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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13/17.5.2005 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.2.2005 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 19/23.5.2005 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con esposto 28/29.7.2004 __________ ha denunciato IS 1 per titolo – segnatamente – di falsità in documenti, accusandola di aver formato due false ricevute di pagamento per comprovare l’esistenza di un credito da porre in compensazione con la sua pretesa di __________ nei confronti della denunciata, somma – asseritamente versata il 9.10.2003 su un di lei conto presso __________, __________ – che quest’ultima avrebbe investito in operazioni di trading (futures) (AI 1);
che – nell’ambito delle informazioni preliminari assunte anche per titolo di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e violazione della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario – il procuratore pubblico ha disposto perquisizioni e sequestri presso __________ (AI 2) e __________ (AI 7/10);
che ha altresì inoltrato una commissione rogatoria internazionale nel __________ (AI 3);
che ha inoltre proceduto all’interrogatorio del teste __________, consulente presso __________ (AI 18), di __________ – madre della denunciata (AI 21) – e, in due occasioni, della qui istante (AI 22/32), che ha prodotto agli atti svariata documentazione;
che con decisione 28.2.2005 – in assenza dei presupposti costitutivi dei reati ipotizzati – il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine al procedimento penale, giudizio cresciuto in giudicato;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'298.30 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere;
che non è quindi stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che – come detto – le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato alcuni interrogatori [il 22.11.2004 di __________ (AI 18); il 6.12.2004 di __________ (AI 21); il 6.12.2004 ed il 16.2.2005 di IS 1 (AI 22/32)] e l’assunzione agli atti della documentazione prodotta dalla qui istante (AI 22/27/28/30/31), rispettivamente dai destinatari degli ordini di perquisizione e sequestro (AI 5/6/9/11) e della commissione rogatoria internazionale (AI 12);
che il procuratore pubblico osserva che “(…) il procedimento penale è rimasto confinato alla raccolta delle informazioni preliminari, fase che si è estesa su poco più di sei mesi e ha comportato una rogatoria internazionale, diversi interrogatori e perquisizioni bancarie nonché degli scandagli comunque non sempre semplici”;
che invero la fattispecie – segnatamente con riferimento alle difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi accusatorie inerenti falsità in documenti, reati contro il patrimonio e violazioni della legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario – imponeva fin da subito la presenza di un legale;
che pertanto la qui istante va considerata “accusata” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il 9/10.12.2004 l’istante ha chiesto di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (AI 33);
che con decisione 17.5.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà ha stralciato la domanda, IS 1 avendo presentato istanza giusta gli art. 317 ss. CPP (AI 35);
che la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'298.30 (recte: 2'363.10) [di cui CHF 1'900.-- (8 ore e 38 minuti a CHF 220.--/ora) di onorario, CHF 236.-- (recte: 296.20) di spese e CHF 162.30 (recte: 166.90) di IVA];
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente eccessivo in relazione alla fattispecie, in particolare con riferimento ai colloqui con l’istante (“coll. cl.” e “esame atti con cliente”), che potevano essere abbreviati (il caso – dal profilo fattuale – essendo relativamente semplice);
che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che l’onorario esposto viene pertanto decurtato di 1 ora, per cui è ammesso limitatamente a CHF 1'680.--;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 264.20, ridotte a CHF 6.-- quelle telefoniche [cinque telefonate di 8 minuti circa (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. 19.2004.6)] ed a CHF 34.-- quelle per fotocopie di data 21.2.2005 [17 copie allegate allo scritto 21.2.2005 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 33, CHF 2.--/pagina, art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)], stralciate quelle di data 7.12.2004 [“coll. cl. (1/2)” non cagionando spese] e di data 26.1.2005 [“ftcp. per incarto”, la copia per l’incarto essendo compresa nella somma di CHF 5.-- per la pagina originale (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)];
che l’IVA ammonta a CHF 147.75;
che ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 2'091.95;
che interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 28.2.2005 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (NLP __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'091.95.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria