Incarto n.
60.2005.169

 

Lugano

22 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 27.5/7.6.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico dell’ex marito PI 2, __________ (inc. ABB __________);

 

 

 

 

premesso che l’istanza è stata indirizzata al Ministero pubblico e da questo trasmessa a questa Camera in data 6/7.6.2005 con scritto accompagnatorio del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi;

 

 

richiamate le osservazioni 13.6.2005 del procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Camera;

 

 

richiamate inoltre le osservazioni di PI 2 del 14/15.6.2005, che non autorizza l’accesso agli atti;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   In data __________, presso l’abitazione degli allora coniugi IS 1 e PI 2 interveniva la polizia cantonale a seguito di un ferimento con arma da fuoco. In base al rapporto preliminare di polizia del __________ risulta che il ferimento era intervenuto a seguito di un incidente. Di conseguenza il procuratore pubblico allora competente decise in un primo momento un abbandono interno (__________) e successivamente, a richiesta di PI 2 ed a fini assicurativi, un formale abbandono in data __________ (ABB __________).

 

 

                                   2.   Con l’istanza qui in esame l’ex moglie, vittima dell’incidente, chiede ad oltre quindici anni di distanza di poter avere accesso agli atti dell’inchiesta preliminare allora compiuta ed in particolare alla documentazione del Sir, adducendo di essere stata allora in uno stato di shock, che in quel momento le avrebbe impedito di fare una denuncia contro l’ex marito, e che oggi ancora le impedirebbe di ricordare l’accaduto e di dimenticare.

 

 

                                   3.   Nelle proprie osservazioni PI 2 si oppone all’accesso agli atti sia per l’intervenuta prescrizione, sia perché si era trattato di un incidente come accertato dalla polizia, sia per evitare che, a seguito dell’accesso agli atti, possano conseguire eventuali ingiurie o diffamazioni nei suoi confronti.

 

 

                                   4.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   5.   Nel presente caso, l’istante adduce quale motivo della richiesta lo stato di shock che le avrebbe impedito allora di denunciare il marito ed ora di ricordare e di dimenticare. Posto che in nessun modo e con nessun documento è dimostrato questo stato di shock (di allora e perdurante fino ad oggi), ritenuto che dai fatti sono trascorsi più di quindici anni, considerato inoltre che le parti si sono divorziate, questa Camera ritiene non essere dato un interesse giuridico legittimo, in particolare con il rischio che l’accesso agli atti possa aprire diatribe tra gli ex coniugi.

 

 

                                   6.   Il diritto di esaminare gli atti sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF si estende anche oltre la litispendenza. In effetti è possibile che una parte o un terzo possano fare valere in modo conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli atti di una procedura ormai conclusa. In questo caso il richiedente deve far valere un interesse degno di protezione. Questo diritto può essere ristretto o soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o l'interesse di terzi, esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto. In virtù del principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare l'accesso agli atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in gioco (DTF 126 I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110 Ia 83 e 95 I 103; RDAT n. 56/II-1996; sentenza TF del 18.9.1991 pubblicata in ZBl 93 (1992), p. 362; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 788 e 2489). In generale, chi è stato parte in un procedimento può far valere un tale interesse; tuttavia occorre considerare anche l'interesse del terzo (DTF 110 Ia 83).

 

                                         I criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF 111 Ia 273; RDAT n. 29/1989). L'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta all'esame degli atti di un procedimento già concluso deve pertanto procedere ad un'attenta e coscienziosa ponderazione degli interessi contrapposti ed anche in presenza di un interesse pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su quello del richiedente, deve comunque determinarsi conformemente al principio della proporzionalità (DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n. 19).

 

 

                                   7.   Nel presente caso, vista per un verso la mancata prova dell’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante, per altro verso le legittime obbiezioni addotte da PI 2, quest’ultime devono, allo stato attuale, prevalere.

 

 

                                   8.   Per questi motivi, l’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG, ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 120.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-;

- sede

  (con l’inc. di ritorno);

-.

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria