Incarto n.
60.2005.110

 

Lugano

25 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/14.4.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 3/4.5.2005 del procuratore pubblico, di cui si dirà - laddove necessario - in seguito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

che con decisione (non motivata) 7.6.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso - tra l’altro - nei confronti di IS 1, in detenzione preventiva dal 31.1.2003 al 18.4.2003, in merito all’esplosione avvenuta a __________ l’__________, per titolo di truffa, ricettazione, incendio intenzionale, esplosione, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per insufficienza di prove [cfr. decreto di abbandono (non motivato) 7.6.2004; verbale di notifica di arresto e di decisione 1.2.2003 e ordine di scarcerazione 18.4.2003];

 

 

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli a titolo di indennità l’importo complessivo di CHF 52'866.15 oltre interessi al 5% dal 18.4.2003 su CHF 26'464.75 e dall’1.1.2004 su CHF 25'401.40 [di cui CHF 14.764.75 per spese di patrocinio, CHF 25'401.40 per perdita di guadagno, CHF 11'700.-- a titolo di riparazione del torto morale e CHF 1'000.-- per ripetibili di questa sede (cfr. istanza 13/14.4.2005, p. 13 e 14)];

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

che l’istante postula la rifusione della nota professionale 13.4.2005 del suo patrocinatore di fiducia avv. PR 1 dell’importo di CHF 14'764.75, di cui CHF 13'400.-- a titolo di onorario (65 ore a circa CHF 206.15/ora), CHF 321.90 di spese e CHF 1'042.85 di IVA (cfr. doc. D, “prestazioni professionali e spese” 13.4.2005, allegato all’istanza 13/14.4.2005);

 

 

che la tariffa applicata - pari a circa CHF 206.15/ora - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati (cfr. doc. D, “prestazioni professionali e spese” 13.4.2005, allegato all’istanza 13/14.4.2005: 65 ore a CHF 13'400.--);

 

 

che il dispendio orario esposto (complessivamente 65 ore) appare per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, avendo apparentemente richiesto un impegno relativamente ridotto e non avendo comportato difficoltà di rilievo, essendo il suo procedimento penale stato disgiunto da quello a carico di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (cfr. scritto PP 18.8.2003 alle parti interessate) e va quindi ridotto a complessivi 60 minuti per i colloqui telefonici e le conferenze con i genitori e la convivente dell’istante, non essendo compito di un legale assistere psicologicamente parenti e conoscenti del proprio patrocinato, a 85 minuti per i vari colloqui telefonici con l’istante (in media 5 minuti/telefonata, ritenuto che il tempo complessivo indicato appare eccessivo), a 370 minuti per le conferenze con il cliente [la prestazione del 26.2.2003 inerente alla “sessione con cliente, com. __________ e __________ presso Pretura di __________ (avv. __________)” non viene riconosciuta, l’istante essendo già stato assistito dall’avv. PR 1 nell’ambito della stessa], a 10 ore per l’esame degli atti, il tempo esposto apparendo manifestamente sproporzionato considerati il ruolo secondario svolto da IS 1 nella vicenda, la consistenza dell’incarto riguardante quest’ultimo (cfr. classeur blu inc. __________ IS 1, atti istruttori, ABB __________) ed il fatto che l’avv. PR 1 patrocinava contestualmente __________ __________; vengono inoltre stralciate tutte le prestazioni inerenti alla circostanza di aver preso atto dei permessi di visita rilasciati dal MP, dei fax dalla polizia cantonale e dell’ordine di scarcerazione, in quanto non necessitavano di alcun approfondimento dal profilo giuridico, nonché quelle del 31.1.2003 “redatto nota incarto”, del 5.3.2005 e del 17.3.2003 “preso atto scritto cliente”, del 7.3.2003 “lett. a Municipio __________”, 16.6.2003 “tel. da sig. __________, __________ __________”, del 16.3.2005 “ricerca giuridica“, in quanto non si capisce a cosa si riferiscono esattamente; non viene infine ammessa la prestazione del 22.3.2005 “esame nota”, non potendo essere posta a carico del cliente;

 

 

che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 28 ore e 10 minuti a CHF 206.15/ora, come postulato, per complessivi CHF 5'806.55;

 

 

che l’istante ha omesso di produrre a questa Camera il dettaglio delle spese sostenute e pertanto verranno rifuse unicamente per quanto ricostruibili dall’incarto;

 

 

che di conseguenza le spese vanno riconosciute in complessivi CHF 216.75, di cui CHF 122.75 inerenti ai colloqui telefonici con le autorità, alle scritturazioni al MP e all’invio dei fax (per i colloqui telefonici vengono riconosciuti CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6; per la pagina originale CHF 5.--, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA; CHF 2.-- per invio fax), CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto e CHF 44.-- per le fotocopie;

 

 

che l’IVA ammonta a CHF 457.75;

 

 

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 13.4.2005 della presente istanza;

 

 

che a titolo di spese legali all’istante va pertanto risarcito l’importo complessivo di CHF 6'481.05, oltre interessi al 5% dal 13.4.2005;

 

 

                                         che - con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che al proposito l'istante chiede il risarcimento dell’importo di CHF 6'889.25 “(...) per la perdita d’indennità di disoccupazione per il mancato guadagno durante la carcerazione preventiva, (...)”, nonché quello inerente al periodo successivo alla carcerazione di CHF 18'512.15 (istanza 13/14.4.2005, p. 9 e 10);

 

 

che al proposito si ricorda che l’art. art. 27 cpv. 1 LADI sancisce che “entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3)” e l’art. 27 cpv. 2 lit. a LADI prevede che “l’assicurato ha diritto a 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale”;

 

 

che se è vero che dalla documentazione prodotta dall’istante risulta che egli durante il periodo di detenzione non ha percepito alcuna indennità di disoccupazione (cfr., al proposito, doc. F, copia scritto 16.8.2004, allegato all’istanza 13/14.4.2005), è altrettanto vero che egli nel termine quadro (6.8.2002 - 5.8.2004) aveva diritto a 400 indennità giornaliere al massimo e che al 16.8.2004 aveva riscosso tutte le 400 indennità giornaliere (doc. H, copia scritto 23.6.2004 dell’Ufficio di pagamento __________ __________ __________, allegato all’istanza 13/14.4.2005);

 

 

che di conseguenza durante il periodo di detenzione aveva subito soltanto una sospensione delle prestazioni, riprese successivamente, avendo comunque percepito 400 indennità giornaliere nel termine quadro della riscossione come previsto dall’art. 27 LADI, come di sua spettanza;

 

 

che alla luce di quanto sopra esposto l’asserzione dell’istante secondo cui avrebbe “(...) perso il pagamento delle indennità mensili per febbraio 2003 e per marzo 2003, per una perdita complessiva di fr. 5'120.-- (fr. 2'560.-- x 2)” e che “durante il mese di aprile 2003, fino al giorno 22 - data di ripresa dei versamenti da parte della Cassa di disoccupazione -“ avrebbe “(...) inoltre perso indennità giornaliere per un totale di fr. 1'769.25 (fr. 117.95 x 15 giorni lavorativi)” (istanza 13/14.4.2005, p. 9), appare infondata e la sua richiesta di risarcimento di CHF 6'889.25 va integralmente respinta;

 

 

che postula inoltre il risarcimento di complessivi CHF 18'512.15 in relazione ad un presunto danno subito dopo il periodo della detenzione (istanza 13/14.4.2005, p. 10);

 

 

che chiede in particolare il risarcimento di un presunto mancato guadagno dopo la sua scarcerazione, asserendo di non aver trovato alcuna attività lavorativa a causa dell’ampia pubblicità “(...) fatta da tutti i media ai fatti oggetto del procedimento penale, nel quale (...) è stato - suo malgrado - coinvolto”, della vasta “(...) risonanza che i fatti hanno avuto in Ticino e” dell’interesse “(...) pubblico che hanno suscitato nella popolazione, (...)”, sostenendo inoltre che “le offerte di lavoro sono state sistematicamente scartate, poiché le persone interpellate preferiscono non avere rapporti di lavoro con l’istante” (istanza 13/14.4.2005, p. 9 e doc. I);

 

 

che ritiene che ciò sarebbe comprovato dalla circostanza che ha sempre svolto un’attività lavorativa, postulando “(...) da un lato il risarcimento della differenza tra l’ammontare delle indennità di disoccupazione versate dalla Cassa (80% del salario assicurato) e il salario assicurato, che avrebbe verosimilmente potuto percepire se avesse trovato un’occupazione al termine del periodo di detenzione preventiva. Tale pretesa è fatta valere dal 22 aprile 2003 fino alla data in cui le indennità di disoccupazione sono state versate, 2 giugno 2004 (doc. F)”, ossia una perdita complessiva di CHF 8'512.15 (istanza 13/14.4.2005, p. 9 e 10);

 

 

che domanda anche “(...) il risarcimento del guadagno che avrebbe verosimilmente potuto percepire, dalla fine del diritto alle indennità di disoccupazione (giugno 2004) a tutt’oggi, se avesse trovato un’attività lavorativa”, sostenendo al riguardo che “se non fosse stato coinvolto nel procedimento penale (...) avrebbe molto probabilmente già trovato un’occupazione adeguata, con un reddito di almeno fr. 3'200.-- al mese (guadagno assicurato all’assicurazione disoccupazione)”, che “il diritto alle prestazioni assicurative si è esaurito con l’inizio del mese di giugno 2004 (doc. F e H)”, che “dal giugno 2004 ad oggi, aprile 2005 (11 mesi), la perdita ammonterebbe a fr. 35'200.-- (fr. 3'200.-- x 11 mesi)” e che “considerato che altri fattori possono avere influito sul fatto che (...) sia tuttora senza lavoro, (...) chiede che venga riconosciuto quale risarcimento per mancato guadagno dopo la carcerazione preventiva, dal giugno 2004 ad oggi, un importo a forfait di fr. 10'000.--“ (istanza 13/14.4.2005, p. 10);

 

 

che - come esposto - l’istante è stato in detenzione preventiva dal 31.1.2003 al 18.4.2003, che il carcere ingiustamente sofferto si è quindi protratto per 78 giorni e che indipendentemente dal procedimento penale aperto nei suoi confronti egli non esercitava alcuna attività lucrativa (al momento del suo arresto percepiva l’indennità di disoccupazione da quasi sei mesi; cfr. doc. H, termine quadro: 6.8.2002 - 5.8.2004);

 

 

che l’istante del resto nemmeno indica quale attività ha svolto prima di percepire l’indennità di disoccupazione e non dimostra concretamente, come gli incombeva, di non aver trovato un posto di lavoro dopo la sua scarcerazione e che le offerte sottoposte a potenziali datori di lavoro sarebbero state sistematicamente scartate proprio a causa del procedimento penale;

 

 

che già per questo motivo la sua pretesa andrebbe respinta;

 

 

che allorquando è stato aperto il procedimento penale nei suoi confronti, rispettivamente al momento della sua scarcerazione l’istante, aveva 42, rispettivamente 43 anni e pertanto, indipendentemente dal procedimento penale, in considerazione dell’età e dei problemi congiunturali, rispettivamente di disoccupazione, un suo reinserimento nel mondo professionale sarebbe comunque stato difficoltoso, ritenuto inoltre che in sede di Ministero pubblico ha - tra l’altro - dichiarato di essere andato a scuola fino alla terza elementare e di non aver conseguito alcuna formazione scolastica (cfr. suo verbale di interrogatorio 10.2.2003, p. 1);

 

 

che se è vero che da una parte al procedimento penale era stato dato ampio risalto nei mass media, suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione, dall’altra parte l’attenzione pubblica e processuale si era comunque focalizzata su altri indagati, poi condannati;

 

 

che tenuto conto di quanto sopra esposto e considerato che l’istante non ha fatto sufficientemente fronte al proprio onere probatorio anche la richiesta di risarcimento di complessivi CHF 18'512.15 va integralmente respinta;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

 

 

che l’istante domanda al proposito l’importo di CHF 11'700.--, di cui CHF 7'800.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione e ulteriori CHF 3'900.-- a titolo di torto morale, avendo subito una grave lesione della personalità; in particolare sostiene che il procedimento penale avrebbe causato un grave pregiudizio alla sua reputazione ed al suo onore e avrebbe provocato delle gravi ripercussioni sia a livello professionale, sia familiare (istanza 13/14.4.2005, p. 12);

 

 

che è stato detenuto dal 31.1.2003 al 18.4.2003;

 

 

che pertanto il carcere preventivo ingiustamente sofferto ammonta a 78 giorni;

 

 

che all’istante va risarcita la somma di CHF 7'800.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione, oltre interessi al 5% dal 18.4.2003, come postulato;

 

 

                                         che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo;

 

 

                                         che l’istante non ha tuttavia prodotto alcun documento o certificato attestanti una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

 

 

che, come esposto, all’inchiesta è stato dato sì ampio risalto sui quotidiani ticinesi e dai mass media, suscitando senza dubbio scalpore tra la popolazione, ma l’attenzione pubblica si è comunque focalizzata su altre persone, successivamente condannate;

 

 

che l’istante del resto non dimostra nemmeno quali sarebbero stati gli effetti di questa vicenda sul suo rapporto personale/familiare e professionale;

 

 

che questa conclusione tiene conto sia della sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono 7.6.2004 e nella presente decisione;

 

 

                                         che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede dell’importo di CHF 1'000.--, oltre interessi;

 

 

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

 

                                         che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza - un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre interessi al 5% dal 13.4.2005;

 

                                         che l’indennità complessiva ammonta a CHF 14'581.05, di cui CHF 6'481.05 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 13.4.2005, CHF 7’800.-- per torto morale oltre interessi al 5% dal 18.4.2003 e CHF 300.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% dal 13.4.2005;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di abbandono 7.6.2004 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 14'581.05, oltre interessi al 5% su CHF 7'800.-- dal 18.4.2003 e su CHF 6'781.05 dal 13.4.2005.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

                                         per conoscenza:

                                    

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria