti comuni e per il pagamento di fatture, da parte del marito, riguardanti le spese di ristrutturazione della casa di __________” (decreto di non luogo a procedere 2.2.2004, p. 1). Circa l’ipotesi di reato di falsa dichiarazione di una parte in giudizio ha evidenziato che “la denunciata ha ribadito l’affermazione fatta in Pretura, presentando una ricevuta di pagamento di fr. 690.--, firmata dalla ditta di trasporto a dimostrazione della veridicità di quanto dichiarato” (decreto di non luogo a procedere 2.2.2004, p. 1).

 

 

c.      Con la presente tempestiva istanza IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di PI 1 per titolo di furto, subordinatamente appropriazione indebita e dichiarazione falsa di una parte in giudizio, “(...) nonché ogni altro del caso” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 2).

 

L’istante, dopo aver esposto i fatti, contesta le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente asseverando tra l’altro che questi nel decreto impugnato, in relazione ai reati patrimoniali, avrebbe indicato come unico mezzo di prova le dichiarazioni rese dalla denunciata/querelata, ritenendo contestualmente che “la motivazione appare invero assai fragile e di fatto non poggia su alcun altro mezzo di prova” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 3). Per quanto attiene al reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio evidenzia che il procuratore pubblico “(...) si limita a considerare la ricevuta del pagamento di Fr. 690.-- relativa al trasloco, la fattura comunque è intestata al figlio __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 3). Delle altre motivazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico e di PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.

 

in diritto

 

                                   1.   In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.

 

                                         Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.

                                         In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.

 

                                         Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

 

 

2.2.1.

I reati di cui agli art. 139 CP [secondo cui è punito per furto chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, Basilea 2003, n. 7 ss. ad art. 139 CP)] e 138 CP [secondo cui è punito per appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 9 ss. ad art. 138 CP)] - se commessi a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica - sono puniti soltanto a querela di parte [art. 139 cifra 4 CP (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 201 ss. ad art. 139 CP) e 138 cifra 1 cpv. 4 CP (BSK StGB II - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., n. 135 ss. ad art. 138 CP)].

 

                                         Ora, il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’autore del reato (art. 29 CP). Questo termine che non può essere interrotto né prorogato (BSK StGB I - C. RIEDO, Basilea 2003, n. 3 ad art. 29 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 1 ad art. 29 CP) - comincia a decorrere dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto in modo sufficientemente circostanziato il reato ed identificato in modo sufficientemente certo il suo autore (S. TRECHSEL / P. NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 299 s.; BSK StGB I - C. RIEDO, op. cit., n. 5 ss. ad art. 29 CP; J. REHBERG / N. SCHMID, Strafrecht I, 7. ed., Zurigo 2001, p. 333; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 29 CP).

 

                                         2.2.

Nel caso di specie, in relazione agli art. 138 e 139 CP, l’istante asserisce in particolare che “(...) la denunciata ha sottratto, con una serie di prelevamenti, complessivi Fr. 23’000.-- da un conto bancario su cui confluivano solo averi del marito e che essa era autorizzata a prelevare unicamente per il fabbisogno della ditta, non però ad altri fini di proprio lucro”, sostenendo inoltre che “il procuratore sempre al considerando no. 2 rileva che nel periodo in cui sono stati effettuati i prelevamenti il coniuge (il marito denunciante) non si è opposto né ha bloccato il conto. In effetti ciò corrisponde, ma per il semplice motivo che, come ripetutamente dichiarato dal denunciante sia negli atti di causa civile (i testi confermano che la moglie aveva la completa gestione amministrativa) sia nella deposizione in fase istruttoria, egli non ha mai visto alcun estratto bancario poiché tutta la corrispondenza veniva ritirata e fatta sparire dalla moglie” e rilevando pure di aver “(...) scoperto la situazione solo nel corso del mese di giugno del 2000, quando la moglie già se ne era andata da casa e quindi egli poteva ritirare la posta direttamente” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 2 e 3). L’istante, nel corso del suo interrogatorio tenutosi il 10.3.2001 dinanzi alla polizia cantonale, ha del resto dichiarato che “(...) da giugno e sino ad oggi, non ho versato un franco di alimenti a mia moglie, fino a quando la stessa non mi restituirà la cifra rubatami” (AI 2, verbale d’interrogatorio 10.3.2001, p. 2, allegato al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 22.3.2001). Per il che, IS 1, già a partire dal mese di giugno 2000 era a conoscenza del fatto che sua moglie aveva effettuato dei prelevamenti dalla relazione bancaria intestata ad entrambi.

 

Di conseguenza, in applicazione dell’art. 29 CP, la sua denuncia/ querela inoltrata il 12/13.12.2000 al Ministero pubblico nei confronti della moglie PI 1 - congiunta del qui istante ai sensi dell’art. 110 cifra 2 CP - appare tardiva in relazione ai postulati reati di furto e di appropriazione indebita. La questione non merita pertanto ulteriori approfondimenti.

 

 

3.3.1.

                                         Giusta l'art. 306 CP è punito per dichiarazione falsa di una parte in giudizio chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova.

 

                                         Il bene protetto è l'accertamento della verità materiale in un procedimento civile (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 5 ad art. 306 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, p. 418; S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 ad art. 306 CP).

                                         La dichiarazione deve essere fatta in un procedimento civile (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 8 ad art. 306 CP; cfr. però anche n. 11 - 13 ad art. 306 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 419, in cui viene inoltre richiamato l’art. 309 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 2 ad art. 306 CP). Non tutte le dichiarazioni fatte da una parte nell'ambito di un processo civile sono atte a configurare il reato di cui all'art. 306 CP, bensì unicamente quelle che costituiscono un mezzo di prova (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 16 ad art. 306 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 421; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 5 ed., Berna 2000, § 54 n. 2 e 9; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 11 ad art. 306 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 306 CP). Il reato presuppone inoltre la validità formale della deposizione incriminata secondo le norme processuali civili, in particolare l'avvertimento del giudice circa l'obbligo di dire la verità e le conseguenze penali di una falsa dichiarazione (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 14 ad art. 306 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 420; G. STRATENWERTH, op. cit., § 54 n. 10; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 ad art. 306 CP).

                                         Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è comunque sufficiente (BSK StGB II - V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., n. 26 ad art. 306 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, op. cit., p. 421; G. STRATENWERTH, op. cit., § 54 n. 14; S. TRECHSEL, op. cit., n. 5 ad art. 306 CP).

 

                                         3.2.

L’istante assevera che PI 1 avrebbe dichiarato il falso nel corso del suo interrogatorio formale tenutosi il 28.11.2000 in sede di Pretura, avendo “(...), a precisa domanda (...) risposto che il denaro prelevato dal conto bancario è andato nella costruzione della casa e non ha tenuto neanche un franco per sé, il che” sarebbe “(...) manifestamente falso” e avendo inoltre risposto ad un’ulteriore domanda che “(...) essa stessa aveva pagato il trasloco, il che è falso” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 2; copia verbale di udienza 28.11.2000 della Pretura di __________, p. 2 ad 4. e 5., allegato alla denuncia/querela penale 12/13.12.2000).

 

3.3.

PI 1 nel corso del suo interrogatorio formale tenutosi dinanzi al pretore a domanda: “Nel suo nuovo appartamento a __________ ha portato mobili che si trovavano nella casa di __________? In caso affermativo chi ha eseguito il trasloco, rispettivamente chi lo ha pagato?” ha risposto, per quanto interessa questa sede: “il trasloco è stato eseguito da una ditta di traslochi e l’ho pagato io” (copia verbale di udienza 28.11.2000 della Pretura di __________, p. 2, risposta alla domanda 4, allegato alla denuncia/querela penale 12/13.12.2000). Essa, in sede di Ministero pubblico, ha confermato di aver saldato la fattura (cfr. AI 4, verbale d’interrogatorio 24.10.2001, p. 2). Il segretario giudiziario le ha poi mostrato una fattura del 7.6.2000 di CHF 709.50 - prodotta dal qui istante unitamente alla denuncia/querela penale 12/13.12.2000 - emessa dalla ditta __________ traslochi - trasporti, __________, in cui figura l’indirizzo di __________ __________, __________, figlio della denunciata/querelata e del denunciante/querelante (cfr. AI 4, verbale d’interrogatorio 24.10.2001, p. 2). La stessa ha immediatamente precisato “(...) che questa fattura è la prima volta che la vedo” e di non capire per quale motivo essa sia “(...) indirizzata a mio figlio e per di più ad __________ quando lui abita a __________ da 6/7 anni”, evidenziando di essere in possesso di “(...) un’altra fattura per il mio trasloco che ho regolarmente pagato ed a me indirizzata” (AI 4, verbale d’interrogatorio 24.10.2001, p. 2). Con scritto 26.10.2001 PI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha trasmesso al Ministero pubblico “(...) copia della ricevuta di CHF 709.50 rilasciata a quest’ultima dalla ditta __________ __________ in data 7 giugno 2000 e saldata in contanti seduta stante”, ribadendo che “(...) sino alla citata audizione la signora PI 1 ignorava l’emissione di una fattura per le prestazioni eseguite dalla ditta __________ all’indirizzo del di lei figlio __________ in __________” (AI 6, scritto 26.10.2001 e copia fattura 7.6.2000 ivi allegata).

 

                                         Ora, a prescindere dal fatto che l’istante non indica seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di PI 1 e non si confronta nemmeno con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato,

la denunciata in sede di Ministero pubblico ha in ogni modo dichiarato di non aver mai visto la fattura datata 7.6.2000 intestata a suo figlio __________ prodotta con denuncia/querela 12/13.12.2003 da IS 1 ed ha altresì prodotto una ricevuta rilasciata dalla __________ attestante il pagamento dell’importo di CHF 709.50 (cfr. AI 5, scritto 26.10.2001 e copia della ricevuta ivi allegata). Occorre inoltre rilevare che anche nell’ipotesi in cui la fattura sia stata inviata al figlio __________ ad __________ - il quale, a detta della denunciata, in quel periodo era però domiciliato a __________ - ciò non comprova in alcun modo che essa non l’abbia saldata personalmente e seduta stante. Dalla fattura risulta inoltre che essa è stata “saldata cassa il 07.06.2000”, come debitamente dimostrato da PI 1. Per il che, il decreto impugnato andrebbe tutelato in relazione a questa problematica.

 

3.4.

L’istante, sempre in relazione all’ipotesi di reato di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, lamenta il fatto che “il magistrato inquirente ha del tutto tralasciato di considerare la domanda no. 5, a cui la denunciata ha dato la seguente risposta... “confermo che la firma su questi documenti è la mia. Tutto il denaro è andato nella costruzione della casa, non ho tenuto neanche un franco per me”...”, evidenziando tra l’altro che il procuratore pubblico “(...) non dà alcuna motivazione diretta per non procedere nel reato” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 3). Ora, nel decreto impugnato, il magistrato inquirente per quanto concerne quest’ipotesi di reato, non si confronta effettivamente con questa problematica, nonostante l’istante l’abbia sollevata in sede di denuncia/querela 12/13.12.2000 (cfr., al proposito, denuncia/querela 12/13.12.2000, p. 3 e decreto di non luogo a procedere 2.2.2004, p. 1, considerando 3). Ritenuto che la risposta a cui PI 1 ha dato alla domanda 5 nel corso del suo interrogatorio formale dinanzi al pretore (cfr. verbale di udienza 28.11.2000, p. 2, inc. DI __________) non è stata oggetto di decisione da parte del procuratore pubblico, questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito. Per questo motivo l’incarto viene ritornato al Ministero pubblico allo scopo - se del caso - di istruire ed in ogni modo di emanare una decisione su detto fatto invocato da IS 1.

 

 

                                   4.   Va infine evidenziato che irricevibile è la richiesta da parte dell’istante di promuovere l’accusa contro PI 1 per “(...) ogni altro (reato) del caso” (istanza di promozione dell’accusa 16/17.2.2004, p. 2), poiché, in base alla disposizione di cui all’art. 188 lit. b CPP, un’istanza di promozione dell’accusa comporta la precisa indicazione dei reati per i quali è postulata e la puntuale descrizione dei seri indizi di colpevolezza in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati.

 

 

5.L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta. L’incarto viene ritornato al Ministero pubblico perché proceda nelle sue incombenze. Vista la particolarità del caso non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’istante, parzialmente soccombente, congrue ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 138, 139 e 306 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

1.      L'istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza l’incarto è rinviato al Ministero pubblico perché proceda nelle sue incombenze.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                         Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IS 1, __________, CHF 150.-- (centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PI 1

patrocinata da: PA 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria