Incarto n.
60.2005.179

 

Lugano

26 giugno 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sul ricorso 17.6.2005 presentato da

 

 

 

RI 1

patr. da: PR 1

 

 

contro

 

 

 

la promozione dell’accusa 6.6.2005 emanata nei suoi confronti dal procuratore pubblico Maria Galliani per il reato di appropriazione indebita (art. 138 CP) nel quadro del procedimento inc. MP __________;

 

 

richiamate le osservazioni 21.6.2005 del procuratore pubblico, che chiede di respingere integralmente il ricorso;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

                                   a.   A seguito di denuncia del __________ di RI 1 e della moglie contro __________ __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________). Dopo le informazioni preliminari svolte dalla polizia, sintetizzate e raccolte nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del __________ (AI 2), il procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di __________ __________ per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti e nei confronti del qui ricorrente per appropriazione indebita (AI 3 e 4).

 

 

                                   b.   Contro quest’ultimo atto ha ricorso RI 1, con gravame 17.6.2005. Dopo aver ricostruito i fatti, il ricorrente contesta siano dati i presupposti del reato, ed in particolare gli elementi soggettivi dell’intenzione e dell’indebito profitto. Egli evidenzia di essere il principale danneggiato, essendo rimasto senz’auto, senza soldi della vendita e debitore del leasing. L’assenza degli elementi soggettivi si dedurrebbe da una serie di fatti: l’aver sporto denuncia, l’aver spiegato l’accaduto al proprietario dell’auto, l’aver pagato una rata e l’aver iniziato un’esecuzione contro __________ __________. Anche il comportamento di quest’ultimo, che ha riconosciuto il proprio debito ed ha pagato un importo di CHF 3'000.--, dimostra l’assenza degli elementi soggettivi per il qui ricorrente.

 

 

                                   c.   Nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico spiega come l’esito delle informazioni preliminari l’abbia portato a decidere per la promozione dell’accusa anche nei confronti del ricorrente. In particolare l’aver consegnato l’auto a __________ __________ per la vendita, anche se ciò era escluso dal contratto di leasing; l’aver consegnato le chiavi e la licenza di circolazione. Anche il valore sperato dalla vendita era in contrasto con il valore __________, di modo che il ricorrente ha quanto meno preso in considerazione che la vendita non avrebbe permesso di coprire interamente le pretese della società di leasing. Per questi motivi, non si può escludere a priori il carattere di reato dell’azione incriminata. Il procuratore pubblico osserva come le eccezioni sollevate dal ricorrente siano per un verso di merito, e quindi eccedono i limiti posti dall’art. 191 CPP, e per l’altro verso siano contestazioni generiche. Per questi motivi, chiede di respingere integralmente il ricorso.

 

 

in diritto

 

                                   1.   L’art. 191 CPP consente all'accusato di presentare ricorso alla Camera dei ricorsi penali contro la promozione dell'accusa per opporre le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato, oppure che escludono il carattere di reato nell'azione od omissione incriminata. Le censure sollevate contro la promozione dell’accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che impediscono l’esercizio dell’azione penale, quali ad esempio la competenza territoriale o l’inesistenza di una valida querela; oppure in eccezioni di diritto sostanziale che escludono il carattere di reato dell’azione incriminata. Condizione irrinunciabile é in ogni caso che il fondamento fattuale dell’eccezione appaia già di primo acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione formale. Per contro, se la situazione di fatto alla base dell’eccezione é controversa, il relativo giudizio sfugge alla cognizione della Camera dei ricorsi penali e dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito, mediante istruzione formale.

 

 

                                   2.   Nel presente caso le argomentazioni esposte dal ricorrente riguardano unicamente il merito, e non sono riconducibili alle eccezioni sollevabili a questo stadio in virtù dell’art. 191 CPP. In particolare, gli argomenti del ricorrente riguardano gli elementi soggettivi dell’infrazione ipotizzata. È pacifico che a questo stadio dell’inchiesta non ci siano elementi che a priori ed in modo definitivo e provato escludano la realizzazione degli elementi soggettivi del reato. O perlomeno tali non sono le contestazioni sollevate nel ricorso. Per questo motivo la promozione dell’accusa è sostenibile, in quanto apre la fase dell'istruzione formale, che permetterà alle parti (accusa ma anche alla difesa) di meglio evidenziare gli argomenti a sostegno o meno dei contestati elementi soggettivi del reato.

 

 

                                   3.   Il ricorso è pertanto irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della parte ricorrente, soccombente.

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 191 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario