Incarto n.
60.2005.286

 

Lugano

14 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 1/2.9.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.4.2005 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

 

 

 

richiamate le osservazioni 12/13.9.2005 del magistrato inquirente, che conclude per la reiezione dell’istanza poiché nei confronti di IS 1 non è mai stata promossa l’accusa, osservando inoltre che l’indennità richiesta per le spese legali è in ogni caso eccessiva;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che in seguito all’infortunio mortale avvenuto a __________ il __________ sul cantiere dell’erigendo stabile di proprietà __________ /__________, nel quale ha perso la vita † __________ __________, la Polizia cantonale ha aperto un’inchiesta (cfr. AI 1, rapporto di constatazione di polizia giudiziaria 10.10.2002);

 

 

                                         che – nell’ambito delle informazioni preliminari per titolo di omicidio colposo e violazione delle regole dell’arte edilizia – il procuratore pubblico ha interrogato, in qualità di indiziato, IS 1, architetto in proprio allora collaboratore della ditta __________ __________ SA, incaricata dei lavori in muratura sul citato cantiere (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio 19.4.2005);

 

 

                                         che con decisione 25.4.2005 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in assenza degli estremi di entrambi i reati ipotizzati, rilevando in particolare che “sul cantiere in oggetto, egli si occupava esclusivamente della parte amministrativa ed in particolare della liquidazione dei lavori, del calcolo del computo e dei lavori eseguiti (…) Egli non doveva applicare o verificare l’adozione delle misure di sicurezza, poiché questo non era suo compito” e che “analogo discorso vale anche per quanto attiene alla mancata posa di un parapetto, di una protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata, come prescritto dall’art. 16 OLCostr” in quanto “questo dovere non incombeva infatti a lui, bensì al progettista e direttore dei lavori ed ai dipendenti della __________ SA, nei confronti dei quali è stata promosso l’accusa” (decreto di non luogo a procedere 25.4.2005, p. 4, NLP __________);

 

 

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 972.70, oltre interessi, per spese di patrocinio;

 

 

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

 

 

                                         che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

 

 

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);

 

 

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

 

 

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

 

 

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

 

 

                                         che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

 

 

                                         che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;

 

 

                                         che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

 

 

                                         che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);

 

 

                                         che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);

 

 

                                         che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere;

 

 

                                         che le informazioni preliminari hanno comportato – nei confronti di IS 1 quale indiziato – unicamente l’interrogatorio di data 19.4.2005 (AI 3), per cui non hanno avuto importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale;

 

 

                                         che le pene proposte nei confronti dei dipendenti della ditta __________ SA __________ __________ e __________ __________ e del progettista e direttore dei lavori __________ __________ con decreti di accusa 14.12.2005 – trenta giorni rispettivamente sessanta giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni (DA __________, __________, __________) – suggeriscono inoltre che si tratta di un caso di una gravità relativa a’ sensi della giurisprudenza suesposta;

 

 

                                         che peraltro l’istante – di professione architetto – era verosimilmente a conoscenza delle prescrizioni (legali e di origine privata) in materia di prevenzione degli infortuni che, nell’ambito specifico delle costruzioni, determinano concretamente i doveri derivanti dall’obbligo di diligenza [“(…) sui miei cantieri sono io la direzione lavori e quindi sono anche responsabile per il rispetto delle misure di sicurezza” (AI 3, verbale di interrogatorio 19.4.2005, p. 3)]

 

 

                                         che ciononostante le difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi accusatorie – segnatamente con riferimento alla commissione di reati per negligenza (art. 18 cpv. 3 CP) e, più specificatamente, alla violazione di doveri di diligenza mediante un’omissione, ciò che presuppone una posizione di garante [comportante, ad esempio, l’obbligo di sorvegliare una fonte di pericolo (KGr. GR 30.3.1983, BR 1986, p. 91; J. REHBERG / A. DONATSCH, Strafrecht I, Verbrechenslehre, Zurigo 2001, p. 264 ss.)] – imponevano la presenza di un legale già a questo stadio del procedimento;

 

 

                                         che d’altronde l’attiva partecipazione dei patrocinatori dei coindiziati e soprattutto della parte civile (con la formulazione di precise domande) all’interrogatorio di data 19.4.2005 – sostanzialmente inteso ad accertare l’esistenza di un’eventuale posizione di garante dell’istante e conseguentemente verificare gli atti concreti a lui incombenti – potrebbe già suggerire, in ossequio al principio di parità delle armi, la necessità dell’assistenza di un difensore e, più specificatamente, l’applicazione per analogia dell’art. 80 cpv. 1 CPP, secondo cui la presenza della parte civile all’interrogatorio dell’accusato è soggetta alla condizione della contemporanea presenza del difensore (cfr., al proposito, decisione Giar 15.7.1994 in re P. F., inc. __________);

 

 

                                         che pertanto l'istante va ritenuto “accusato” a’ sensi dell'art. 317 CPP;

 

 

                                         che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

 

 

                                         che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

 

 

                                         che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

 

 

                                         che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

 

 

                                         che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

 

 

                                         che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;

 

 

                                         che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

 

 

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale 31.8.2005 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 972.70 [di cui CHF 810.-- a titolo di onorario, CHF 94.-- di spese e CHF 68.70 di IVA (doc. 1.b)];

 

 

                                         che la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 1/2.9.2005, p. 3) – è conforme ai principi suesposti;

 

 

                                         che, esaminato l’incarto, viene ammesso un onorario pari a 2 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 708.50, di cui 20 minuti inerenti gli scritti di data 22.2.2005 e 26.4.2005 (in media 10 minuti/scritto) e 150 minuti (come esposto) inerenti il colloquio con l’istante, la trasferta e l’interrogatorio di data 19.4.2005;

 

 

                                         che dagli atti risulta inoltre che la presente istanza è stata inoltrata dal lic. iur. __________ __________;

 

 

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21 e riferimenti);

 

 

                                         che al proposito questa Camera ammette – per difese assunte a partire dal 2002 – una tariffa di CHF 110.--/ora (cfr. decisione 23.3.2004 in re S. A., inc. 60.2003.219);

 

 

                                         che la stesura dell'istanza in esame non presentava sia dal profilo giuridico sia da quello fattuale difficoltà particolari;

 

 

                                         che conseguentemente viene ammesso – pur considerato che per la retribuzione di un praticante non valgono gli stessi criteri applicati ad avvocati patentati, poiché non ha le loro medesime conoscenze e pertanto, ai fini della rimunerazione, si deve tenere conto del fatto che, per inesperienza, può dedicare all’esame della pratica ed alle ricerche un tempo mediamente più lungo (cfr. sentenza 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. 19.2002.21) – un onorario pari a 45 minuti a CHF 110.--/ora, per complessivi CHF 82.50;

 

 

                                         che a detti importi vanno aggiunte le spese, riconosciute come esposte (CHF 94.--);

 

 

                                         che l’IVA ammonta a CHF 67.30;

 

 

                                         che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 952.30;

 

 

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 1.9.2005 della presente istanza;

 

 

                                         che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale 31.8.2005;

 

 

                                         che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L'istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 25.4.2005 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 952.30 oltre interessi al 5% dall’1.9.2005.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

                                         per conoscenza:

 

 

 

 

terzi implicati

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario