Incarto n.
60.2005.305

 

Lugano

20 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di ricusa 16/19.9.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

nei confronti del segretario giudiziario PI 2 in relazione al procedimento penale inc. MP __________;

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che l’istanza fa inizialmente riferimento ad un decreto di sequestro senza ulteriormente specificarne la portata o l’eventuale nesso con la richiesta di ricusa;

 

 

                                         che nel “petitum” si chiede di ricusare la segretaria giudiziaria PI 2;

 

 

                                         che, come già giudicato da questa Camera con sentenza del __________ (inc. __________), non può essere ricusato un segretario giudiziario, sia perché non è titolare dell’inchiesta, sia soprattutto perché tale possibilità non è prevista dal chiaro testo dell’art. 43 CPP;

 

 

                                         che di conseguenza l’istanza di ricusa è irricevibile;

 

 

                                         che la ricusa è proponibile entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP);

 

 

                                         che nel presente caso l’interrogatorio sarebbe avvenuto “verosimilmente” il __________;

 

 

                                         che determinante per il computo del termine non è il momento in cui il patrocinatore o un legale viene a conoscenza degli eventuali motivi di ricusa, ma il momento della conoscenza da parte dell’accusato;

 

 

                                         che di conseguenza l’istanza è irricevibile anche perchè tardiva;

 

 

                                         che le modalità d’interrogatorio possono essere censurate presso il giudice dell’istruzione e dell’arresto, così come presso lo stesso magistrato può essere chiesto l’annullamento del verbale; in ogni caso, la Camera dei ricorsi penali non ha competenza in detta materia;

 

 

                                         che, in quanto non manifestamente irricevibile su questi ultimi punti, il gravame viene inviato per esame all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto;

 

 

                                         che, in ogni caso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante.

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 40 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è irricevibile.

 

                                    §   Essa viene inviata, per esame, all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                     

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria