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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 27/28.1.2005 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 23.12.2004 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 1/2.2.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che postula l’accoglimento della domanda nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con atto di accusa 17.3.2003 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 siccome accusato di truffa “(…) per avere, il __________, presso il __________ di __________ e a __________, con l’intento di procacciarsi un indebito profitto, ingannato astutamente funzionari della suddetta banca affermando cose false, sottacendo cose vere e confermandone subdolamente l’errore, in particolare facendo loro credere, essendo munito della carta di conto elettronica con codice NIP relativa al conto risparmio no. __________ aperto presso il __________ di __________ ed intestato a __________, di essere il titolare del suddetto conto, inducendoli in tal modo a farsi rimettere l’importo contante di CHF 30'500.--, addebitato dal suddetto conto” e ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati “(…) per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, fra il __________ ed il __________, con l’intento di procacciarsi un indebito profitto, quale detentore della carta di conto elettronica munita di codice NIP relativa al conto risparmio no. __________ intestato a __________, servendosi in modo indebito di dati, influito su un processo elettronico e provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi pari a CHF 97'000.-- a danno di __________, (…)” (ACC __________);
che con giudizio 23.12.2004 la suddetta Corte ha assolto il qui istante dalle imputazioni;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'603.55, di cui CHF 4'603.55 per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- per danno materiale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'603.55 [di cui CHF 4'037.50 (recte: 4'062.50) a titolo di onorario (16 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 240.90 di spese e CHF 325.15 (recte: 327.05) di IVA (doc. D, allegato all’istanza 27/28.1.2005)];
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'708.35, di cui 25 minuti (come esposto) inerenti gli scritti 15.4.2003 e 9.11.2004 (stralciati quelli di data 12.11.2004 e 15.11.2004, che non risultano dall’incarto), 10 minuti (come esposto) inerenti le telefonate 22.10.2004, 90 minuti inerenti la preparazione dell’istanza 9.11.2004 introdotta al presidente della Corte delle assise correzionali, 120 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il qui istante, 180 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 180 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento e 45 minuti inerenti l’istanza in esame (il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva il caso);
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 187.90, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 6.-- per le telefonate (come esposto, CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________), CHF 131.90 per gli scritti, le istanze e le fotocopie [stralciati – come in precedenza – i costi inerenti gli scritti 12.11.2004 e 15.11.2004 e quelli inerenti “Bozza istanza (4 pagine)” di data 9.11.2004 e “Bozza istanza (3 pagine)” di data 26.1.2005 (a carico del legale)];
che non vengono ammesse le spese concernenti “Trasferta x processo” di data 23.12.2004 (il patrocinatore, con ufficio in __________, non necessitando di vettura per recarsi a palazzo di giustizia per il dibattimento) e quelle concernenti “Fatturazione” di data 27.1.2005 (a carico del legale);
che l’IVA ammonta a CHF 220.10;
che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 3'116.35;
che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione" (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale" e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;
che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede il risarcimento della somma di CHF 1’000.-- (1000 km a CHF 1.--/km) in relazione alle spese di trasporto per incontrare il suo patrocinatore in data 22.5.2003 e per presenziare al dibattimento in data 23.12.2004;
che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;
che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF 364.--, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe dal suo domicilio a __________ e ritorno (oggi, CHF 182.--), in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO);
che IS 1 va quindi indennizzato con l’importo complessivo di CHF 3'480.35;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 23.12.2004 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'480.35.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria