Incarto n.
60.2005.161

 

Lugano

13 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali ad hoc

del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici, esclusisi)

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2005 presentato da

 

 

 

RI 1, ,

patr. da: PR 1, ,

 

 

contro

 

 

 

il provvedimento 23.5.2005 del presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________ __________, che aveva ordinato al procuratore pubblico __________ __________ di procedere agli accertamenti disposti dalla Corte di cassazione e di revisione penale con giudizio 4.5.2005;

 

 

premesso che con ordinanza 31.5.2005 il presidente della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d’appello, giudice __________ __________, ha costituito – in applicazione degli art. 40 ss. CPP e 1 sexies cpv. 2 LOG – la scrivente Camera ad hoc;

 

richiamate le osservazioni 3.6.2005 del presidente della Corte delle assise criminali e del procuratore pubblico, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decisione 4.5.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il gravame di RI 1 interposto contro il giudizio 2.9.2004 della Corte delle assise criminali di __________, prosciogliendolo dalle accuse di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – annullando la condanna e rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo giudizio e la ricommisurazione della pena (decisione 4.5.2005, p. 21, inc. CCRP __________);

 

 

                                         che – in particolare – la suddetta Corte ha rinviato gli atti ad una nuova Corte “(…) perché ordini gli esami indispensabili sul THC della __________ di canapa sottratta (…). Nel caso in cui la canapa denotasse un tenore di THC sotto lo 0.3 %, la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista se fra il __________ e il __________ __________ __________ quel tasso poteva, oltre ogni ragionevole dubbio, situarsi – per tutta o per parte della merce – sopra lo 0.3%” (decisione 4.5.2005, p. 13, inc. CCRP __________);

 

 

                                         che il 23.5.2005 il presidente della Corte – con riferimento al giudizio 4.5.2005 – ha ordinato al procuratore pubblico di “(…) procedere indilatamente ai necessari accertamenti e meglio agli “esami indispensabili sul THC della __________ di canapa sottratta” (…)”;

 

 

                                         che con tempestivo ricorso RI 1 – chiedendo di annullare il provvedimento – censura la decisione di delegare all’accusa detto accertamento, che la Corte di cassazione e di revisione penale aveva ordinato da compiersi per il tramite della nuova Corte;

 

 

                                         che con decreto 1.6.2005 il presidente della Corte ha incaricato __________ __________ – __________ – di allestire una perizia come alla sentenza 4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale;

 

 

                                         che con scritto 8/9.6.2005 RI 1 – preso atto delle osservazioni del presidente della Corte, che ha riconosciuto la propria competenza a nominare il perito giusta gli art. 147 cpv. 1 (applicato per analogia) e 227 cpv. 5 CPP – comunica “(…) di condividere l’interpretazione data al CPP circa la competenza a nominare il perito in fase predibattimentale” e di considerare pertanto risolta la censura di incompetenza;

 

 

                                         che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto e può essere stralciato;

 

 

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese e non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 284 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è stralciato.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese; non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali ad hoc

 

Il presidente                                                             La segretaria