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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 14/19.7.2005 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere copia della sentenza a carico di PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), quale assicuratore di una delle vittime, PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________); |
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premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 3/4.8.2005;
preso atto dello scritto 8/9.8.2005 del patrocinatore di PI 2, che rinuncia a presentare osservazioni;
richiamate le osservazioni 8.8.2005 del procuratore pubblico PI 1, che rileva come nel frattempo (__________) sia stato celebrato anche il pubblico dibattimento;
ritenuto che PI 3 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI 3 è stato rinviato a giudizio con atto d’accusa dell’__________ (ACC __________) tra l’altro per l’ipotesi di reato di rapina a danno di PI 2, per fatti avvenuti il __________ (punto 1.4 dell’ACC __________). Per tale ipotesi di reato è stato condannato nel corso del dibattimento svoltosi il __________.
2. La compagnia istante assicura PI 2 e chiede, con la propria istanza, di ricevere copia della sentenza a carico di PI 3.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
IS 1
5. Per questi motivi, la compagnia istante ha un interesse giuridico legittimo a conoscere il contenuto della sentenza, ritenuto peraltro che PI 3 non ha preso posizione.
6. L’istanza è accolta: la copia della sentenza viene, per economia di procedura, inviata allegata alla presente decisione.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria