Incarto n.
60.2004.88

 

Lugano

19 aprile 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 9/10.3.2004 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PA 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 7.10.2003 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 11/12.3.2004 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che si rimette al giudizio di questa Camera sottolineando tuttavia che l’istante non è un accusato prosciolto bensì un condannato;

 

 

rilevato che con scritto 11/15.3.2004 la società PI 3 ha rinunciato a presentare osservazioni, mentre con scritto 24/26.3.2004 la PI 1 si oppone ad un eventuale diritto di regresso dello Stato nei suoi confronti a’ sensi dell’art. 322 CPP;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 7.10.2003 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso - in seguito allo scritto 28.7.2000 della PI 3 ed alla denuncia penale 31.7/2.8.2000 della PI 1 - nei confronti di IS 1, in detenzione preventiva dal 28.9.2003 al 7.10.2003, per titolo di truffa mancata e falsità in documenti in relazione ai fatti avvenuti a __________ ed in altre località nel corso del mese di __________, ritenuta “l’insufficienza di prove a carico dell’accusato e il fatto che l’incarto rimarrà comunque aperto contro ignoti, in attesa di eventuali sviluppi” (ABB __________);

 

 

                                         che con decisione di medesima data il magistrato inquirente ha invece posto l’istante in stato di accusa davanti alla Pretura penale e ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni da espiare ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri “per avere soggiornato illegalmente in Svizzera senza essere in possesso dei necessari permessi di dimora, per avere favorito il soggiorno illegale della di lui compagna __________ (__________) e del di lui figlio minorenne (__________), anch’essi sprovvisti dei necessari permessi di soggiorno, ospitandoli nell’appartamento da lui locato, a __________, in __________” nel periodo __________ (decreto di accusa 7.10.2003, DA __________);

 

 

                                         che con decisione 13.1.2004 il giudice della Pretura penale ha confermato il predetto decreto di accusa, riducendo nondimeno la pena privativa della libertà personale a quaranta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, “tenuto conto (…) del periodo di soggiorno (non brevissimo), delle condizioni in cui lo stesso è avvenuto e del fatto che apparentemente l’accusato riteneva di non doversi notificare” (decisione 13.1.2004, p. 5, inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP -, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 3'567.90 per spese di patrocinio, di CHF 1'000.-- per l’ingiusta detenzione sofferta e di CHF 582.10 a titolo di ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% (a far data dal 7.10.2003 su CHF 4'567.90 e a far data dal 9.3.2004 su CHF 582.10);

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che al proposito si tratta di determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;

 

 

                                         che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;

 

 

                                         che questa Camera ritiene di principio che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc. 60.2003.109);

 

 

                                         che si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

 

 

                                         che - come esposto - l'istante è stato assolto dalle imputazioni principali di truffa mancata e falsità in documenti in relazione ai fatti avvenuti a __________ ed in altre località nel corso del mese di __________, mentre è stato condannato per violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri in relazione ai fatti compiuti a __________ nel periodo __________;

 

 

                                         che solo in data 1.10.2003 la promozione dell’accusa è stata estesa al titolo di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (AI 20) in relazione a fatti posteriori e del tutto indipendenti rispetto a quelli che hanno comportato l’apertura di un procedimento penale per titolo di truffa mancata e falsità in documenti, venuti alla luce in occasione degli interrogatori dell’istante (AI 15 e AI 18);

 

 

                                         che la procedura relativa alle imputazioni principali di truffa mancata e falsità in documenti ha continuato a mantenere una propria indipendenza, imponendo segnatamente l’interrogatorio dei testimoni __________ (AI 25) e __________ (AI 27), e non può pertanto essere considerata strettamente connessa con quella che ha comportato la condanna dell’istante per violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio (cfr. decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);

 

 

                                         che determinanti al fine del giudizio sono quindi le imputazioni di truffa mancata e falsità in documenti, reati dai quali l'istante è stato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP;

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che con decisione 30.9.2003 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli ha nominato l’avv. PA 1 difensore d’ufficio dell’istante (AI 17);

 

 

                                         che questi postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di complessivi CHF 3'567.90 [di cui CHF 3'250.-- a titolo di onorari (14 ore e 40 minuti a CHF 221.60/ora circa), CHF 65.90 di spese e CHF 252.-- di IVA, doc. E] oltre interessi al 5% dal 7.10.2003;

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

 

 

                                         che il dispendio orario - ritenuto che solo le operazioni inerenti le accuse di truffa mancata e falsità in documenti possono essere considerate ai fini dell'indennità - viene ammesso in 10 ore, di cui 20 minuti inerenti i colloqui telefonici, 8 ore e 10 minuti inerenti gli interrogatori di data 1.10.2003 (AI 20), 3.10.2003 (AI 25) e 7.10.2003 (AI 27) e 1 ora e 30 minuti inerenti le conferenze con l’istante;

 

 

                                         che le prestazioni relative all’interrogatorio dell’1.10.2003 (AI 20), i colloqui telefonici con __________ e le conferenze con l’istante vengono rimborsate solo parzialmente in quanto inerenti pure le accuse di violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri, mentre l’istanza di libertà provvisoria del 6/7.10.2003 (AI 26), alla luce del suo successivo ritiro (AI 30), non può essere considerata necessaria ed utile per il procedimento;

 

 

                                         che all'istante va pertanto riconosciuto un onorario pari a 10 ore a CHF 221.60/ora, per complessivi CHF 2'216.--;

 

 

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese di CHF 65.90, ammesse come esposte;

 

 

                                         che non viene invece rimborsata l’IVA, l’istante avente domicilio all’estero (cfr. decisione 29.4.2003 di questa Camera in re N. P., inc. __________);

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 9.3.2004 della presente istanza;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto "metodo bifasico" (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni 5.5.1997 nella causa 8G.19/1997 e 7.12.2000 nella causa 8G.59/2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

                                         che al proposito l’istante chiede che gli venga riconosciuto l’importo di CHF 1'000.-- (CHF 100.--/giorno) per i dieci giorni di detenzione preventiva sofferta, oltre interessi al 5% a far data dal 7.10.2003;

 

 

                                         che il procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto nei confronti di IS 1 per i titoli di truffa mancata e falsità in documenti il 5.7.2001 (AI 12);

 

 

                                         che l’istante è stato arrestato il 28.9.2003 all’aeroporto di __________ e tradotto in Ticino il giorno seguente (cfr. rapporto di arresto, AI 15);

 

 

                                         che l’arresto è stato confermato il 30.9.2003, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione (cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione 30.9.2003, AI 18);

 

 

                                         che è stato scarcerato il 7.10.2003 (cfr. ordine di scarcerazione, AI 28);

 

 

                                         che allorquando misure coercitive sono eseguite in seguito ad una richiesta di assistenza giudiziaria intercantonale in materia penale, il Cantone richiedente è in principio competente per decidere se è dovuto un risarcimento ed è tenuto, se del caso, a pagarlo (cfr. DTF 118 Ia 336);

 

 

                                         che nella proposta di condanna alla pena di tre mesi di detenzione per violazione della legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri formulata dal procuratore pubblico con decreto di accusa 7.10.2003 (__________) e nella successiva condanna alla pena di quaranta giorni di detenzione di cui alla sentenza 13.1.2004 della Pretura penale (decisione 13.1.2004, inc. __________), non è stato computato il carcere preventivo sofferto;

 

 

                                         che pertanto l'istante ha diritto ad un’ indennità per torto morale in relazione alla detenzione sofferta dal 28.9.2003 al 7.10.2003, manifestatasi ingiustificata alla luce del decreto di abbandono 7.10.2003 (ABB __________);

 

 

                                         che - in applicazione della prassi in materia - per i dieci giorni di detenzione preventiva viene quindi assegnata all'istante la somma di CHF 1'000.-- (CHF 100.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 7.10.2003 come richiesto;

 

 

                                         che l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede, che quantifica in CHF 582.10 [di cui CHF 450.-- a titolo di onorario, CHF 91.-- di spese e CHF 41.10 di IVA, doc. F] oltre interessi al 5% dal 9.3.2004;

 

 

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 200.--, comprendente onorario e spese;

 

 

                                         che all’istante va quindi rifuso l’importo di CHF 3'481.90, di cui CHF 2'281.90 per spese di patrocinio, CHF 1'000.-- a titolo di torto morale e CHF 200.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% (dal 7.10.2003 su CHF 1'000.-- e dal 9.3.2004 su CHF 2'481.90);

 

 

 

 

                                         che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;

 

 

                                         che nella fattispecie non sono dati i citati presupposti, il procedimento penale - rimasto comunque aperto contro ignoti, in attesa di eventuali sviluppi - non apparendo del tutto ingiustificato (ABB __________);

 

 

                                         che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         §  Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 7.10.2003 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l’importo di CHF 3'481.90 oltre interessi al 5% dal 7.10.2003 su CHF 1'000.-- e dal 9.3.2004 su CHF 2'481.90.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                    

 

                                         per conoscenza:

                                     -   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

patrocinata da: PA 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario