Incarto n.
60.2005.150

 

Lugano

5 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20/23.5.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

IS 2

entrambi patr. da: PR 1

 

 

 

 

 

 

intesa ad ottenere la restituzione del termine per presentare un’istanza di promozione dell’accusa avverso il decreto di non luogo a procedere 25.4.2004 emanato dal procuratore pubblicoPI 1 (NLP __________);

 

 

 

richiamate le osservazioni 27.5.2005 del procuratore pubblico, che ritiene non dati i presupposti per una restituzione dei termini;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Gli istanti hanno presentato una prima denuncia penale contro ignoti in data __________. Il relativo procedimento penale si è concluso con decreto di non luogo a procedere del 14.8.2000 (NLP __________).

 

 

                                   2.   Con scritto __________, gli istanti hanno chiesto la riapertura del procedimento penale, e ciò alla luce di quanto emerso in sede civile, nella vertenza che li vede opposti a __________ (inc. __________ della Pretura di __________, ora pendente presso la __________). In particolare gli istanti hanno contestato che la procura bancaria rilasciata in data __________ a favore di __________ reca una firma del defunto __________, deceduto il __________. Essi hanno fatto riferimento alle discrepanze tra le versioni rilasciate in polizia ed in sede civile da alcuni testi, alla deposizione del medico __________ nonché ad una perizia di parte fatta allestire da __________. Dopo uno scambio di corrispondenza con l’allora patrocinatore degli istanti, il magistrato inquirente ha emanato una decisione di non riapertura del procedimento (art. 187 CPP), che vale quale decisione di non luogo a procedere (NLP __________). Preso atto dello scritto __________ con cui lo studio legale dell’allora patrocinatore comunicava di non più rappresentare gli istanti, il procuratore pubblico ha proceduto in data __________ ad una nuova intimazione della sua decisione del __________, direttamente e personalmente ai qui istanti (AI 7). Avverso la decisione __________ non è stata presentata una tempestiva istanza di promozione dell’accusa.

 

 

                                   3.   Con istanza 20/23.5.2005 di restituzione dei termini, IS 1 e IS 2, tramite il loro nuovo rappresentante legale, chiedono la restituzione del termine di cui all’art. 186 cpv. 1 CPP per presentare un’istanza di promozione dell’accusa. A sostegno della loro richiesta, gli istanti adducono la caduta di IS 1, avvenuta al suo domicilio in data __________, e le altre gravi complicazioni intervenute. In base ad una dichiarazione firmata dal dr. __________ (allegato B all’istanza), la caduta e le complicazioni conseguenti hanno “necessitato, sempre al proprio domicilio dove è rimasta, di assistenza continua da parte del figlio Sig. IS 2. Questa situazione ha generato pure nel Sig. IS 2, a mio parere, uno stato ansioso e di preoccupazione molto accentuato”. Questa situazione, sempre in base al citato allegato B all’istanza, si sarebbe protratta fino al __________. A seguito di questo fatto “tutte le forze e le preoccupazioni del Sig. IS 2 erano completamente rivolte all’anziana madre malata”. Il decreto di non luogo a procedere __________ sarebbe pervenuto agli istanti proprio nel momento in cui IS 1 si trovava in una situazione di salute molto grave ed il figlio IS 2 si occupava di lei a tempo pieno, e senza che in quel periodo fossero assistiti da un legale. Ciò in quanto IS 2, in data __________, a seguito di un incontro ha revocato il mandato al precedente patrocinatore. Solo dopo che la situazione della madre si è stabilizzata (__________), e meglio due giorni dopo, IS 2 ha preso contatto con il nuovo (ed attuale) patrocinatore, che ha provveduto alla presentazione dell’istanza di restituzione dei termini. Gli istanti concludono chiedendo di accogliere la loro richiesta di restituzione del termine di cui all’art. 186 CPP.

 

 

                                   4.   Nelle proprie osservazioni 27.5.2005 il procuratore pubblico si rimette al prudente giudizio di questa Camera, non senza aver ricordato che la giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è particolarmente restrittiva, che dal momento della caduta della madre al momento dell’intimazione del NLP era trascorso del tempo e che il procedimento non era così complesso da impedire a IS 2 (per sé e per la madre) di rispettare il termine di cui all’art. 186 CPP, conferendo semmai tempestivo mandato ad un legale. Per questi motivi, a parere del procuratore pubblico, l’istanza non adempie alle condizioni dell’art. 21 CPP.

 

 

                                   5.   La restituzione per inosservanza di un termine - che deve essere chiesta entro dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento, pena la decadenza, all’autorità davanti alla quale doveva essere compiuto l'atto per il quale è postulata (art. 22 cpv. 1 e 2 CPP) - può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico o militare o per altre ragioni importanti (art. 21 CPP; cfr. anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 43 n. 31).

 

                                         Il rimedio - di natura eccezionale (cfr. decisione 21.10.1997 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re R., pubblicata in REP. 1997 n. 92, decisione CRP 5.5.2004 inc. __________, 28.6.2004, inc. __________) - presuppone quindi l’assenza di colpa significativa della parte che è incorsa nell’omissione o del suo rappresentante (cfr. decisione 3.1.1994 del Tribunale cantonale amministrativo in re B., pubblicata in RDAT 18/II - 1994; cfr. anche decisione TF 19.1.2004 in re X., inc. 6S.461.2003).

 

 

                                   6.   Occorre pertanto stabilire se nel caso in esame può essere concessa la restituzione per inosservanza del termine dell’art. 186 CPP in relazione alla decisione di NLP del 20/25.4.2005. La risposta è negativa. Anzitutto la dichiarazione del dr. __________ (allegato B all’istanza) è particolarmente scarna e generica, in particolare per quanto attiene alle indicazioni sullo stato di salute di IS 1 e sullo stato generale di IS 2, e quindi non sufficiente per comprovare una situazione che rendesse soggettivamente impossibile ad entrambi gli istanti il compimento di atti procedurali o l’affidamento di un mandato di patrocinio ad un nuovo legale. Questo vale a maggior ragione se si considera come la revoca del mandato al precedente legale sia intervenuta il __________ (istanza p. 3 pto 2), ovvero due giorni dopo la caduta della madre (__________, istanza p. 3 pto 3).

                                         Inoltre, come risulta anche dallo scritto __________ del precedente patrocinatore, gli istanti disponevano già allora della documentazione, in quanto regolarmente inviata loro dal legale durante lo svolgimento del mandato. Il precedente patrocinatore, in quello scritto, ricordava diligentemente agli istanti che era pendente, oltre all’appello in sede civile, anche la richiesta di riapertura del procedimento penale. Occorre infine considerare che tra il momento della caduta (__________) e la data di ricezione della decisione di NLP (probabilmente il __________) sono trascorsi diversi giorni, a cui si aggiungono quelli del termine di ricorso. Come dimostrato dalla circostanza della revoca del mandato al precedente patrocinatore, gli istanti, o almeno il figlio, avrebbero potuto incaricare un altro legale per il loro patrocinio.

 

 

                                   7.   Per tutti questi motivi, l’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste in solido a carico degli istanti.

 

 

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 21, 186 e 187 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF 480.-- (quattrocentoottanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e IS 2, __________.

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

.

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario