Incarto n.
60.2005.309

 

Lugano

5 ottobre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sul ricorso 19/20.9.2005 presentato da

 

 

 

IS 1

 

 

 

contro

 

 

 

la decisione 9.9.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli in materia di assistenza giudiziaria;

 

 

richiamate le osservazioni 21/22.9.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto e 23.9.2005 del sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli, che chiedono di confermare la decisione impugnata;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto

 

a.Nell’ambito del procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di violazione di domicilio e di vie di fatto (cfr. decreto di accusa __________, DA __________) con duplice istanza 8/9.9.2005 IS 1 ha postulato la nomina di un difensore d’ufficio e la concessione del beneficio del gratuito patrocinio.

 

 

b.      Con decisione 9.9.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la duplice richiesta 8/9.9.2005 sulla base della prassi del Tribunale federale e della Camera dei ricorsi penali (CRP), rilevando tra l’altro che la fattispecie di cui al decreto d’accusa __________ non sembra “(...) porre (né l’istante lo sostiene) problemi fattuali o giuridici particolari, per cui l’istante è sicuramente in grado di far valere le sue ragioni davanti al Pretore” (decisione 9.9.2005, p. 1).

 

 

c.      Con il presente tempestivo gravame IS 1 chiede la revoca della decisione 9.9.2005, sostenendo in particolare che il giudice dell’istruzione e dell’arresto “(...), da quello che mi sembra di capire dalle formulazioni contenute nella decisione, e qui sottolineo che non sono giurista e che sarebbe molto più opportuno e soprattutto educato fornire al cittadino informazioni alla sua portata di conoscenze, minimizza il tutto sulla base dell’importo minimo della causa da affrontare in dibattito, e che, a suo modo di vedere (solo il suo), dovrei essere in grado di autodifendermi, “bagatellizzando” il tutto, e ciò in netto contrasto con l’ultimo capoverso della decisione dove mi si invita a scegliere un avvocato di fiducia sul sito dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (io non posseggo i mezzi per visionare l’Internet) per farmi patrocinare (...)” (ricorso 19/20.9.2005, p. 2). Delle sue ulteriori motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.

 

 

d.      Come esposto in entrata, nelle loro osservazioni il giudice dell’istruzione e dell’arresto ed il sostituto procuratore pubblico chiedono di confermare la decisione 9.9.2005.

 

in diritto

 

                                   1.   1.1.

                                         Il principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.765/2004 del 22.6.2005, 1P.500/2003 del 5.12.2003, 1P.542/2003 del 20.10.2003, 1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001; DTF 129 I 281 e 127 I 202).

 

                                         1.2.

                                         1.2.1.

                                         Giusta l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.

 

                                         Questa disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2 e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare "(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio deve quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del 17.4.2002 e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

 

 

 

                                         1.2.2.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I 202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

                                        

                                         1.2.3.

                                         Come esposto, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di poco conto - come la proposta di cui al decreto d’accusa __________ - si devono esaminare l'eventuale complessità della procedura e le possibili difficoltà dell'interessato al proposito.

                                         Ora, da un’attenta lettura dell’incarto penale (inc. __________ della Pretura penale), la fattispecie alla base del decreto di accusa non appare presentare particolari problemi di fatto e non sembra nemmeno imporre approfondimenti specifici dal profilo giuridico, circostanza che il ricorrente del resto non sostiene. Per il che, la conclusione cui è giunto il giudice dell’istruzione e dell’arresto secondo cui nella presente fattispecie non sono adempiuti i presupposti per la concessione del beneficio del gratuito patrocinio e per la nomina di un difensore d’ufficio appare corretta.

                                        

                                         Il fatto che il giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata ha esposto che “per la scelta di un avvocato di fiducia rinviamo l’istante al sito dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (www.tiav.ch) nel quale, se lo vorrà, potrà trovare indicazioni sui legali che si occupano di casi penali” (decisione 9.9.2005, p. 2) non è - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - in contraddizione con quanto sopra esposto, avendo il giudice in tal modo reso attento il qui ricorrente del fatto che, nonostante nel caso in esame non siano date le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio e per la nomina di un difensore d’ufficio, può comunque far capo ad un patrocinatore di fiducia, evidentemente con spese a suo carico considerato l’esito della decisione, consultando il sito internet indicato oppure l’elenco telefonico per chi, come IS 1, non ha i mezzi per accedere a internet.

 

                                         Per quanto attiene poi alla circostanza che nel decreto d’accusa __________, sotto la voce rimedi di diritto, è stato indicato che “l’accusato può chiedere la nomina immediata di un difensore d’ufficio ed il gratuito patrocinio (art. 208 cpv. 1 lett. f CPPT)” (cfr., al proposito, ricorso 19/20.9.2005, p. 2), ciò significa che l’accusato ha la possibilità di richiedere la nomina di un difensore d’ufficio e la concessione del gratuito patrocinio al giudice dell’istruzione e dell’arresto, il quale valuterà - come nel caso di specie - se ha effettivamente il diritto di essere ammesso all’assistenza giudiziaria.

 

Tenuto conto delle precedenti considerazioni, si deve concludere che il ricorrente appare in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto di accusa, anche senza l'ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi. Ciò risulta altresì dalla pena proposta di cui al decreto d’accusa __________, segnatamente una multa di CHF 300.-- (cfr. __________).

 

                                         Non si impone pertanto la designazione di un difensore e quindi neppure la concessione del gratuito patrocinio, gli interessi del ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato; è quindi superfluo l'esame della situazione economica.

 

 

2.Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria