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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 6/7.6.2005 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 30.9.2003 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), confermato con sentenza 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 9/10.6.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 26.5.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 – in detenzione preventiva dal 7.5.2003 all’8.5.2003 – e ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti “(…) per avere, senza essere autorizzato, (agito) in veste di amministratore unico della società __________ che sapeva essere attiva nell’ambito della coltivazione di canapa in quantità industriali tali da non potersi giustificare solo con i fini societari dichiarati, bensì con la commercializzazione del prodotto sul mercato degli stupefacenti (marijuana), contribuendo così al raggiungimento di tale finalità occupandosi degli aspetti amministrativi della società medesima”, fatti avvenuti a __________ tra il 2002 ed il 7.5.2003;
che ha altresì ordinato la confisca della documentazione cartacea sequestratagli dalla polizia il 7.5.2003 (DA __________);
che con scritto 27/28.5.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa (AI 10, inc. DA __________);
che con decisione 30.9.2003 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________; doc. A, allegato all’istanza 6/7.6.2005), giudizio confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale il 22.12.2004 (inc. __________; doc. B, allegato all’istanza 6/7.6.2005);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 8'800.--, oltre interessi, di cui CHF 7'800.-- per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione parziale della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________, __________, per complessivi CHF 7'800.--, di cui CHF 2'000.-- per la fase predibattimentale, CHF 3'000.-- per il processo davanti al pretore e CHF 2'800.-- per la procedura di ricorso davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (CHF 4'000.-- dedotti CHF 1'200.-- di ripetibili, assegnate dalla predetta Corte, doc. B, allegato all’istanza 6/7.6.2005);
che questa Camera – con scritto 8.6.2005 – ha chiesto ad IS 1 di produrre il dettaglio della nota in questione;
che il qui istante – in vece di quanto esatto in ossequio all’art. 7 cpv. 1 Lag (secondo cui, in materia di assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio, il patrocinatore deve presentare all’autorità di concessione la nota professionale dettagliata, disposto applicabile per analogia anche in questa sede) – ha inviato uno scritto del suo legale, nel quale afferma che il procedimento penale avrebbe costituito un leading case, che l’approfondimento giuridico esatto dalla fattispecie si sarebbe ripercosso nell’onorario complessivo e che gli sarebbe stato richiesto un intervento a tutto campo, senza lesinare risorse e tempo: l’importo di cui all’istanza di indennità – che costituisce una semplice partecipazione alle effettive spese sostenute, pari a CHF 19'492.-- – sarebbe quindi ampiamente giustificato (cfr. allegati allo scritto 23/24.6.2005 di IS 1 a questa Camera);
che invero il caso – come si evince dai giudizi di merito (doc. A/B, allegati all’istanza 6/7.6.2005) – presentava difficoltà giuridiche dipendenti dal ruolo dell’istante quale amministratore unico di “__________”, problematiche che necessariamente imponevano approfondimenti;
che – in assenza del dettaglio della nota professionale – le spese di patrocinio possono nondimeno essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];
che quindi – ritenuto che determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126) – viene ammesso un onorario pari a 18 ore a CHF 250.--/ora – tariffa vigente all’epoca del mandato –, per complessivi CHF 4'500.--, di cui 60 minuti inerenti l’udienza di conferma dell’arresto di data 8.5.2003 davanti all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco Lardelli (AI 5, DA __________), 10 minuti inerenti lo scritto 20/21.5.2003 al procuratore pubblico (AI 8, DA __________), 10 minuti inerenti lo scritto di opposizione 27/28.5.2003 al decreto di accusa (AI 10, DA __________), 10 minuti inerenti lo scritto 17/18.6.2003 alla Pretura penale (AI 3, inc. __________), 120 minuti inerenti i colloqui con il qui istante, 300 minuti inerenti l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento, 210 minuti inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 9.00 e riapertosi alle ore 11.50 per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo, AI 6, inc. __________), 50 minuti inerenti la trasferta __________ il giorno del processo, 5 minuti inerenti lo scritto 6/7.10.2003 alla Pretura penale (AI 9, inc. __________), 240 minuti inerenti la stesura delle osservazioni 25/26.11.2003 al ricorso per cassazione 3.11.2003 interposto dal procuratore pubblico avverso la decisione 30.9.2003 del presidente della Pretura penale [ritenuto che con giudizio 22.12.2004 la Corte di cassazione e di revisione penale aveva già assegnato ad IS 1 CHF 1'200.-- a titolo di ripetibili (doc. D, allegato all’istanza 6/7.6.2005)], 60 minuti inerenti la lettura delle decisioni 30.9.2003 del presidente della Pretura penale e 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (doc. A/B, allegati all’istanza 6/7.6.2005) e 5 minuti inerenti lo scritto 22/23.2.2005 alla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________);
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – per quanto ricostruibili dagli atti – in CHF 259.90, di cui CHF 50.-- per la formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 41.90 per gli scritti [CHF 5.90 per la lettera 20/21.5.2003 al procuratore pubblico (AI 8, DA __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90 per invio posta A; CHF 6.-- per la lettera 22/23.2.2005 alla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A; CHF 10.--/ciascuno per la lettera di opposizione 27/28.5.2003 al decreto di accusa (AI 10, DA __________), per la lettera 17/18.6.2003 alla Pretura penale (AI 3, inc. __________) e per la lettera 6/7.10.2003 alla Pretura penale (AI 9, inc. __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato], CHF 64.-- per la trasferta __________ [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia)] e CHF 104.-- per le osservazioni 25/26.11.2003 (in triplice copia) al ricorso per cassazione 3.11.2003 interposto dal procuratore pubblico avverso la decisione 30.9.2003 del presidente della Pretura penale [(doc. D, allegato all’istanza 6/7.6.2005), CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA), CHF 2.--/copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato];
che l’IVA ammonta a CHF 361.75;
che al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 5'121.65, oltre interessi del 5% dal 6.6.2005, come richiesto;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito il qui istante postula la somma di CHF 1'000.--, affermando che “durante la fase dell’intervento della polizia e dell’arresto, ancorché durato 32 ore, mi sono sentito trattato come un delinquente già colpevole, sono stato spogliato di ogni dignità (impronte digitali, fotografie, perquisizione personale, ecc.). Il fatto che una cerchia relativamente ampia di persone sia subito venuta a conoscenza del mio arresto, e ciò proprio nel giorno in cui avrei dovuto coronare l’ottenimento di un certificato professionale, mi ha provocato grande scoramento e sconforto, sfociato in uno stato ansioso depressivo, che si è protratto per molti mesi ed ha necessitato di un trattamento psicofarmacologico (…)” (istanza 6/7.6.2005, p. 2);
che IS 1 è stato fermato a __________ alle ore 12.30 del 7.5.2003 e – alla fine dell’interrogatorio, conclusosi alle ore 18.40 – incarcerato;
che il giorno seguente – al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, apertasi alle ore 18.30 – è stato posto in libertà provvisoria (AI 1/2/4/5, inc. DA __________);
che – in ossequio alla prassi in materia – per i due giorni di detenzione ingiustamente sofferta gli viene assegnata la somma base di CHF 400.-- (CHF 200.--/giorno);
che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo;
che il qui istante ha ricoperto il ruolo di amministratore unico di __________, società attiva nell’ambito della coltivazione e della vendita di canapa;
che quindi – in virtù dei rischi e delle incognite legati a detto commercio, notori – deve assumersi gli eventuali pregiudizi inerenti l’esposizione pubblica, positiva o negativa, in relazione al suo ruolo di organo;
che pertanto il fatto che i suoi colleghi di corso presso __________ siano venuti a conoscenza del suo arresto, rispettivamente che il __________, in relazione alle operazioni di polizia indoor, abbia pubblicato le sue generalità – circostanze che IS 1 si limita peraltro solo ad asserire, senza ulteriormente sostanziare – non giustifica un aumento del suddetto importo base, che tiene conto del resto sia dello stato ansioso depressivo di cui ha sofferto [cfr. certificato medico 31.5.2005 del dr. med. __________, __________: “(…) il signor IS 1, da me seguito da diversi anni, ha sviluppato, a seguito del suo arresto in data 07.04.2003 (recte: 07.05.2003), uno stato ansioso depressivo, che si è protratto per molti mesi ed ha necessitato di un trattamento psicofarmacologico” (doc. C, allegato all’istanza 6/7.6.2005)] sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 30.9.2003 del presidente della Pretura penale, dalla sentenza 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale e da questo stesso giudizio;
che, in queste circostanze, si riconosce – a titolo di torto morale – la somma di CHF 400.--, oltre interessi dal 6.6.2005, come postulato;
che protesta le ripetibili;
che nondimeno la domanda in esame è stata presentata personalmente dal qui istante, che non ha fatto capo ai servizi di un legale, per cui non gli vengono assegnate ripetibili;
che, alla luce delle suddette considerazioni, ad IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5'521.65, di cui CHF 5'121.65 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per torto morale, oltre interessi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 30.9.2003 del presidente della pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), confermato con sentenza 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'521.65, oltre interessi del 5% dal 6.6.2005.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria