|
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
|
segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sul ricorso 21/22.4.2005 presentato da
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 18.4.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà in materia di libertà provvisoria; |
richiamate le osservazioni 29.4.2005 del procuratore pubblico PI 1, che chiede di respingere il gravame del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.RI 1 è stato arrestato il 2.12.2004 con l’imputazione di atti sessuali su fanciulli in relazione alla minorenne __________. L’arresto è stato confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per bisogni dell’istruzione e per pericolo di collusione. L’accusa è stata estesa anche a pornografia ed a reati sessuali ipotizzati con la figlia __________. L’inchiesta ha preso le mosse da una segnalazione di un educatore della struttura che segue la minorenne __________ circa relazioni a sfondo sessuale avute con il qui ricorrente all’età di quattordici anni. Dopo una prima audizione videofilmata di __________ (2.12.2004), il ricorrente è stato arrestato.
Questi ha inizialmente ed a lungo negato ogni addebito. In una successiva audizione videofilmata (6.4.2005), la minorenne __________ ha confermato le proprie rivelazioni, ed ha aggiunto dei fatti di possibile rilevanza penale relativi anche alla figlia del ricorrente __________.
Il giorno successivo, dopo un colloquio con il proprio legale, il ricorrente ha ammesso i fatti riferiti dalla minorenne __________, mentre ha negato qualsiasi coinvolgimento sessuale riguardo alla figlia __________.
2.Con istanza 12.4.2005, il qui ricorrente ha chiesto la messa in libertà provvisoria, essendo a suo dire venuti meno i motivi di interesse pubblico a fondamento della sua detenzione preventiva, ed in particolare i bisogni d’istruzione ed il pericolo di collusione, e ciò anche riguardo alla figlia __________. Ha escluso l’esistenza di un pericolo di fuga, asserendo inoltre che mancherebbero seri indizi a suo carico riguardo alle accuse riferite alla figlia __________.
3.Il 14.4.2005 (AI 82A) il procuratore pubblico ha preavvisato negativamente l’istanza di libertà provvisoria, ritenendo date le condizioni per la continuazione della detenzione sia riguardo ai fatti sulla minorenne __________., sia per i fatti sulla figlia __________.. Quali motivi d’interesse pubblico il procuratore pubblico ha ravvisato sia i bisogni d’istruzione, sia il pericolo di collusione, sia anche il pericolo di fuga, sia un pericolo di recidiva, sia l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico. In particolare ha sottolineato il pericolo di collusione con la figlia __________ e con __________.
4.Con decisione 18.4.2004, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto l’istanza di libertà provvisoria, ritenendo dati seri indizi di colpevolezza a carico del qui ricorrente per i fatti relativi a __________, ma anche per i fatti relativi alla figlia __________ come prospettati nell’estensione dell’accusa del 14.4.2005, e ciò sulla base delle dichiarazioni di __________ ____________________.. Per i fatti relativi a __________, oltre alle rivelazioni di __________ ha ritenuto dati i seri indizi di reato anche in base ad alcune deposizioni di testi. Per i motivi d’interesse pubblico, ha evidenziato i bisogni dell’istruzione, in particolare per la necessità di sentire la figlia __________ per verificare quanto riferito all’inizio di aprile da __________. Il pericolo di collusione è soprattutto dato per il giudice dell’istruzione e dell’arresto con la figlia __________, ritenuto che la stessa non ha in pratica contatti con la madre e stravede per il padre: per il giudice dell’istruzione e dell’arresto è dato il pericolo che il qui ricorrente possa manipolare la figlia facendo leva sulla sua dipendenza affettiva e psicologica. Ha volutamente lasciato irrisolto il quesito a sapere se è dato o meno un pericolo di fuga o di recidiva, dato che ha ammesso l’esistenza dei bisogni dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Ha poi ritenuto ossequiato il principio della proporzionalità sia per la gravità del reato, per la frequenza dei fatti, per il concorso retrospettivo parziale dei fatti ora inchiestati e quelli alla base della condanna a 18 mesi della sentenza del 24.4.2003 per infrazione parzialmente aggravata alla LStup. Ha pure ritenuto che l’inchiesta era stata condotta senza ritardi.
5.Con atto del 21/22.4.2005 il ricorrente chiede di annullare la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto e di esser posto in libertà provvisoria, limitandosi a contestare l’esistenza di seri indizi di colpevolezza per i fatti relativi alla figlia __________, e ribadendo a suo dire una violazione del principio della celerità. Il gravame contrappone agli indizi addotti dal giudice dell’istruzione e dell’arresto nella sua decisione la deposizione della figlia __________ del 29.12.2004 e le deposizioni del ricorrente (il 17.2.2004, 24.3.2005 e 7.4.2005) che ammettono delle coccole con la figlia, anche in presenza di __________., ma escludono una qualsiasi connotazione sessuale. Per il ricorrente, le versioni su questi episodi di “coccole” da parte sua, di __________ e di __________ sono univoche. L’aver dormito per un certo periodo nello stesso letto con la figlia è per il ricorrente da ricondurre alla particolare situazione della figlia __________ in quel preciso periodo, ovvero dopo essere scappata dalla madre ed aveva bisogno di essere rassicurata dal padre. Per il ricorrente, le testimonianze riportate dal giudice dell’istruzione e dell’arresto non sostanziano dei sufficienti indizi di colpevolezza. La censura relativa alla celerità si concretizza con il rimprovero che già a partire dal 29.12.2004 il procuratore pubblico era conoscenza dell’episodio delle “coccole”, da tempo sa ed è in possesso dell’incarto della CTR relativa ad una precedente segnalazione fatta dalla ex moglie. Il procuratore pubblico avrebbe dovuto interrogare già da tempo la figlia __________, indagando questi fatti contemporaneamente a quelli relativi a __________. Anche gli atti istruttori indicati dal procuratore pubblico nel suo preavviso favorevole (audizione della ex moglie, di __________ e del qui ricorrente), tutti già sentiti, lasciano trasparire la volontà del procuratore pubblico di portarlo a processo in stato di detenzione.
6.Nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico ricostruisce l’iter dell’inchiesta, e sottolinea sia il numero di audizioni del ricorrente, sia il suo atteggiamento ripetutamente negatorio. Il procuratore pubblico ricorda anche la precedente condanna del ricorrente per reati contro la LStup. Per il magistrato d’accusa sono dati gravi e concreti indizi di reato per i fatti relativi a __________. Per la figlia __________, erano dati concreti indizi: dopo l’ulteriore audizione di __________ in data 22.4.2005 e della di lei madre (sempre il 22.4.2005), per il procuratore pubblico non sono più dati concreti indizi e un pericolo di collusione con la figlia __________.
Per il procuratore pubblico, il pericolo di collusione e di inquinamento di prove permane con __________, e questo fino al processo. Esiste poi un pericolo di recidiva, in relazione anche ai fatti oggetto della condanna del 2003: pur non trattandosi di fatti simili, quelli alla base del primo giudizio e quelli alla base della presente inchiesta (in parte ammessi) dimostrano una propensione del ricorrente per l’illecito. Riguardo ai bisogni istruttori, il procuratore pubblico evidenzia che intende sentire una psicologa che ha seguito la figlia __________, ciò che potrà avvenire dopo il rientro della stessa (dopo il 2.5.2005). È già stato fissato un verbale conclusivo con il ricorrente, il 6.5.2005, dopo di ché procederà al deposito atti.
7.Secondo gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato e dall’altro la giustificazione di bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e dell’inquinamento delle prove, della protezione dell’ordine pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40; decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293, 102 Ia 381; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329 ss.). Il diritto fondamentale alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123 I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).
8.Sono date la legittimazione ricorsuale (art. 107 cpv. 1 CPP), la tempestività del gravame e la competenza della Camera adita (CRP) (art. 284 cpv. 1 lit. a e 285 cpv. 1 CPP).
9.Va ancora ed in particolare ribadito che, per quanto riguarda l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.
10. Nel presente caso sono certamente dati seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del ricorrente riguardo ai fatti con __________ Le ammissioni del ricorrente contenute nei due ultimi verbali (del 7.4.2005 e del 13.4.2005) trovano conferma e sostanziale corrispondenza nelle audizioni di __________ (del 2.12.2004 e del 6.4.2005), nonché da altri riscontri.
Diversa la situazione per quanto riguarda i fatti ipotizzati con __________. Per gli stessi, come sostenuto dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni (del 29.4.2005 p. 3) esistono dei concreti indizi, che però sono scemati anche a seguito delle audizioni, successive al giudizio del giudice dell’istruzione e dell’arresto qui impugnato, di __________ e di sua madre da parte della polizia. In effetti gli indizi per i fatti relativi a __________ non sono né concreti, né seri, non tali da giustificare la detenzione del ricorrente. Il racconto di __________. non è particolarmente dettagliato a questo proposito, e pertiene forse più al rapporto tra __________ e __________ che non quello del ricorrente con la figlia. In conclusione, i seri e concreti indizi di reato sono dati solo per i fatti con __________.
11. Sui bisogni dell’istruzione non ci si deve soffermare più di tanto: quelli relativi ai fatti ipotizzati con __________, vanno ad esaurirsi in pochi giorni, con l’audizione (già prevista) della psicologa __________ __________. Per questi e per i fatti relativi a __________, i bisogni istruttori si esauriscono con un ultimo interrogatorio del ricorrente, già fissato dal procuratore pubblico per il 6.5.2005. Non sono dati altri particolari bisogni istruttori. Come anticipato dal procuratore pubblico nelle proprie osservazioni, dopo questi due atti istruttori egli intende procedere al deposito atti e, non appena possibile, alla chiusura dell’inchiesta.
12. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Si tratta generalmente di evitare o di prevenire accordi tra l'accusato ed i testimoni - già sentiti o ancora da sentire - o i correi ed i complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità; si tratta inoltre di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell'accusato devono essere valutate sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (cfr. decisione TF 1P.411/2004 del 13.8.2004; DTF 128 I 149 e 123 I 31; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2344 ss.).
13. Per il procuratore medesimo, il pericolo di collusione è escluso con __________, ma sarebbe dato con __________.
Questo pericolo appare però solo teorico e non concreto: non tiene conto che __________, benché non porti rancore (anzi) nei confronti del ricorrente, ha avuto comunque la forza di raccontare quanto accaduto, l’ha verbalizzato e l’ha anche rielaborato, come appare anche confrontando le sue due audizioni. Inoltre, date le ammissioni precise e chiare del ricorrente e di __________ (quest’ultima in due occasioni, e con tutte le garanzie dovute alle vittime), dati gli altri elementi indizianti convergenti, e ritenuta la concreta situazione processuale del ricorrente (che verrà esposta di seguito), un’eventuale ritrattazione di __________, eventualmente simultanea a quella di RI 1, non farebbe che complicare la situazione processuale di quest’ultimo. Per questo motivo non appare dato un pericolo di collusione e di inquinamento di prove.
14. Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l’accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui é stato arrestato. Come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: é necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisione TF 1P.750/2004 del 21.1.2005).
15. Il pericolo di recidiva appare escluso nel presente caso. Vero che i fatti oggetto del presente procedimento si intersecano temporalmente con il processo svolto dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ il 24.4.2003, e che gli altri atti con __________ sono successi nel periodo di prova della sospensione condizionale della pena.
Si tratta però di fatti totalmente diversi, per la loro natura, per la loro gravità, che non permettono certo di concludere che il ricorrente manifesti una propensione all’illecito. Riguardo a __________ occorre considerare che la stessa ha ormai superato la soglia dei 16 anni.
Importa osservare che dopo la detenzione relativa al primo procedimento, il ricorrente ha saputo intraprendere un’attività lavorativa continuata fino al momento del nuovo arresto. Non è quindi dato un pericolo di recidiva.
16. Il pericolo di fuga va preso in considerazione (cfr. al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
Occorre valutare la situazione concreta del ricorrente, sia processuale, sia personale, e valutare l’esistenza o meno di legami significativi con il nostro paese, per valutare se questi abbia o meno interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare.
17. Nel presente caso, contro l’esistenza di un pericolo di fuga concorre il fatto che il ricorrente ha chiaramente dei legami significativi con il nostro paese, dove risiede con il permesso C dal 1979, ovvero da quando aveva 15 anni. Sempre in Ticino risiede la figlia __________, con la quale intrattiene rapporti regolari, malgrado la situazione venutasi a creare ed il collocamento.
Per contro, a favore del pericolo di fuga occorre considerare la posizione processuale del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato nel 2003 a 18 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni. I fatti imputatigli in questo procedimenti sono in parte temporalmente precedenti il giudizio del 2003 (il che comporta un concorso retrospettivo) e gli altri sono comunque tutti commessi nel periodo di prova della sospensione condizionale della pena (ciò che apre la strada ed una possibile revoca). Il ricorrente è quindi concretamente e seriamente confrontato con l’eventualità di dover espiare almeno una delle due pene, se non addirittura entrambe. Questo, nell’imminenza del processo, potrebbe accrescere il rischio che il ricorrente, posto in libertà provvisoria, si sottragga al procedimento.
La detenzione preventiva finora già subita (nel precedente caso dal 16.11.2001 al 31.1.2002, in questo caso dal 2.12.2004 ad oggi, ovvero in complesso circa sette mesi e mezzo) ridimensiona di molto il pericolo di fuga, anche perché è difficile prevedere (anche per rispetto all’autonomia di giudizio della Corte del merito) quale sarà la soluzione riguardo al concorso retrospettivo e alle eventuali concessioni e revoche della sospensione condizionale della pena. Per ridurre ulteriormente il residuo pericolo di fuga, si dispone l’obbligo di deposito del passaporto e di eventuali altri documenti di legittimazione.
18. Nell’ottica della proporzionalità, e come detto al punto precedente, l’eventuale nuova sanzione sarà in parte in concorso retrospettivo con la precedente condanna, ciò che potrebbe comportare la revoca della sospensione condizionale della pena complessiva. La possibile seconda condanna, benché in parte coperta dal carcere preventivo sofferto, potrebbe comportare la revoca della sospensione condizionale della prima.
I fatti oggetto del presente procedimento, benché umanamente odiosi, sono penalmente oggettivamente meno gravi rispetto a quelli alla base della precedente condanna. La minor gravità risulta soprattutto dal comportamento consenziente della minorenne, ma anche dalla prassi in altri precedenti casi simili.
L’eventuale revoca della sospensione condizionale della pena rispetto alla prima condanna è un giudizio di competenza esclusiva della Corte di merito. Per la possibile sanzione dei fatti dell’attuale procedimento penale, il carcere preventivo sofferto è già al limite.
19. Per questi motivi, e per non pregiudicare la decisione futura della Corte del merito, che sola potrà determinarsi sulla complessa e delicata commisurazione ed esecuzione della pena, non si giustifica di protrarre il carcere preventivo.
Il ricorso è accolto ed il ricorrente sarà messo in libertà dopo il suo interrogatorio già fissato per il 6.5.2005 (osservazioni PP del 29.4.2005 p. 5), previo deposito del passaporto e dei documenti di legittimazione.
All’accusato ed al suo difensore deve essere sin d’ora chiaro che, nel rispetto dell’autonomia della Corte del merito, c’è la possibile (fors’anche probabile) prospettiva di dover espiare altro carcere chiuso, ciò che comporterebbe una situazione di rientro in carcere (per la seconda volta), problematico nell’ottica del reinserimento dell’accusato. A loro di valutare se non sia meglio, vista la situazione, chiedere l’anticipata espiazione, ciò che garantirà un processo in tempi brevi, circostanza esclusa in caso di messa in libertà provvisoria, visto l’attuale sovraccarico del TPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 95 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso è accolto. RI 1 è posto in libertà provvisoria alle seguenti condizioni:
1.1 la messa in libertà interverrà dopo l’interrogatorio del 6.5.2005;
1.2 l’obbligo di depositare il passaporto ed eventuali altri documenti di legittimazione.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si accordano ripetibili.
3. Intimazione:
|
|
-; -; - sede (); -). |
|
|
|
|
terzi implicati |
PI 1
|
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria