Incarto n.
60.2005.227

 

Lugano

25 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2005 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 30.6.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 21.7.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto 21.2.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento “(…) per avere, ad __________, presso il suo domicilio in __________, nel periodo agosto 2003 – gennaio 2004, nonostante fosse stata avvisata nelle forme di legge e malgrado le ripetute diffide da parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, omesso di presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni, così da impedirne l’esecuzione ai responsabili del menzionato Ufficio” (DA __________);

 

 

                                         che con scritto 4/7.3.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;

 

 

                                         che con decisione 30.6.2005 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'657.30, oltre interessi, per spese di patrocinio;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che – nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'657.30 [di cui CHF 3'155.-- di onorario (12 ore e 37 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 244.-- di spese e CHF 258.30 di IVA (doc. C, allegato all’istanza 11/12.7.2005)];

 

 

                                         che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

                                         che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente eccessivo, in particolare con riferimento agli scritti (di poche righe), alla preparazione del dibattimento (che non ha imposto particolari approfondimenti fattuali e/o giuridici, circostanza che l’istante peraltro non sostiene), al dibattimento (apertosi alle ore 9.10 e riapertosi, per la motivazione e la lettura del dispositivo, alle ore 11.05), all’esame della sentenza (non motivata) ed alla redazione dell’istanza di indennità (per la quale l’onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie);

 

 

                                         che determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

 

 

                                         che viene pertanto ammesso un onorario pari a 7 ore e 22 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'841.65, di cui 110 minuti inerenti gli scritti (10 minuti/scritto), 7 minuti (come esposto) inerenti la telefonata di data 25.2.2005, 90 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 200 minuti inerenti la trasferta a Bellinzona ed il dibattimento, 5 minuti inerenti l’esame della sentenza e 30 minuti inerenti la stesura dell’istanza in esame;

 

 

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese, pari a CHF 244.--, approvate come indicate;

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 158.50;

 

 

                                         che alla qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di CHF 2'244.15, oltre interessi del 5% dall’11.7.2005, come domandato;

 

 

                                         che le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

 

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 30.6.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'244.15, oltre interessi del 5% dall’11.7.2005.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria