Incarto n.
60.2005.117

 

Lugano

3 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/20.4.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso alle sentenze relative agli omicidi familiari, a fini di ricerca;

 

 

 

premesso che la richiesta è presentata su carta intestata dell’__________, per lo svolgimento di una tesi di laurea in __________, ed è controfirmata dalla prof.ssa __________

 

richiamato lo scritto 25/26.4.2005 della Corte di Cassazione e di revisione penale (CCRP), che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

preso atto del preavviso negativo 2/3.5.2005 del Ministero pubblico (MP), in relazione alle difficoltà di personale e di mezzi che la richiesta dell’istante pone;

 

richiamato il preavviso favorevole 10.5.2005 del Tribunale penale cantonale (TPC);

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   L’istante, studentessa al __________ di __________ e __________ presso la facoltà di __________ dell’__________, __________, svolge una tesi di laurea in __________ (sezione di __________ e di __________) riguardante il fenomeno degli omicidi familiari. A tale fine, quindi per motivi scientifici, chiede di poter disporre delle sentenze e degli atti relativi alle sentenze emanate nel periodo 1980-2004 in materia di omicidi, assassini e omicidi passionali.

 

 

                                   2.   Come esposto in entrata, le autorità giudiziarie consultate hanno dato pareri discordanti: parere favorevole il TPC, parere contrario il MP, mentre la CCRP ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare al riguardo.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.

 

 

                                   5.   Per motivi organizzativi del personale ed a concreta tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.

 

                                         L’accesso alle informazioni (consultazione) potrà avvenire presso il TPC, limitatamente alle sentenze, sulla base dei dati informatici o sulla base della raccolta delle sentenze, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenti. 

                                         Spetta inoltre al TPC, di caso in caso, determinare eventuali altri atti accessibili, oltre alle sentenze.

 

                                         Copie di sentenze o di altri atti potranno essere messe a disposizione - sotto forma cartacea -, solo se caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia possibile garantire un elevato grado di anonimizzazione di questi documenti, siccome le persone, nonostante l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere identificabili, occorre evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate e quindi presentare un’ulteriore istanza a questa Camera.

 

                                         Va da sé che le informazioni raccolte e l’eventuale documentazione non potranno essere usate per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.

 

                                         Giova infine ricordare che l’istante, essendo studente di medicina, è vincolata dal segreto professionale, e dovrà astenersi dal divulgare informazioni sensibili acquisite nella consultazione degli atti.

 

 

                                   6.   L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 e 39 lit. f CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 20.--, per complessivi CHF 70.-- (settanta), sono a carico di IS 1, __________.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario