Incarto n.
60.2005.290

 

Lugano

19 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 1/2.9.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2 in relazione al risarcimento del danno subito dal suo assicurato __________ (inc. MP ACC __________, in TPC __________);

 

 

 

premesso che l’istanza è stata inviata al Ministero pubblico in data 1/2.9.2005, e da questi trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/6.9.2005;

 

 

richiamato lo scritto 12/13.9.2005 del procuratore pubblico __________, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

 

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 in fatto ed in diritto

 

1.La compagnia istante è contrattualmente intervenuta a risarcire il proprio assicurato __________ a seguito dei fatti avvenuti in data 12.1.2005 ed oggetto dell’imputazione di rapina (punto 1.4. dell’atto d’accusa ACC __________). Con scritto 5.7.2005 la stessa si è costituita parte civile nel procedimento penale aperto nei confronti di PI 2. Appreso dell’avvenuta celebrazione del processo nel corso dell’estate senza che fosse stata coinvolta, con scritto 1/2.9.2005 la compagnia istante ha chiesto la trasmissione degli atti del procedimento e della sentenza, nonché informazioni riguardo alla sua pretesa civile di cui allo scritto 5.7.2005. Il Ministero pubblico ha trasmesso lo scritto per evasione a questa Camera.

 

 

2.Dalla lettura della sentenza 27.7.2005 risulta pervenuta alla Corte delle assise correzionali di __________ una costituzione di parte civile di __________ __________, accolta per l’importo di CHF 10'500.-- (sentenza 27.7.2005, p. 5 e 12, inc. __________). Non vi è alcuna traccia della costituzione di parte civile della compagnia qui istante.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

4.Nella presente fattispecie, sebbene possa essere discutibile se la compagnia istante potesse o meno costituirsi parte civile, in quanto danneggiata solo indirettamente, è certamente dato un interesse giuridico legittimo a ricevere perlomeno copia della sentenza 27.7.2005, in prospettiva (come riferito nello scritto 1/2.9.2005) della procedura in sede civile. In base ad una ponderazione degli interessi, l’istanza è accolta limitatamente all’invio della sentenza, allegata alla presente decisione.

 

 

5.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante che le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 40.-- per complessivi CHF 140.-- (centoquaranta), sono poste a carico della IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria