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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 19/20.9.2005 presentata dalla
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IS 1
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con la quale chiede la pronuncia della decadenza a favore dello Stato della cauzione di CHF 10'000.-- prestata da PI 1, cittadina __________ domiciliata a __________ (patr. da avv: __________, __________); |
richiamate le osservazioni 21/22.9.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che postula l’accoglimento dell’istanza;
richiamate altresì le osservazioni 3/4.10.2005 di PI 1, che chiede di respingere l’istanza;
considerato che la Pretura penale ha provveduto a trasmettere l’incarto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto a carico di PI 1 un procedimento penale per falsità in documenti, ev. mancata truffa, sub. tentata (inc. MP __________). PI 1, arrestata il 12.3.2004, è stata scarcerata in data 30.3.2004 contro versamento di una cauzione di CHF 10'000.--, l’elezione di domicilio presso il suo difensore e l’impegno ad astenersi dal contattare persone coinvolte nella fattispecie oggetto dell’inchiesta (cfr., verbale 30.3.2004, p. 10, AI 15, inc. MP __________).
2. Alla fine dell’istruttoria formale, con decreto d’accusa 20.7.2004 (DA __________) il procuratore pubblico ha proposto la condanna di PI 1 alla pena di tre mesi di detenzione (sospesa condizionalmente per anni tre), all’espulsione dal territorio svizzero per tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di falsità in documenti (AI 31, inc. MP __________). Nella parte destinata alla distinta spese, il DA __________ prevede la restituzione all’accusata dell’importo di CHF 9'200.-- alla sua crescita in giudicato.
3. In data 2.8.2004, il patrocinatore di PI 1 ha cautelativamente notificato formale opposizione al decreto d’accusa, non avendo avuto nessun riscontro da parte della cliente (AI 32, inc. MP __________).
4. A seguito dell’opposizione, l’incarto e l’importo della cauzione sono stati trasmessi alla Pretura penale, per i suoi incombenti (AI 1 e 2, inc. MP __________). Con citazione 27.9.2004, il presidente della Pretura penale ha fissato il dibattimento per il giorno 23.11.2004 (AI 8, inc. __________), poi spostato d’ufficio per il giorno 15.12.2004 (AI 10, inc. __________) e quindi anticipato al 14.12.2004 (AI 11, inc. __________). A richiesta del patrocinatore, considerato come l’accusata abbia espresso la volontà di partecipare al dibattimento (AI 12, inc. __________), lo stesso è stato infine posticipato al 15.2.2005 (AI 13, inc. __________). In quella data, l’accusata non si è presentata al dibattimento, di modo che il presidente della Pretura penale ha proceduto nelle forme contumaciali, condannando PI 1 alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese.
5. Con la presente istanza la Pretura penale chiede la decadenza, a favore dello Stato, della cauzione.
6. La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) e decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che costata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (cfr. G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 525, n. 2451-2454, in particolare nota 221).
Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP, la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà. La decadenza della cauzione interviene quindi “ope legis” quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso.
La parte civile ha diritto di chiedere che siano anzitutto soddisfatte con la cauzione prestata dal condannato le sue pretese di risarcimento civilmente esigibili se é prevedibile che il danno, non coperto da nessuna assicurazione, non sarà risarcito dal condannato (art. 112 cpv. 2 CPP).
La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali, secondo l'art. 112 cpv. 3 CPP, ad istanza del presidente della Corte competente, ha quindi solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione é decaduta “ex tunc”, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione é già sostanzialmente intervenuta (cfr. sentenza GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).
Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978 p. 258 ss.), chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall'art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) - sostituito nel 1993 dall'art. 51 e nel 1996 dall'art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto -, aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l'ingiustificata non comparsa dell'imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l'imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nelle forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell'imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all'applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell'arresto ai fini istruttori o ad un'eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l'1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato l'ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.
7. Nei confronti di il procuratore pubblico ha emesso il citato decreto d'accusa 20.7.2004 (DA __________) ed ha proposto la sua condanna per falsità in documenti alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla pena accessoria (da espiare) dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodi di tre anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese di complessivi CHF 800.--. Contro questo decreto, per i motivi già indicati, l'accusata ha interposto opposizione, ottenendo la pronuncia della conferma della pena privativa della libertà, parimenti posta al beneficio della sospensione condizionale, venendo meno la pena accessoria dell’espulsione.
8. In queste circostanze, richiamate le considerazioni di diritto sopra esposte, in conformità alla giurisprudenza di questa Camera (decisione 21.11.1996, inc. 60.1996.244; decisione 19.12.2001, inc. 60.2001.351; decisione 9.10.2002, inc. 60.2002.266), si giustifica non far decadere totalmente la cauzione prestata dall’istante a favore della Stato, ma di ordinarne la restituzione nelle mani del suo patrocinatore. Si può infatti escludere che PI 1 abbia inteso sottrarsi all'applicazione di possibili mezzi coercitivi. Ipotesi che nel caso in esame, già per l'esistenza di un decreto d'accusa che prevede la sospensione condizionale della pena detentiva, può invero essere esclusa. Del resto esigere per la restituzione della cauzione lo spurgo della contumacia (art. 112 cpv. 4 CPP), oltre che contrario al principio dell'economia processuale, urterebbe il principio della proporzionalità, in quanto ben difficilmente il rifacimento del processo comporterebbe per l'interessata conseguenze più gravi (cfr., al proposito anche decisione 14.7.1997, inc. 60.97.40).
La mancata comparsa al dibattimento, malgrado avesse dichiarato la volontà di parteciparvi (per il tramite del proprio legale, AI 12, inc. __________) ottenendo in tal modo uno spostamento della data del processo, privando così il giudice della sua presenza benché regolarmente citata, giustifica la decadenza parziale della cauzione a favore dello Stato, a concorrenza di CHF 3'000.--.
9. L'istanza è parzialmente accolta. La cauzione decade a favore dello Stato solo a concorrenza di CHF 3'000.--. Il saldo, dedotte tasse di giustizia e spese (CHF 1'600.--, AI 15 inc. __________) eventualmente non ancora solute, viene restituito a PI 1 per il tramite del proprio patrocinatore. Non si prelevano tassa di giustizia e spese di questa sede.
Per questi motivi,
visto l'art. 112 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta.
§ Pertanto la cauzione di CHF 10'000.-- prestata da PI 1, __________, decade a favore dello Stato solo a concorrenza di CHF 3'000.--. Il saldo, dedotte le tasse di giustizia e le spese eventualmente non solute, è restituita a PI 1, __________, per il tramite del suo legale.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario