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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Raffaele Guffi, vicepresidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 30/31.8.2005 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 7.9.2004 del procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 5.9.2005 del procuratore pubblico che - in sintesi - ritiene che “(...) la richiesta dell’istante di rifusione delle spese legali debba essere ridimensionata alla luce della natura poco complessa della materia”, che “(...) la domanda di risarcimento della perdita di guadagno debba essere respinta ritenuta l’assenza di un nesso causale diretto fra il procedimento ed il danno vantato” e che “(...) l’entità della equa indennità richiesta per torto morale debba essere rivista tenendo in considerazione l’assenza di prove a sostegno del patimento patito e l’inesistenza di un nesso diretto fra l’asserito patimento e il procedimento” (osservazioni 5.9.2005, p. 3);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione 7.9.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso tra l’altro nei confronti di IS 1 - il quale esercitava la sua attività professionale presso la __________ __________ (__________), __________, dal 1982 “(...) quando la banca si chiamava __________” (cfr. verbale d’interrogatorio 18.11.2003 di IS 1 della polizia cantonale, p. 2) - per titolo di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele, a seguito della segnalazione 22.10.2003 di detto istituto bancario di “(...) alcuni fatti di possibile rilevanza penale emersi da un controllo delle operazioni di investimento su divise effettuate sul conto __________ __________, aperto nel marzo 2002 presso la banca segnalante”, rilevando in particolare che “a fronte delle modalità operative messe in atto relativamente alle operazioni su divise per il conto __________ __________, le ipotesi di truffa ed appropriazione indebita non entrano in considerazione, ritenuto come non sia stata utilizzata alcuna forma di inganno nei confronti delle presunte vittime Banca __________ __________ e __________ __________ (__________) né nei confronti di terzi, rispettivamente ritenuto come manchi l’elemento oggettivo dell’affidamento di beni o valori richiesto dalla norma di cui all’art. 138 CP”; circa l’ipotesi di reato di amministrazione infedele ha stabilito che “(...), l’inchiesta non ha permesso di accertare la realizzazione di una perdita patrimoniale, nemmeno transitoria, a danno delle presunte vittime Banca __________ __________ e __________ __________ (__________)” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 1 e 4);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - l’istante, che protesta le ripetibili (pari a CHF 3'500.--), chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 92'858.45 oltre interessi al 5% dal 7.9.2004, di cui CHF 11'589.90 per spese di patrocinio, CHF 5'000.-- a titolo di torto morale e CHF 76'268.55 per danni materiali (cfr. istanza 30/31.8.2005, p. 4, 6 e 7);
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato - segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. 60.2001.61);
che lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di un accusato;
che in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32 Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del 27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.; cfr. anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N. SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);
che a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004);
che nel caso di specie il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale aperto - tra l’altro - nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele;
che ha in particolare esposto che da un controllo dell’istituto bancario “(...) erano (...) emersi elementi tali da far ritenere che __________ __________, IS 1 e __________ __________, agendo in complicità rispettivamente in correità con __________ __________, attivo presso la sala cambi della Banca __________ __________, __________, avessero effettuato operazioni irregolari su divise al fine di favorire __________ __________, titolare del conto __________ __________”, che “era stato possibile accertare che per la quasi totalità delle operazioni di investimento su divise effettuate” su detto conto “(...), i cambisti della __________ __________ (__________), nelle persone di __________, IS 1 e __________, chiudevano le operazioni con un’unica controparte e meglio la Banca __________ __________, e ciò anche quando le operazioni avrebbero potuto essere chiuse con altre controparti rispettivamente dalla stessa __________ __________ (__________)” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 1 e 2);
che “era inoltre stato accertato che per alcune operazioni effettuate nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2003, la sala cambi della segnalante, sempre nelle persone dei tre indagati, veniva contattata dal cliente __________, il quale avvertiva che era il momento di chiamare la controparte bancaria Banca __________ __________ per chiudere l’operazione”, che “quest’ultimo istituto, nella persona di __________ __________, veniva contattato via dealing dalla sala cambi della __________ __________ (__________) in relazione ad un’operazione qualsiasi, estranea all’ordine lasciato dal cliente”, che “durante la conversazione veniva confermato brevemente l’eseguito dell’ordine lasciato dal __________ del conto __________ __________, e ciò senza che fossero per altro state fornite le coordinate per effettuare il pagamento” e che “il contenuto delle conversazioni telefoniche fra il titolare del conto __________ __________ e la sala cambi della banca segnalante lasciavano per altro chiaramente presumere l’esistenza di gravi irregolarità nell’esecuzione delle operazioni su divise per il cliente” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che “un simile modo di procedere, assolutamente anomalo rispetto alla corrente prassi in vigore nelle sale mercato relativamente ad operazioni su divise, ha indotto la __________ __________ (__________) a segnalare la fattispecie al Ministero pubblico”, aggiungendo altresì che “(...) a seguito delle predette modalità operative, il conto __________ __________ ha registrato un incremento degli averi depositati da ca. Euro 150'000.-- a ca. Euro 2'850'000.-- sull’arco di circa 18 mesi (marzo 2002 / settembre 2003)” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che il procuratore pubblico ha poi evidenziato che “i cambisti IS 1, __________ e __________ sono stati assunti a verbale in data 18 novembre 2003 ed hanno nella sostanza riconosciuto di avere adottato modalità irregolari in relazione alle operazioni di cambio su divise per il conto __________ __________” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che l’istante, in sede di interrogatorio presso il Ministero pubblico, ha in particolare dichiarato che “effettivamente __________ (...) circa 15 giorni / un mese dopo l’apertura del conto __________, che è avvenuta nel marzo 2002, (...) mi ha detto che il cliente aveva la possibilità di passare un ordine alla __________ quando già l’aveva concordato con una controparte, che era poi sempre la stessa”, che “il cliente era dunque sicuro di poter chiudere l’operazione in utile”, affermando inoltre che “__________mi ha chiesto se ero d’accordo a partecipare a questo tipo di operatività sul conto __________ ed io ho accettato”, che “all’epoca avevo uno stipendio di ca. fr. 6'000.-- netti” e che “effettivamente quanto mi versava __________ mi permetteva di raddoppiare lo stipendio se non addirittura ricavare più del doppio dello stipendio” (suo verbale d’interrogatorio 18.11.2003, ore 14.30, p. 1 e 2);
che il procuratore pubblico nel decreto di abbandono 7.9.2004 ha pure esposto che “abbondanzialmente e per verificare l’ipotesi di una partecipazione accessoria (nella forma della complicità) degli accusati ad un eventuale reato di amministrazione infedele commesso da __________ in __________, va detto che la legislazione __________ non conosce il reato di amministrazione infedele nei termini previsti dal Codice penale svizzero, sussumendo le ipotesi di infedeltà di gestione del patrimonio altrui nel delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 CPI (BLK, ad art. 158 CPS, nota 4), che, come detto sopra, non appare adempiuto nel caso in esame per carenza dell’elemento oggettivo dell’affidamento” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);
che nondimeno ha concluso che “va da sé che le modalità adottate da __________, __________, IS 1 e __________ relativamente alle operazioni effettuate per il cliente __________ si scontrano con la prassi seguita nelle sale cambi per operazioni su divise e sono censurabili quantomeno dal profilo professionale”, evidenziando inoltre che “conseguire un guadagno personale a seguito dell’adozione di modalità operative sul posto di lavoro che non sono conformi alla prassi e che presumibilmente violano le direttive interne dell’istituto bancario, è senza dubbio deontologicamente censurabile, e ciò a prescindere dalla eventuale rilevanza penale di un simile comportamento, che nel caso concreto non è stato possibile accertare” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);
che tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1, unitamente ai suoi due allora colleghi d’ufficio, ha assunto un comportamento riprovevole sotto il profilo del diritto civile, in relazione alle operazioni di investimento su divise effettuate sul conto __________ __________, perlomeno nei confronti della __________ __________ (__________) allorquando era alle sue dipendenze in qualità di cambista;
che del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole che in data 22.10.2003 l’istituto bancario ha segnalato al Ministero pubblico la fattispecie con possibile rilevanza penale (cfr., al proposito, AI 1);
che alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l’istanza 30/31.8.2005 deve pertanto essere integralmente respinta;
che a prescindere da ciò, occorre rilevare che per quanto concerne la rifusione dei danni materiali, l’istante postula il risarcimento di CHF 76'268.55 “(...) quale differenza tra il salario mensile lordo assommante a Fr. 8'151.85 (così come calcolato dalla Cassa disoccupazione) dovuto per il periodo dicembre 2003/agosto 2005 e quanto percepito dalla Cassa disoccupazione __________ __________ /__________ (doc. 3)”, sostenendo di essere stato licenziato a seguito dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti (istanza 30/31.8.2005, p. 7);
che se è vero che la __________ __________ (__________) con scritto 18.11.2003 ha rescisso, con effetto immediato, il rapporto di lavoro con l’istante in base all’art. 337 CO - data coincidente con il giorno in cui è stata promossa l’accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, sub. truffa e amministrazione infedele (cfr. verbale di interrogatorio 18.11.2003 di IS 1, ore 14.30, p. 4) -, è altrettanto vero che è stato proprio l’istituto bancario, prima dell’apertura del procedimento penale, a segnalare al Ministero pubblico un comportamento “(...) scorretto e di probabile rilevanza penale” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2) da parte sua;
che di conseguenza non solo l’asserzione dell’istante secondo cui a seguito dell’apertura del procedimento penale “(...) la fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nell’istante è (...) venuta meno”, conducendo “(...) la direzione al suo licenziamento (doc. 4)” appare infondata, ma dagli atti risulta pure che la direzione aveva perso la fiducia nei suoi confronti già molto prima, a causa del suo atteggiamento assunto in relazione alla gestione del conto __________ __________ [cfr., al proposito, AI 1, segnalazione e documentazione prodotta dalla __________ __________ (__________)];
che anche a mente del procuratore pubblico “il licenziamento è la naturale conseguenza di quanto accertato dalla Banca relativamente all’agire dell’istante e non la conseguenza del procedimento penale”, il quale evidenzia inoltre che “la decisione di abbandono ha chiaramente stigmatizzato il comportamento tenuto dall’istante, ritenuto professionalmente scorretto e deontologicamente censurabile”, che “(...), tale comportamento ha permesso all’istante di conseguire un guadagno non indifferente almeno nel periodo marzo 2002/luglio 2003 (cfr. verbale IS 1 18.11.2003, ore 14.30, p. 2)” e che “(...) lo stesso istante, indipendentemente dall’apertura o meno di un procedimento penale, è stato l’unico artefice del danno che ora lamenta” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2 e 3);
che del resto non dimostra concretamente - come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317, p. 506) - di essere stato licenziato dalla __________ __________ (__________) proprio a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti, detta asserzione non risultando in alcun modo dallo scritto 18.11.2003 (cfr. doc. 4, copia scritto 18.11.2003 “disdetta rapporto di lavoro”, allegato all’istanza 30/31.8.2005);
che pertanto non potrebbe pretendere nulla al proposito;
che per quanto concerne l’ulteriore pretesa di CHF 5'000.-- rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, l’istante asserisce che la stessa troverebbe “(...) piena legittimazione se raffrontata alla” sua “situazione professionale, nonché alla” sua “reputazione ed alla” sua età, rilevando che fino all’apertura del procedimento penale nei suoi confronti “(...) era un giovane cambista, all’inizio di una promettente carriera professionale” e che “a seguito del procedimento in oggetto la fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nell’istante è pero venuta meno; ciò che ha condotto la direzione al suo licenziamento (doc. 4)” (istanza 30/31.8.2005, p. 5);
che assevera tra l’altro che sarebbe rimasto disoccupato per lungo tempo, che ”attualmente (...) lavora (...) soltanto in ragione del 50% presso la __________ __________ di __________ in qualità di impiegato d’ufficio, funzione manifestamente inferiore rispetto alla precedente, priva della responsabilità decisionale e gestionale della quale disponeva in precedenza presso la __________ __________ (__________), a maggior ragione considerando il declassamento della sua funzione da procuratore di banca a semplice impiegato d’ufficio” e che ciò gli avrebbe “(...) creato e crea tuttora (...) profondi turbamenti e finanche uno stato di depressione”, sostenendo inoltre di essere “(...) stato tradotto presso il Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro, dinanzi pertanto a tutti i suoi colleghi e clienti” (istanza 30/31.8.2005, p. 5 e 6);
che l’accusato, che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale, può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che a prescindere dal fatto che l’istante non è stato tradotto al Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro, bensì è stato raggiunto dalla polizia nella sua abitazione alle ore 6.30 (AI 17, rapporto d’esecuzione della polizia cantonale 18.11.2005, p. 2), lo stesso non dimostra, come gli incombeva, di non aver trovato un posto di lavoro, rispettivamente di non essere stato assunto da un possibile datore di lavoro proprio a causa del procedimento penale;
che il magistrato inquirente osserva rettamente al riguardo che “non vi è alcun nesso causale diretto fra l’asserito patimento morale ed il procedimento penale: le difficoltà a reperire una nuova occupazione nel medesimo campo di attività non sono dipese dal procedimento penale ma dal comportamento tenuto dall’istante sul posto di lavoro, comportamento che la datrice di lavoro ha accertato prima di segnalarlo al MP” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 3);
che inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che di conseguenza nemmeno questa pretesa potrebbe essere ammessa;
che tenuto conto delle precedenti considerazioni, l’istanza va integralmente respinta;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria