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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 13/14.1.2005 presentata dalla
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IS 1 ,
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tendente ad ottenere l’accesso agli incarti __________ e __________, segnalati dal Ministero pubblico, in relazione a dei casinò virtuali emersi nel corso dell’inchiesta condotta a carico di __________ PI 3, __________ (patr. da: avv. __________ PR 1, __________); |
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richiamate le osservazioni 20/21.1.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che
esprime preavviso favorevole, coerentemente con la sua segnalazione del 5.1.2005;
preso atto dello scritto 29/31.1.2005 __________ PI 3, che comunica di non aver nulla in contrario all’accoglimento dell’istanza;
preso atto che il presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Agnese Balestra-Bianchi, ha dato il suo accordo in data 20.1.2005;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Nel corso di un’inchiesta (inc. MP __________ e __________), presso il Ministero pubblico del Canton Ticino è venuto alla luce l’esistenza di casinò virtuali, utilizzati dall’indagato. Il competente procuratore pubblico ha perciò deciso di segnalare il fatto ex art. 49 della Legge federale sulle case da gioco (LGC) alla Commissione federale delle case da gioco con scritto 5.1.2005. Conseguentemente la Commissione chiede di poter accedere all’incarto penale segnalato.
2.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3.Nel presente caso, il procuratore pubblico ha correttamente proceduto alla segnalazione giusta l’art. 49 LCG, che prevede lo scambio di informazioni. La Commissione, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli atti relativi a casinò virtuali, molto probabilmente contrari all’art. 5 LCG, in vista dell’eventuale perseguimento giusta l’art. 55 LCG.
4.Visto l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria