Incarto n.
60.2005.142

 

Lugano

20 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 13/18.5.2005 presentata dalla

 

 

 

,

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. MP __________ a seguito di segnalazione fatta da PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), a carico del marito PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), per un’imputazione non precisata;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 21/24.5.2005 del procuratore pubblico PI 1, che dà il proprio consenso, come già precedentemente direttamente espresso alla Pretura istante con scritto 11.5.2005;

 

 

richiamato inoltre lo scritto del patrocinatore di PI 2 del 23/25.5.2005, che comunica di non avere particolari osservazioni;

 

 

ritenuto che PI 3 non ha presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Tra le parti è pendente presso Pretura istante una procedura in tema di misure cautelari (inc. __________) tra i coniugi PI 2 e PI 3. Nel contesto di rapporti tesi tra le parti, è pendente una contestazione circa l’affidamento del figlio __________ A questo fine, in data 15.3.2005, il pretore ha affidato ad una psichiatra l’allestimento di un rapporto peritale per poi decidere circa l’affidamento.

 

 

                                   2.   In data 22.1.2005 PI 3 si è presentata in polizia ed ha riferito di alcuni comportamenti del figlio __________ al rientro dai diritti di visita con il padre. Il Ministero pubblico ha quindi aperto un procedimento (inc. MP __________) nel corso del quale sono stati sentiti, sia in polizia, sia dal procuratore pubblico, diversi testi. La psichiatra incaricata dal pretore di allestire la perizia ha chiesto di poter accedere all’incarto penale, ed in particolare alle deposizioni dei medici. Dopo un contatto preliminare con il Ministero pubblico, il pretore ha inoltrato a questa Camera la presente istanza.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

-   si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

-   è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

-   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                             Un interesse legittimo appare in questi casi dato, ed appare prevalente rispetto a quello della parte querelata. L’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.

 

 

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e c’è un interesse delle parti e del pretore di consentire al perito incaricato di potere accedere alle testimonianze ed alle altre risultanze dell’inchiesta penale, in vista della presentazione del referto richiesto dal giudice civile per la decisione sull’affidamento del figlio__________. Considerato come il perito ed il giudice siano pure legati dal segreto professionale il primo, dal segreto d’ufficio il secondo, e preso atto dell’incarto penale, non vengono posti dei limiti all’accesso agli atti, che potrà avvenire presso il Ministero pubblico. Considerato lo stadio iniziale del procedimento penale, eventuali copie di atti potranno essere rilasciate solo a richiesta del perito ed in vista dell’allestimento del referto, ma non consegnate alle parti o versate agli atti della procedura civile.

 

 

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono a carico della Pretura istante, che le recupererà presso le parti.

 

 

 

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della __________.

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

- (rif.);

- sede (rif.);

- (per sé e per

- (per sé e per).

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

patr. da: PR 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria