Incarto n.
60.2005.268

 

Lugano

8 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 19/22.8.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

tendente ad ottenere la facoltà di ispezionare parte degli atti dell’inchiesta “__________” condotta dalla polizia e dalla magistratura;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 24/31.8.2005 del __________, che chiede di respingere l’istanza;

 

richiamato lo scritto 29/30.8.2005 del procuratore pubblico Marco Villa, che dichiara di non aver particolari osservazioni e ribadisce il contenuto di un suo precedente scritto inviato al patrocinatore dell’istante;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   L’istante è __________ della __________. Nei suoi confronti è stata avviata il __________ una procedura disciplinare da parte del __________ per presunti eccessi nei tempi di navigazione su internet.

 

 

                                   2.   Con effetto __________, l’istante è stato trasferito dal __________ alla __________, “considerato quanto si è potuto finora appurare in occasione della recente inchiesta disciplinare aperta nei suoi confronti e costatato che non sussiste più la fiducia ad occuparla nella funzione che attualmente svolge…”. A seguito di opposizione, il trasferimento è stato confermato dal __________ con decisione __________.

 

 

                                   3.   Il procedimento disciplinare è sfociato in una decisione __________ di multa di CHF 100.--. Contro questa sanzione disciplinare l’istante ha presentato ricorso al __________ in data __________, chiedendo di annullare la decisione per motivi procedurali, legati al diritto di essere sentito, alla mancata assunzione di mezzi di prova offerti e ad un fasullo accertamento del tempo di navigazione su internet. La procedura è tuttora pendente.

 

 

                                   4.   L’istante chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta “__________”, legata all’esercizio della prostituzione, in quanto sospetta che dietro al procedimento disciplinare ed al trasferimento ci siano delle circostanze legate a questa inchiesta, e di cui l’istante sarebbe venuto a conoscenza solo recentemente.

                                         Nell’ambito dell’inchiesta “__________” il servizio presso cui prima prestava servizio l’istante (__________) sarebbe stato “tagliato fuori” per ordine del __________, ed inoltre alle prostitute inchiestate sarebbero state poste delle domande su di lui e sarebbero state mostrate loro sue foto. Per l’istante si tratterebbe di un tentativo di coinvolgerlo “in una questione che nemmeno lo sfiora..”, ordito nel tentativo di “dare concretezza ad un procedimento disciplinare che faceva acqua da tutte le parti.

                                         L’istante chiede di conseguenza l’accesso agli atti dell’inchiesta “__________”, che non gli ha concesso il procuratore pubblico. L’accesso agli atti potrebbe avere un influsso importante nel procedimento disciplinare. Per questi motivi, l’istante ritiene di avere un interesse attuale, legittimo, personale e giuridico che giustifichi l’accoglimento della sua istanza.

 

 

                                   5.   Per il __________, non è dato un interesse legittimo sia perché l’inchiesta “__________” è successiva all’inizio della procedura disciplinare, sia perché il trasferimento è stato confermato dal __________ e la decisione disciplinare si fonda su una violazione dei doveri di servizio legati al tempo di navigazione su internet.

 

 

                                   6.   Nel suo scritto a questa Camera, il procuratore pubblico ha fatto riferimento ad un suo precedente scritto al patrocinatore dell’istante nel quale ha comunicato (allegato E all’istanza) che, quale titolare dell’inchiesta “__________”, non è mai stato aperto un procedimento penale nei confronti dell’istante.

 

 

                                   7.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

 

 

                                   8.   Nel presente caso non esiste un legame tra il procedimento disciplinare per una parte, riferito sin dall’inizio all’uso di internet in servizio (come emerge dallo scritto __________, allegato 1 allo scritto __________) e sfociato nella decisione del __________ per eccessiva navigazione su internet (allegato 4 allo scritto __________), e l’inchiesta “__________”, riferita all’esercizio della prostituzione, per l’altra parte.

 

 

                                   9.   L’istante ipotizza un nesso in quanto si sarebbe cercato di coinvolgerlo ingiustamente nell’inchiesta “__________” “per dare concretezza ad un procedimento disciplinare che faceva acqua”. Questa tesi suggestiva fonda un interesse solo virtuale, ma non un interesse giuridico legittimo, personale, diretto ed attuale ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         L’eventuale “goffo” tentativo di coinvolgere l’istante nell’inchiesta “__________” sarebbe comunque stato votato all’insuccesso, considerato che si tratta di “questioni che nemmeno lo sfiorano”.

                                         E comunque non avrebbe dato esito alcuno, visto il tenore della decisione disciplinare, riferita unicamente ad internet.

                                         Medesimo discorso vale per il trasferimento, i cui motivi sono stati esposti dal __________ e verificati dal __________.

 

 

                                 10.   Non si può quindi riconoscere un interesse giuridico legittimo, attuale, diretto e personale, fondato su supposizioni che, se anche fossero vere, non hanno influito sulle decisioni relative al ricorrente, ma nemmeno avrebbero potuto influire.

 

 

                                 11.   Anche la successiva comunicazione __________ del patrocinatore dell’istante, secondo cui un rapporto interno della __________ redatto ad inizio __________ attesterebbe la rinuncia alla collaborazione del __________ (__________) nell’inchiesta “__________”, non crea un legame tra detta inchiesta ed il procedimento disciplinare o il trasferimento.

 

 

                                 12.   L’istanza va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria