Incarto n.
60.2005.24

 

Lugano

1 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 26.1.2005 presentata da

 

 

 

IS 1, ,

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

richiamate le osservazioni 1.3.2005 del procuratore generale Bruno Balestra, di cui si dirà - laddove necessario - in seguito;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con decreto di accusa 31.10.2000 l’allora procuratore generale __________ __________ ha posto in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di favoreggiamento “per avere, a __________ nel periodo fra il 24 novembre 1999 e il 2 febbraio 2000, agendo nelle sue funzioni di __________ presso la sezione __________, funzioni che gli impongono l’accertamento e la denuncia dei reati all’autorità giudiziaria nonché il compimento di indagini e la raccolta di prove, sottratto __________ __________, titolare del negozio __________ __________ a __________, ad atti di procedimento penale ed in particolare all’avvio di un procedimento penale per titolo di ricettazione (...)” e meglio come descritto nel decreto di accusa, di riciclaggio di denaro “per avere, agendo come descritto sub 1) ed in particolare omettendo intenzionalmente di sequestrare i gioielli menzionati o il ricavato della loro rivendita, rispettivamente omettendo contrariamente al proprio dovere di informare il Magistrato inquirente affinché ordinasse il sequestro, compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine”, di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari “per avere, agendo nella sua veste di __________ __________ __________, nelle circostanze di cui sub 1) e meglio nell’allestimento e la sottoscrizione del verbale di interrogatorio di __________ __________ del 19 gennaio 2000, attestato in un documento in modo contrario al vero un fatto di importanza giuridica, ed in particolare per aver redatto e sottoscritto un verbale di audizione di __________ __________ quale teste nel quale veniva indicato che __________ __________, agendo per conto di __________, aveva consegnato alla __________ __________ in data 22 novembre 1999, unicamente delle pietre preziose (poi sequestrate dalla polizia), mentre in realtà essa aveva consegnato pure i gioielli menzionati ai punti precedenti che vennero poi pagati a __________ da __________ __________ il 24 novembre 1999, ritenuto che in realtà non si trattò di una reale audizione testimoniale con gli ammonimenti e le avvertenze di legge, bensì dell’esposizione di una falsa versione dei fatti concordata con l’agente interrogante” e di soppressione di documenti “per avere, al fine di procurare a __________ __________ un indebito vantaggio, nelle circostanze di cui sub 1), sottratto la ricevuta rilasciata dalla __________ __________ in data 22 novembre 1999, rinvenuta nel veicolo di __________ __________, omettendo intenzionalmente di allegarla al rapporto 2 febbraio 2000 o ad altro rapporto destinato al Magistrato inquirente, nascondendone l’esistenza e trattenendola fra i propri atti in attesa di distruggerla, documento del quale non aveva diritto di disporre” (DAC __________);

 

 

                                         che esperito il pubblico dibattimento, con decisione 27.5.2002 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ lo ha prosciolto da tutte le imputazioni (decisione 27.5.2002, p. 38, inc. __________);

 

 

che con decisione 10.2.2004 - regolarmente cresciuta in giudicato - la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto il ricorso 9.7.2002 presentato dal procuratore pubblico del Cantone Ticino (cfr., al proposito, decisione 10.2.2004, inc. __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli a titolo d’indennità la somma complessiva di CHF 99'719.10 oltre interessi al 5% dal 31.10.2000 su CHF 60'000.--, dal 15.5.2002 su CHF 6'000.--, dal 23.5.2002 su CHF 18'442.30, dal 26.3.2004 su CHF 13'985.-- e dal 3.9.2002 su CHF 4'311.78, nonché l’importo di CHF 7'243.65 a titolo di ripetibili di questa sede (cfr. istanza 26.1.2005, p. 18);

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale 20.6.2002 del suo patrocinatore avv. PR 1 di complessivi CHF 20'422.30 [di cui CHF 18'500.-- a titolo di onorario, CHF 479.80 di spese e CHF 1'442.50 di IVA (doc. 8 allegato all’istanza 26.1.2005)] e della nota professionale 16.2.2004 di complessivi CHF 13'985.-- inerente alla procedura di ricorso per cassazione dinanzi alla CCRP [di cui CHF 12'000.-- a titolo di onorario, CHF 997.20 di spese e CHF 987.80 di IVA (doc. 9 allegato all’istanza 26.1.2005)];

 

 

che da un’attenta lettura degli atti la fattispecie alla base del decreto di accusa 31.10.2000 - contrariamente a quanto asserisce l’istante (cfr., al proposito, istanza 26.1.2005, p. 6 ss.) - non appare particolarmente complessa, né dal profilo fattuale né da quello giuridico ed ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

 

 

che il procuratore generale osserva al riguardo che “(...) emerge in modo lampante che contrariamente a quanto affermato dall’istante, il caso non era a tal punto complesso da richiedere un intervento difensivo deciso e marcato da parte del proprio patrocinatore; questi, invero, durante l’istruzione formale, sfociata poi nel decreto di accusa, non ha compiuto alcun concreto intervento di merito”, che “il legale dell’istante si è invero limitato a lettere tese a sollecitare l’emanazione della decisione di merito, senza richiedere alcun atto istruttorio complementare”, rilevando inoltre che “l’affermazione secondo cui solo grazie agli interventi del difensore si sarebbe giunti all’ottenimento di una sentenza di assoluzione - alla luce di quanto indicato nei precedenti considerandi (cfr., al proposito, osservazioni PG 1.3.2005, p. 2 e 3) - appare pertanto quantomeno azzardata” (osservazioni PG 1.3.2005, p. 3);

 

 

                                         che pertanto la tariffa oraria applicata, pari a CHF 300.--/ora, non è conforme ai predetti principi e va pertanto ridotta a CHF 220.--/ora per le prestazioni concernenti l’anno 2000 e a CHF 250.--/ora per le prestazioni successive, come da prassi all’epoca del mandato;

 

 

                                         che il dispendio orario esposto (61 ore e 45 minuti) appare inoltre - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente sproporzionato - ritenuto che la fattispecie non ha comportato difficoltà fattuali e giuridiche particolari ed ha richiesto un impegno relativamente ridotto, che si è sostanzialmente limitato - come emerge dagli atti - a vari scambi epistolari tra il patrocinatore e le autorità competenti, alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento;

 

 

                                         che si può quindi ritenere - per l’anno 2000 - un dispendio orario, pari a 9 ore a CHF 220.--/ora di complessivi CHF 1'980.--, ridotti a 3 ore i colloqui e le conferenze telefoniche con il cliente (l’onorario esposto apparendo eccessivo in relazione alla complessità della fattispecie); per le successive prestazioni un dispendio orario, pari a 24 ore a CHF 250.--/ora di complessivi CHF 6'000.--, stralciate innanzitutto tutte le prestazioni inerenti alla perizia allestita dal prof. dr. Stefan Trechsel su incarico dell’istante (cfr., al proposito, doc. 7, copia “Gutachten in Sachen __________ IS 1 Strafverteidigung”, allegato all’istanza 26.1.2005) - ritenuto che incombe al patrocinatore dell’accusato e non evidentemente a terze persone a procedere all’esame giuridico della fattispecie e che del resto dal contenuto della decisione 27.5.2002 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________) non appare - contrariamente a quanto assevera l’istante - che detto parere fosse stato determinante per l’ottenimento della sua assoluzione [cfr. istanza 26.1.2005, p. 15; decisione 27.5.2002, p. 6 (inc.__________)]; va pure stralciata la prestazione del 24.5.2002 “telefax da TPC”, non apparendo giustificata; inoltre viene ammesso un onorario complessivo di 15 ore inerenti alle conferenze, ai colloqui telefonici ed alla preparazione per il dibattimento, quello esposto apparendo sproporzionato in relazione alla fattispecie ed alla consistenza dell’incarto;

 

 

che - contrariamente a quanto afferma il procuratore generale (cfr. osservazioni PG 1.3.2005, p. 3) - le prestazioni legate alla procedura amministrativa avviata nei confronti dell’istante vengono integralmente riconosciute, essendoci evidentemente un nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detto procedimento [cfr. doc. 16, copia risoluzione no. __________ CdS 29.2.2000, p. 1, allegato all’istanza 26.1.2005: “considerato che in data 25 febbraio 2000 il Procuratore Generale, avv. __________ __________, ha promosso l’accusa nei confronti del __________ IS 1, __________, per titolo di falso commesso da funzionario, favoreggiamento e soppressione di documenti (...)”];

 

 

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 422.95, ridotte a CHF 18.75 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6) e stralciate quelle inerenti alla perizia del prof. dr. Stefan Trechsel, come in precedenza;

 

 

che per l’anno 2000 l’IVA ammonta a CHF 163.50 (7.5% su CHF 2’180.30) e per il periodo successivo a CHF 472.90 (7.6% su CHF 6’222.65), per complessivi CHF 636.40;

 

 

che l’istante postula inoltre la rifusione della nota professionale 16.2.2004 relativa alla procedura di ricorso per cassazione dinanzi alla CCRP per un importo complessivo di CHF 13'985.--, di cui CHF 12'000.-- a titolo di onorario, CHF 997.20 di spese e CHF 987.70 di IVA (cfr. doc. 9 allegato all’istanza 26.1.2005);

 

 

che giova al proposito ricordare che l’istante in relazione a questo procedimento ha presentato delle osservazioni al ricorso 9.7.2002 inoltrato dal procuratore pubblico contro la sentenza di assoluzione 27.5.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ e che per questa procedura gli sono già stati assegnati ripetibili dell’importo di CHF 3'000.-- (cfr. decisione 10.2.2004, p. 21, inc. __________);

che detta somma (da considerarsi come comprensiva di spese e di IVA) appare congrua alla fattispecie e pertanto la suddetta richiesta va integralmente respinta;

 

 

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 26.1.2005 della presente istanza;

 

                                        

che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 9'039.35, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

 

 

                                         che - con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

 

 

                                         che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;

 

 

                                         che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l'istante chiede il risarcimento dell’importo di CHF 4'000.-- per l’allestimento della perizia da parte del prof. dr. Stefan Trechsel (cfr. doc. 19 allegato all’istanza 26.1.2005);

 

 

che la suddetta richiesta non può essere accolta, apparendo ingiustificata per i motivi esposti in precedenza;

che postula inoltre il risarcimento della somma di CHF 4'311.80 corrispondenti “(...) agli interessi passivi corrisposti per i prestiti richiesti, almeno sino al 3 settembre 2002” (istanza 26.1.2005, p. 16);

 

 

che al proposito afferma che “per far fronte ai propri impegni finanziari e di mantenimento della famiglia” ha dovuto “(...) negoziare il 2 maggio 2000 e il 3 aprile 2002, due prestiti bancari di Fr. 10'000.-- e Fr. 40'000.--, garantiti da due cartelle ipotecarie di Fr. 10'000.-- rispettivamente Fr. 40'000.--, gravanti il foglio PPP __________, comproprietà del fondo no. __________ RFD del Comune di __________ (doc. 23)”, rilevando inoltre che “considerato che in data 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato lo ha reintegrato con effetto immediato nella funzione precedentemente occupata al 100% di stipendio, versandogli pure gli arretrati a suo tempo decurtatigli (doc. 17), è ben evidente che - nel caso di specie - il danno diretto” da lui “subito (...) si estende senza dubbio agli interessi passivi corrisposti per i prestiti richiesti, almeno sino al 3 settembre 2002” (istanza 26.1.2005, p. 16);

 

 

che dalla documentazione prodotta dall’istante risulta tra l’altro che il CdS in data 29.2.2000 ha aperto una procedura disciplinare nei suoi confronti con risoluzione governativa no. __________ (cfr., al proposito, doc. 16, copia risoluzione governativa no. __________ 29.2.2000 allegato all’istanza 26.1.2005), che “(...) in applicazione di detta risoluzione (...) è stato sospeso, con effetto immediato e a tempo indeterminato, dalla funzione e dallo stipendio nella misura del 50%”, che con successiva risoluzione 3.9.2002 è stato “(...) reintegrato con effetto immediato nella funzione precedentemente occupata e nello stipendio al 100%”, revocando contestualmente la risoluzione governativa no. __________ del 29.2.2000 (doc. 17, copia risoluzione governativa no. __________ 3.9.2002, allegato all’istanza 26.1.2005);

 

 

che con scritto 30.10.2002 la Sezione delle risorse umane ha informato il patrocinatore del qui istante che “(...) unitamente al salario del mese di novembre 2002, è nostra intenzione versare al signor PR 1 il conguaglio del salario al 50% e gli interessi riguardanti il periodo dal 29 febbraio 2000 al 2 settembre 2002, secondo quanto indicato al punto 3. della Risoluzione governativa no. __________ del 13 settembre 2002” (doc. 22, copia scritto 30.10.2002 e “conteggio particolareggiato”, allegato all’istanza 26.1.2005);

 

 

che dallo scritto 12.12.2002 della __________ risulta effettivamente che in data 2.5.2000 è stata emessa una cartella ipotecaria al portatore di CHF 10'000.-- e in data 3.4.2002 di CHF 40'000.-- gravanti in “(...) terzo e quarto rango, foglio PPP __________ (quota di 254/1000), comproprietà del fondo base RFD __________ di __________” (doc. 23, copia scritto 12.12.2002, allegato all’istanza 26.1.2005);

 

 

che dall’esame della documentazione prodotta dall’istante e tenuto conto delle precedenti considerazioni, vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta pretesa;

 

 

che tale importo di CHF 4'311.80 è comunque stato compensato dagli interessi versati dalla Sezione delle risorse umane;

 

 

                                         che l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

 

 

                                         che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

 

 

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

 

 

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

 

 

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

 

 

che domanda al proposito la somma complessiva di CHF 60'000.-- (CHF 50'000.-- quale importo di base e CHF 10'000.-- come importo supplementare), asserendo che l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti “(...) gli ha incontestabilmente causato delle lesioni particolarmente gravi della personalità”, essendo stato accusato di “(...) reati particolarmente gravi ed infamanti per un __________ __________ __________ di provata capacità, e che al momento dei fatti vantava ben quindici anni di esperienza nella Polizia di __________ ed altrettanti in Ticino (doc. 12)”, sostenendo inoltre che “ulteriore elemento di valutazione dell’ammontare del risarcimento per il torto morale subito è il fatto che l’inchiesta è stata condotta con particolare acredine, a senso unico, nell’unico intento di confermare tutta una serie di preconcetti a carico dell’accusato nell’esasperata ricerca di impossibili elementi di prova di un” suo “coinvolgimento (...) nei fatti che gli vennero imputati” (come ad esempio il sequestro disposto dal procuratore pubblico nel suo ufficio), che “ciò ha amplificato l’interesse dapprima contenuto nell’alveo professionale ma poi, soprattutto durante la fase dibattimentale (ma non solo), ha assunto un’ampia risonanza in tutto il Cantone” e che avrebbe “(...) provocato, di fatto, l’innescarsi di un processo parallelo a mezzo di stampa che provocò una sorta di condanna pubblica - ancor prima del” suo “proscioglimento della Corte delle Assise correzionali - (...); condanna morale dell’opinione pubblica, che né la sentenza di primo grado né la successiva conferma in cassazione sono riuscite a cancellare (doc. 14/15)” (istanza 26.1.2005, p. 10 e 11);

 

 

che afferma altresì che “il lungo procedimento e il ricorso del Procuratore Generale, che in tal modo ha invalidato il giudizio di prime cure e ha rinvigorito il dubbio sulla colpevolezza dell’istante, rinviando nuovamente il termine del procedimento, vanno tenuti in debita considerazione”, che “per il tramite del Procuratore Generale, lo Stato si è infatti rivelato per ben due volte soccombente, amplificando le sofferenze dell’istante e rendendo la sentenza di assoluzione di prima istanza inefficace alla sua riabilitazione”, asseverando inoltre che “la frustrazione ad esso consecutiva e il sentimento di sofferenza dell’istante e della sua famiglia, non sono cessati nemmeno con la sentenza di secondo grado” e che egli si sentirebbe “(...) profondamente ferito da uno Stato che con superficialità e aggressività riservati solo ai peggiori delinquenti, ostinatamente ha perseguito un funzionario corretto ed esemplare, minando la considerazione che egli nutriva in se stesso e avvilendo in maniera irreparabile la fierezza con la quale svolgeva la propria funzione nella Polizia giudiziaria ticinese” (istanza 26.1.2005, p. 12);

 

 

che aggiunge pure che il torto morale da lui subito andrebbe “(...) ben oltre il danno personale subito dai due anni e tre mesi in cui è rimasto sospeso dalle sue funzioni (...)”, ritenuto che sarebbe necessario considerare che “(...) è stato oggetto di un lungo ed accanito procedimento penale e di un pubblico dibattimento avanti una Corte delle Assise correzionali terminato con una sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale emessa però a ben quattro anni dall’inizio dell’inchiesta e ad oltre tre anni dalla data di emanazione del decreto di accusa da parte del Procuratore Generale”, asserendo inoltre che “al momento dell’apertura del procedimento penale (...) si stava (...) occupando dell’organizzazione di un Servizio di coordinamento giudiziario nell’ambito dei reati contro il patrimonio che avrebbe comportato il suo trasferimento di servizio a __________ quale responsabile della coordinazione giudiziaria, con concrete prospettive professionali (...) che, ovviamente, non poté avvenire a causa dell’apertura del procedimento penale in oggetto” e ciò giustificherebbe un’indennità per torto morale supplementare di CHF 10'000.-- (istanza 26.1.2005, p. 13 e 15);

 

 

che è indubbio che all’istante siano state rivolte delle accuse da considerarsi gravi per un commissario di polizia, il quale ha sempre avuto delle qualifiche molto buone (cfr. decisione 27.5.2002, p. 11, inc. __________ e doc. 12 allegato all’istanza 26.1.2005), comprovate anche dal fatto che egli ha formulato un progetto relativo alla costituzione di un nucleo addetto alla coordinazione giudiziaria, molto apprezzato dal Comandante __________ (cfr. doc. 18, copia scritto 14.12.1998, allegato all’istanza 26.1.2005);

 

 

che egli, a causa della promozione dell’accusa formulata il 25.2.2000 dall’allora procuratore generale __________ __________ per titolo di falso commesso da funzionario, favoreggiamento e soppressione di documenti, è stato sospeso dalla sua funzione con effetto immediato “(...) con contemporanea privazione parziale, nella misura del 50%, dello stipendio” per oltre due anni (doc. 16, copia risoluzione no. __________ CdS 29.2.2000 e doc. 17, copia risoluzione governativa no. __________ 3.9.2002, allegati all’istanza 26.1.2005);

 

 

che l’apertura del procedimento penale a suo carico ha indubbiamente suscitato clamore non solo tra i colleghi di lavoro, ma anche tra la popolazione locale, la vicenda essendo apparsa sui quotidiani ticinesi (cfr. doc. 14, CdT 29.5.2002 e doc. 15, GdP 29.5.2002, allegati all’istanza 26.1.2005);

 

 

che il procedimento penale a suo carico - sfociato nel decreto di accusa 31.10.2000 e conclusosi con la sentenza di assoluzione 27.5.2002 della Corte delle assise correzionali di __________, confermata con decisione 10.2.2004 della CCRP - è durato ben quattro anni e che una soluzione più celere sarebbe stata, oltre che opportuna, anche necessaria, considerata la particolare e delicata situazione;

 

 

che l’istante non comprova tuttavia che egli, rispettivamente i suoi famigliari, abbiano subito danni fisici o psichici superiori a quanto in una simile situazione appare comunque normale, non avendo apportato alcuna prova attestante un eventuale pregiudizio in tal senso (producendo un certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica in nesso causale adeguato) e che non dimostra nemmeno concretamente di aver subito delle ripercussioni sulla sua attività professionale a causa di questo procedimento penale;

 

 

che benché il procuratore generale evidenzi che “per quanto attiene alle conseguenze del procedimento penale a livello personale, con particolare riferimento alla reputazione personale e professionale dell’istante, si osserva solo che egli è stato pienamente reintegrato nella sua funzione di __________ __________ __________” (osservazioni PG 1.3.2005, p. 4) occorre evidenziare che egli è stato nondimeno sospeso dalle sue funzioni per oltre due anni;

                                        

 

che al contrario l’asserzione dell’istante secondo cui l’inchiesta sarebbe stata condotta “con particolare acredine, a senso unico, nell’unico intento di confermare tutta una serie di preconcetti a carico dell’accusato nell’esasperata ricerca di impossibili elementi di prova di un” suo “coinvolgimento (...) nei fatti che gli vennero imputati” e che egli sarebbe stato perseguito “(...) con superficialità e aggressività riservati solo ai peggiori delinquenti, (...)” è da considerarsi una mera argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti, considerati inoltre l’inattività del suo patrocinatore durante la fase dell’istruzione formale e il fatto che il presidente della Corte delle assise correzionali ha in ogni modo concluso che “(...) se può essere ritenuto accertato che nella conduzione di quest’inchiesta sono stati omessi atti istruttori, in particolare, se è stato accertato che si è omesso di verificare la posizione della __________, non sono state, invece, accertate circostanze da cui possa essere dedotto che IS 1, intenzionalmente, ha omesso di compiere quegli atti nell’intento di favorire la __________ (decisione 27.5.2002, p. 37, inc. 72.2000.297), riscontrando in ogni caso un agire negligente - anche se non penalmente rilevante - da parte di IS 1;

 

 

che per la quantificazione della pretesa dipendente dalla grave lesione della personalità occorre inoltre ricordare che l’istante era ed è una persona con una funzione pubblica e che pertanto, come tale, deve assumersi un rischio di esposizione positiva o negativa (cfr. in analogia DTF 127 III 481 e riferimenti), ma che comunque subisce una lesione più incisiva rispetto ad un comune cittadino;

 

 

che tenuto conto di quanto sopra esposto, si giustifica ammettere la somma di CHF 2’500.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

 

 

che questo importo contempla pure una riduzione dovuta alla concolpa dell’istante relativa alle negligenze evidenziate nei due giudizi assolutori;

 

 

che questa conclusione tiene anche conto sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto nella sentenza 27.5.2002 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ - confermata con decisione 10.2.2004 della CCRP - e nella presente decisione, sia dalla contenuta sofferenza per l’istante, che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica;

 

 

                                         che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede dell’importo di CHF 7'243.65 [di cui CHF 6'000.-- a titolo di onorario (20 ore a 300.--/ora), CHF 732.-- di spese e CHF 511.65 di IVA al 7.6% (cfr. istanza 26.1.2005, p. 17 e doc. 24 ivi allegato)];

 

 

                                         che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

 

che il dispendio orario esposto appare manifestamente eccessivo in rapporto alla fattispecie, ritenuto inoltre che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

 

 

                                         che va quindi riconosciuto un importo di CHF 1’500.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

 

 

                                         che l’indennità complessiva ammonta a CHF 13'039.35, di cui CHF 9'039.35 per spese di patrocinio, CHF 2’500.-- a titolo di torto morale e CHF 1’500.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 13'039.35 oltre interessi al 5% dal 26.1.2005.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria