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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 27/28.7.2005 presentata dal
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IS 1, ,
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un eventuale incarto penale a carico di PI 1, __________, suo dipendente; |
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richiamate le osservazioni 4/31.8.2005 del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali è espressa perplessità riguardo alla possibilità di accesso agli atti penali da parte di un datore di lavoro, in particolare se l’eventuale procedimento non avesse nulla a che vedere con l’attività lavorativa;
richiamato lo scritto 10/12.8.2005 di PI 1, che fa riferimento ad alcuni episodi, chiarendo che esiste unicamente un procedimento penale per circolazione malgrado la revoca della patente, ma non per uso di stupefacenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il __________ istante ha tra i suoi dipendenti PI 1. In relazione ad assenze dal lavoro di quest’ultimo, ad un atteggiamento che sarebbe inaffidabile, alla presentazione di un certificato medico e ad informazioni di un suo coinvolgimento in un procedimento penale, il __________ chiede di conoscere gli eventuali procedimenti a carico del suo dipendente, e ciò per evitare che si associ il nome del __________ a quello di atti o di ambienti illegali. Per l’istante, sarebbe dato un interesse giuridico legittimo, che prevarrebbe sugli eventuali contrari interessi del dipendente o di terzi.
2. Nelle proprie osservazioni il procuratore generale solleva delle perplessità sulla possibilità di accogliere l’istanza. Il dipendente prende posizione su dei fatti e delle circostanze, non meglio conosciuti a questa Camera.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come già ricordato da questa Camera in una precedente decisione (sentenza del __________, inc. __________), un datore di lavoro, nemmeno in fase di assunzione, per farsi un quadro della personalità del candidato, può far valere un interresse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In tal senso anche una precedente sentenza ha negato un interesse giuridico legittimo ad una fondazione, datrice di lavoro rispetto ad un dipendente sospettato di reati commessi nello svolgimento del suo lavoro, ma non a danno del datore di lavoro (decisione del __________, inc. __________).
5. L’istanza va pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.-- (trecento), sono poste a carico del IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria