Incarto n.
60.2005.144

 

Lugano

2 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 17/18.5.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito dei procedimenti penali sfociati nel giudizio 19.5.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________) e nei due decreti di abbandono 9.11.2004 emanati dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________ e ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamato lo scritto 20/23.5.2005 del magistrato inquirente, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che IS 1 – richiedente l’asilo allora residente al CRS di __________ – è stato arrestato una prima volta, nell’ambito dell’operazione __________ relativa al traffico di stupefacenti, il 20.9.2002 e rimasto in detenzione preventiva sino all’11.10.2002 (cfr. AI 1, 3 e 14, inc. MP __________);

 

 

                                         che è stato successivamente arrestato il 23.11.2002 durante un controllo della Polizia comunale presso il CRS di __________ con l’accusa di infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e rimasto in detenzione preventiva sino al 28.11.2002 (cfr. AI 1, 2 e 7, inc. MP __________);

 

 

                                         che il qui istante è stato infine arrestato il 12.7.2003 in seguito ad una richiesta di intervento di __________ __________ – che denunciava problemi con due richiedenti l’asilo in relazione all’acquisto di una dose di cocaina – con l’accusa di infrazione semplice e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e scarcerato il giorno successivo (cfr. AI 1 e 3, inc. MP __________);

 

 

                                         che nell’ambito di quest’ultimo procedimento, con decisione 13.11.2003 il procuratore pubblico Nicola Respini lo ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale proponendo la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni pure sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti “per avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo estivo fino al 12 luglio 2003, venduto a __________ __________ __________ e a __________ __________ un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 16 bolas” e di contravvenzione alla medesima legge “per avere, senza essere autorizzato, a __________, __________ e in altre località non meglio precisate, nel periodo dicembre 2002/aprile 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di marijuana” (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 28.11/1.12.2003 IS 1 ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa;

 

 

                                         che con decisione 19.5.2004 il giudice della Pretura penale ha dichiarato l’istante autore colpevole di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti, condannandolo alla multa di CHF 100.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, mentre lo ha prosciolto dall’accusa principale di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (cfr. sentenza 19.5.2004, inc. __________);

 

 

                                         che con decisioni 9.11.2004 il magistrato inquirente ha infine decretato l’abbandono dei primi due procedimenti penali in applicazione del principio “in dubio pro reo”, le relative inchieste non avendo permesso di verificare la sicura e certa realizzazione dei prospettati reati (ABB __________ e ABB __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito ai citati procedimenti penali, l’importo di CHF 11'293.--, di cui CHF 5'293.-- per spese di patrocinio e CHF 6'000.-- per torto morale;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che anzitutto, con particolare riferimento alla procedura per opposizione al decreto di accusa 13.11.2003 (DA __________), sfociata nel giudizio 19.5.2004 del giudice della Pretura penale, occorre determinare, interpretando, cosa il CPP intenda con il termine “prosciolto”;

 

 

                                         che i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”, segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame;

 

 

                                         che se questa Camera ritiene di principio che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc. 60.2003.109), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto” l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

 

 

                                         che in concreto l'istante è stato assolto dall’imputazione principale di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti mentre è stato condannato per contravvenzione alla medesima legge;

 

 

                                         che la seconda imputazione – che si riferisce peraltro a circostanze di tempo e di luogo differenti – è venuta alla luce solo in un secondo momento e per stessa ammissione dell’istante, che in occasione del suo secondo interrogatorio in sede di Polizia ha dichiarato “(…) in 5 mesi, da dicembre 2002 a fine aprile 2003 ho fumato circa uno spinello al giorno per un totale 150 spinelli” (verbale di interrogatorio 12.7.2003, p. 2, allegato al rapporto d’arresto 12.7.2003);

 

 

                                         che gli atti di indagine erano pertanto giustificati unicamente in relazione all’imputazione principale di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti;

 

 

                                         che l’istante deve quindi essere considerato prosciolto a’ sensi dell’art. 317 CPP (cfr., al proposito, decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005);

 

 

                                         che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Luca Marazzi ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio dell’istante con il beneficio del gratuito patrocinio nell’ambito dei due primi procedimenti penali (inc. MP __________ e __________);

 

 

                                         che con decisione 15.12.2003 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin ha invece respinto l’istanza 28.11.2003 intesa ad ottenere l’estensione della difesa d’ufficio e relativo gratuito patrocinio anche alla procedura per opposizione al decreto di accusa 13.11.2003, “considerato che nel caso in esame poco importa la situazione economica dell’istante in quanto trattasi di un ‘Bagatelldelikt’ (…) e che con scritto 10 dicembre 2003 il PP ha comunicato la propria intenzione di non presenziare al dibattimento conseguente all’opposizione” (decisione 15.12.2003, inc. Giar __________);

                                         che – essendo i procedimenti penali sfociati in un giudizio di assoluzione (con riguardo all’imputazione principale) ed in due decreti di abbandono – l’istante, alla luce dell’attuale giurisprudenza di questa Camera, ha in ogni caso diritto di chiedere il risarcimento delle spese di patrocinio a questa Camera;

 

 

                                         che al proposito postula la rifusione delle due note professionali 17.5.2005 del suo patrocinatore avv. PR 1, la prima di CHF 2'897.30 [di cui CHF 2'733.30 (10 ore e 56 minuti circa a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario e CHF 164.-- di spese (doc. H, allegato all’istanza 17/18.5.2005)] e la seconda di CHF 2'396.-- [di cui CHF 2'291.60 (9 ore e 10 minuti circa a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario e CHF 104.80 di spese (doc. I, allegato all’istanza 17/18.5.2005)];

 

 

                                         che la tariffa applicata – di CHF 250.--/ora – è conforme ai principi suesposti;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto nella prima nota professionale – relativa ai procedimenti penali sfociati nei due decreti di abbandono 9.11.2004 – appare invece oggettivamente eccessivo, segnatamente con riferimento ai vari colloqui con l’istante;

 

 

                                         che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso – secondo la normale esperienza – nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2), viene ammesso un onorario pari a 5 ore e 6 minuti circa a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'275.--, di cui 46 minuti inerenti le telefonate (stralciata una delle due telefonate di data 11.11.2004 al centro asilanti), 20 minuti inerenti gli scritti di data 2.10.2002 e 13.1.2003 (in media 10 minuti/scritto, l’ulteriore fax di data 2.10.2002 essendo superfluo), 120 minuti inerenti i colloqui con l’istante (compresa la discussione dei due decreti di abbandono), 30 minuti inerenti l’interrogatorio di data 11.10.2002 (come esposto), 30 minuti inerenti l’esame degli atti (i relativi incarti essendo poco voluminosi) ed infine 60 minuti inerenti la stesura della presente istanza (che non presentava difficoltà particolari ed il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il legale già conosceva la fattispecie);

 

 

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 125.40, ridotte in particolare a CHF 11.80 quelle inerenti gli scritti (CHF 5.90/scritto semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA) ed a CHF 53.-- quelle inerenti la presente istanza;

 

 

                                         che pure il dispendio orario indicato nella seconda nota professionale – relativa alla procedura per opposizione al decreto di accusa 13.11.2003 – appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

 

 

                                         che inoltre la preparazione del dibattimento e la presenza al dibattimento vanno rimborsate solo parzialmente in quanto inerenti pure l’accusa di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per cui l’istante è stato condannato con decisione 19.5.2004 del giudice della Pretura penale (cfr. verbale del dibattimento 19.5.2004, p. 3);

 

 

                                         che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 3 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 834.--, di cui 45 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto, 5 minuti per lo scritto di data 22.12.2003 trattandosi di una semplice comunicazione alla Pretura penale, l’ulteriore fax di medesima data essendo inoltre superfluo), 45 minuti inerenti i colloqui con l’istante (compresa la traduzione della decisione), 20 minuti inerenti l’esame degli atti, 30 minuti inerenti la preparazione del dibattimento e 60 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.15 alle ore 9.45 circa);

 

 

                                         che le spese ammontano a CHF 83.70, ridotte in particolare a CHF 35.90 quelle inerenti gli scritti (CHF 10.--/raccomandata e CHF 5.90/scritto semplice, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA);

 

 

                                         che all’istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 2'318.10;

 

 

                                         che interessi di mora non sono pretesi (cfr. istanza 17/18.5.2005, p. 6);

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

                                         che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

 

 

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

 

 

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

 

 

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

 

                                         che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

 

 

                                         che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

 

 

                                         che al proposito l’istante postula la rifusione di CHF 6'000.-- oltre interessi al 5% dal momento delle relative scarcerazioni, posto come “(…) un’indennità di CHF 200.-- per giorni di detenzione subiti ingiustamente andrebbe accolta” (istanza di indennità 17/18.5.2005, p. 5);

 

 

                                         che questi – come sopra esposto – è stato arrestato una prima volta il 20.9.2002 e scarcerato l’11.10.2002 (AI 1 e 14, inc. MP __________), una seconda volta il 23.11.2002 e scarcerato il 28.11.2002 (AI 1 e 7, inc. MP __________) ed infine il 12.7.2003 e scarcerato il 13.7.2003 (AI 1 e 3, inc. MP __________);

 

 

                                         che – in applicazione della prassi in materia – per i complessivi trenta giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo di CHF 6'000.-- (CHF 200.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 13.7.2003 su CHF 400.--, dal 28.11.2002 su CHF 1'200.-- e dall’11.10.2002 su CHF 4'400.--, così come richiesto;

 

 

                                         che, in conclusione, a IS 1 va pertanto rifuso l’importo complessivo di CHF 8'318.10, di cui CHF 2'318.10 per spese di patrocinio e CHF 6'000.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 13.7.2003 su CHF 400.--, dal 28.11.2002 su CHF 1'200.-- e dall’11.10.2002 su CHF 4'400.--;

 

 

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella prima nota professionale relativa ai procedimenti penali sfociati nei decreti di abbandono 9.11.2004 (doc. H allegato all’istanza 17/18.5.2005);

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 19.5.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________) ed ai due decreti di abbandono 9.11.2004 emanati dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________ e ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, già soggiornante a __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 8'318.10 oltre interessi al 5% dal 13.7.2003 su CHF 400.--, dal 28.11.2002 su CHF 1'200.-- e dall’11.10.2002 su CHF 4'400.--.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         per conoscenza:

 

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario