Incarto n.
60.2005.116

 

Lugano

11 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20/21.4.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 in relazione

 

 

 

 alla competenza a giudicare una domanda di revisione in materia di

 contravvenzioni amministrative;

 

 

richiamate le osservazioni 22/27.4.2005 della Pretura penale, che contesta l’esistenza di un conflitto di competenza;

 

richiamate le osservazioni 2/3.5.2005 della PI 1 (CCRP), che pure evidenzia l’inesistenza di un conflitto d’interesse;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con decisione del 10.12.2004 la Sezione dei permessi e dell’immigra-zione ha inflitto a IS 1 una multa di CHF 1'500.--, oltre a CHF 350.-- di tassa di giustizia e CHF 60.-- di spese, per violazione della legge cantonale sugli esercizi pubblici (Les pubb). Contro la decisione IS 1 è insorto presso la Pretura penale, con ricorso del 27.12.2004. Con decisione 10.2.2005 (Pretura penale, inc. __________) la Pretura penale ha respinto il ricorso.

 

 

                                   2.   In data 28.2.2005, IS 1 ha presentato, per il tramite del proprio rappresentanate legale, un’istanza di revisione. L’istanza è indirizzata alla CCRP per il tramite della Pretura penale.

                                         Preso atto che l’incarto non è stato trasmesso, come da lui auspicato, dalla Pretura penale alla CCRP, e dopo uno scambio di corrispondenza con le due autorità giudiziarie, IS 1 ha presentato a questa Camera un’istanza ex art. 39 CPP per risolvere il conflitto d’interesse, chiedendo che l’istanza di revisione venga decisa dalla CCRP.

 

 

                                   3.   Con osservazioni del 22/27.4.2005 e del 2/3.5.2005 sia la Pretura penale che la CCRP contestano l’esistenza di un conflitto d’interesse, considerato come entrambe le autorità giudiziarie ritengono concordemente competente ad evadere l’istanza di revisione la Pretura penale.

 

 

4.   Giusta l'art. 39 CPP i conflitti di competenza sono decisi dalla Camera dei ricorsi penali.

                                         Secondo quanto previsto dall'art. 284 cpv. 2 e 3 CPP, in questi casi si applica la procedura ed i termini previsti dagli art. 285 e 286 CPP.

 

 

                                   5.   La presente istanza, inoltrata il 20/21.4.2005, appare a prima vista tardiva.

                                         Già dalla comunicazione della Pretura penale del 17.3.2005 (all. D all’istanza) risulta la competenza di quest’ultima a decidere l’istanza di revisione.

                                         Anche ammettendo che la comunicazione della Pretura penale possa essere stata fraintesa dal qui istante, la successiva comunicazione della CCRP del 31.3.2005 (all. F all’istanza) confermava la competenza della Pretura penale.

                                         Vero che successivamente il rappresentante del qui istante ha nuovamente scritto alla CCRP chiedendo al presidente della Corte d’intervenire presso la Pretura penale (all. G all’istanza). Da un’annota-zione manoscritta su quest’ultimo documento sembrerebbe che il rappresentate legale dell’istante abbia ancora contattato telefonicamente la cancelleria della CCRP in data 15.4.2005: solo dopo quest’ultima telefonata, l’istante ha presentato la propria istanza per conflitto di competenza.

                                         La tempestività appare dubbia, ritenuto che dagli scritti 17.3.2005 e 31.3.2005, rispettivamente della Pretura penale e della CCRP, risultava in modo concorde che per entrambe le autorità giudiziarie interpellate la competenza per evadere l’istanza di revisione era della Pretura penale. Visto l’esito dell’istanza, la questione della tempestività può comunque rimanere aperta.

 

 

                                   6.   Entrambe le autorità giudiziarie osservanti hanno contestato l’esistenza di un conflitto d’interesse. A ragione. Nel presente caso, le due autorità giudiziarie interpellate (Pretura penale e CCRP) hanno entrambe concordemente riconosciuto la competenza della Pretura penale ad evadere la domanda di revisione. IS 1, con la propria istanza, contesta questa concorde conclusione delle due autorità giudiziarie, e chiede a questa Camera che venga stabilita la competenza della CCRP ad evadere la sua istanza di revisione.

 

 

                                   7.   La dottrina (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 123 n. 510-514) espone diversi tipi di conflitto di competenza. Anzitutto distingue tra conflitto effettivo o attuale, e conflitto virtuale o latente. C’è un conflitto effettivo quando due autorità giudiziarie si dichiarano entrambe competenti (conflitto positivo) o entrambe incompetenti (conflitto negativo) a giudicare di un caso concreto. C’è un conflitto virtuale quando un’autorità si dichiara competente per giudicare quando non è né competente né investita del caso, mentre che l’autorità competente non se ne occupa del caso. Non c’è invece conflitto di competenza quando un’autorità declina la propria competenza a favore dell’altra.

 

 

                                   8.   Non vi è dubbio che nel presente caso si é in presenza di due autorità giudiziarie che in modo univoco concordano sulla competenza a decidere l’istanza di revisione. Non è quindi dato un conflitto di competenza, e l’istanza è pertanto irricevibile.

                                         Con questa soluzione non vengono comunque lesi i diritti del qui istante, considerato che, come osservato dalla CCRP, nella procedura di revisione egli può comunque contestare, preliminarmente, la competenza della Pretura penale, ed eventualmente ricorrere anche su questo punto.

 

 

                                   9.   A titolo abbondanziale, nel presente caso questa Camera non può che concordare sulla competenza della Pretura penale, ad esclusione della CCRP.

                                         Prima dell’1.1.2003, la competenza in materia di ricorso per le contravvenzioni amministrative era del Tribunale cantonale amministrativo (Tram).

                                         Con la legge del 23.3.2002, entrata in vigore l’1.1.2003, tale competenza è stata trasmessa alla Pretura penale.

                                         Invero, questa trasmissione di competenze non era inizialmente prevista nel Messaggio del CdS del 26.6.2001 (n. 5134). Dopo una presa di posizione del Tram, ed a richiesta della Commissione della legislazione, il CdS ha dato la sua adesione al trasferimento delle competenze con scritto 18.12.2001. Prima dell’1.1.2003 non c’era quindi possibile confusione sulla competenza a decidere le domande di revisione in virtù dell’art. 19 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr, n. 3.3.3.4). Ma questo vale anche dopo il 1.1.2003.

 

 

                                 10.   Come risulta dal chiaro testo dell’art. 31 cpv. 1 LOG, in materia di contravvenzioni amministrative, la Pretura penale è autorità di ricorso: conseguentemente, sia l’art. 31 cpv. 2 LOG, sia l’art. 14 cpv. 2 LPContr stabiliscono che le decisioni della Pretura penale sono definitive.

                                         Dalla competenza ricorsuale in materia amministrativa si distingue quella in materia penale, dove la Pretura penale è giudice di primo grado e le sue decisioni sono impugnabili alla CCRP in virtù dei combinati art. 63 e 29 LOG.

                                          

 

                                 11.   Per il qui istante, l’art. 63 LOG prevarrebbe sull’art. 19 LPContr, che a suo dire stabilisce unicamente che la domanda di revisione sia indirizzata alla Pretura penale, con l’onere per quest’ultima poi di trasmetterla con l’intero incarto alla CCRP. Quest’interpretazione non è condivisibile, e fa astrazione della distinzione tra competenze amministrative e competenze penali attribuite alla Pretura penale.

 

 

                                 12.   In materia penale, la competenza per le domande di revisione è sempre della CCRP, indipendentemente da chi abbia reso la decisione cresciuta in giudicato (ovvero la Pretura penale, una Corte delle assise correzionali, una Corte delle assise criminali, o la CCRP medesima). Ciò in virtù dell’art. 63 LOG e 301 CPP.

                                         In materia di contravvenzioni amministrative, la competenza per la revisione non è attribuita ad una determinata autorità, ma varia a dipendenza di chi (autorità amministrativa competente in prima istanza o Pretura penale competente su ricorso) ha giudicato in ultima istanza. Ciò in virtù dell’art. 19 cpv. 2 LPContr.

                                         Le norme della LPContr, in particolare quelle sul ricorso (art. 4 ss. LPContr) e quelle sulla revisione rappresentano una lex specialis rispetto all’art. 63 LOG. Diversamente, se prevalesse in generale l’art. 63 LOG, anche le decisioni della Pretura penale in materia di contravvenzioni amministrative sarebbero impugnabili alla CCRP, ciò che è stato chiaramente escluso sia dall’art. 31 cpv. 2 LOG che dall’art. 14 cpv. 2 LPContr. Lo stesso vale per le istanze di revisione, alle quali si applica l’art. 19 LPContr e non l’art. 63 LOG.

                                         Che così stiano le cose risulta anzitutto dalla distinzione chiara tra le competenze penali e le competenze amministrative della Pretura penale.

                                         Che le cose stiano così risulta inoltre dal fatto che alle diverse competenze (amministrative o penali) della Pretura penale si applicano delle procedure diverse (la LPContr, per la prima, il CPP per la seconda).

                                         Che le cose stiano così risulta infine dai lavori preparatori della legge del 23.3.2002. Il rapporto (di maggioranza) della Commissione della legislazione del 27.2.2002 (n. 5134A) riporta:

                                        

                                          “Come giustamente sottolineato dal Presidente della CCRP le prospettate modifiche, limitatamente alle contravvenzioni, non introducono la facoltà di impugnare con ricorso per cassazione le sentenze della Pretura penale rese in materia contravvenzionale. Di principio i mezzi di impugnazione vanno dedotti dalle norme di procedura e non da quelle d’organizzazione. Conseguentemente dinnanzi alla CCRP continueranno ad essere deducibili mediante ricorso per cassazione soltanto le sentenze rese dai Giudici della Pretura penale in applicazione del CPP (art. 278 CPP) e non invece quelle emanate in base alla LPContr (art. 14 LPContr), analogamente per le istanze di revisione.”

                                        

                                         Conseguentemente, l’art. 63 LOG (unitamente all’art. 301 CPP) determinano la competenza della CCRP per le domande di revisione contro le sentenze della Pretura penale in applicazione del CP e del CPP: l’art. 19 LPContr stabilisce la competenza dell’autorità amministrativa o della Pretura penale (a dipendenza di chi ha giudicato in ultima istanza) per le domande di revisione in materia di contravvenzioni amministrative.

                                         Nel presente caso, dato che la decisione definitiva è stata resa dalla Pretura penale, questa sola è competente per decidere la domanda di revisione.

 

 

                                 13.   Il ricorso, come detto, è irricevibile. Ciò che comporta il carico di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 39 CPP, 285 e 286 CPP, gli art. 1 ss LPContr, l’art. 39 lit. f LTG, ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF 580.-- (cinquecentoottanta), sono posti carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                    

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario