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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 19/23.9.2005 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso all’incarto penale inc. MP __________ a carico di PI 2 e __________ __________ __________ per titolo di riciclaggio di denaro; |
premesso che la richiesta di accesso agli atti è stata inviata al Ministero pubblico e da questi trasmessa per competenza, con scritto 22.9.2005, a questa Camera;
richiamato lo scritto 27.9.2005 con il quale il procuratore pubblico PI 1
ha trasmesso l’incarto e per il resto ha chiesto l’accoglimento dell’istanza;
rilevato che PI 2 e __________ __________ __________ non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione dell’Ufficio federale di polizia, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento a carico di PI 2 e di __________ __________ __________ per titolo di riciclaggio (inc. MP __________). Il procedimento è tuttora aperto.
Con scritto 19/20.9.2005 il Servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze, nella sua veste di autorità preposta a perseguire le violazioni alla Legge federale sul riciclaggio (art. 39 LRD) chiede, in base all’art. 30 cpv. 1 DPA, di poter prendere visione degli atti del procedimento penale aperto presso il Ministero pubblico del Canton Ticino.
2.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
3.La LRD è una legge di polizia economica: si tratta di una legge quadro, caratterizzata dall’idea dell’autodisciplina (Messaggio del CF del 17.9.1996, FF 1996 III p. 1007) in base alla quale le autorità intervengono unicamente in caso di autocontrollo insufficiente o inesistente. Il servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze ha, in virtù dell’art. 39 LRD, la funzione di organo di perseguimento e di giudizio rispetto alle infrazioni alla legge medesima.
4. Con decisione di principio dell’11.1.2002, l’allora presidente di questa Camera aveva concesso un’autorizzazione di carattere generale all’Amministrazione federale delle finanze, quale autorità di controllo in base alla LRD. L’allora presidente di questa Camera ha ritenuto che, in relazione ai compiti degli art. 18, 20 e 21 LRD, all’autorità federale dovesse essere riconosciuto un interesse legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel procedimento ai sensi dell’art. 27 CPP (inc. __________). Con il medesimo scritto l’allora presidente aveva esteso l’autorizzazione di carattere generale anche all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio, in relazione all’art. 23 cpv. 2 e 4 LRD.
Le stesse argomentazioni valgono anche per il servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze, che è organo di perseguimento e di giudizio in base alla LRD (art. 39 LRD). Per questo è dato di principio anche per tale servizio un legittimo interesse giuridico ad accedere agli atti di un procedimento penale.
5. In ossequio al principio della proporzionalità, si prescinde d’ora innanzi dal concedere un’autorizzazione generale, anche rispetto all’autorità di controllo e rispetto all’ufficio di comunicazione. Per ogni singolo caso si dovrà perciò presentare una richiesta giusta l’art. 27 CPP: questo permetterà per un verso a questa Camera di ponderare in concreto la conformità della richiesta con i compiti specifici che la LRD riconosce agli organi di autodisciplina, e permetterà per altro verso alle persone interessate di esprimersi in merito e di sollevare eventuali argomenti che potessero ostare all’accesso alle informazioni e/o agli atti.
6. Nel caso concreto, la richiesta tende a verificare se gli indagati, nella loro attività, abbiano o meno commesso le infrazioni previste dalla LRD.
L’assenza di osservazioni da parte degli inchiestati permette di concludere all’inesistenza di motivi che ostino all’accoglimento della richiesta.
7. L’istanza va quindi accolta e sarà evasa dal Ministero pubblico, permettendo l’accesso agli atti nei propri uffici.
8. In virtù dell’art. 30 cpv. 1 DPA, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria