Incarto n.
60.2005.295

 

Lugano

19 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 5/8.9.2005 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

 

 

 

tendente ad ottenere, nell’espletazione di un mandato affidatogli dal pretore di __________, l’autorizzazione a visionare una registrazione video del piccolo __________ __________ __________ effettuata nell’ambito di un procedimento penale inc. MP __________ tuttora pendente;

 

 

richiamate le osservazioni del procuratore pubblico Moreno Capella, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

 

 

rilevato che PI 2 e PI 3 non hanno presentato osservazioni;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.La Pretura di __________, con decreto 11.3.2005, ha incaricato l’istante di procedere a riattivare il diritto di visita tra il padre ed il piccolo __________ __________ __________. Venuto a conoscenza di un interrogatorio del piccolo, registrato, nel quadro di un procedimento penale tuttora pendente (inc. MP. __________), l’istante chiede di essere autorizzato a visionare detta registrazione.

 

 

2.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio preavviso favorevole; i genitori, interpellati, non hanno preso posizione.

 

 

3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

 

 

4.Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte dell’istante, data anche la connessione sostanziale tra l’oggetto dell’audizione e la procedura pendente presso la Pretura (entrambi relativi ai rapporti padre-figlio). A ciò si aggiunga che l’istante è evidentemente legato al segreto professionale ed al segreto d’ufficio.

 

 

5.L’istanza è quindi accolta. La visione dell’interrogatorio potrà essere operato presso il Ministero pubblico. Data la particolarità del caso non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

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-

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria