Incarto n.
60.2005.321

 

Lugano

9 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 20.9.2005 presentata dalla

 

 

 

IS 1, ,

 

 

 

tendente ad ottenere copia della sentenza 6.9.2005 a carico di PI 2 per le lesioni semplici ai danni di __________ (inc. TPC __________);

 

 

 

premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa al Tribunale  penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per competenza a questa Camera in data 27.9.2005;

 

richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che comunica il proprio consenso alla trasmissione della sentenza richiesta;

 

rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A seguito di una discussione tra __________ e __________, PI 2 è intervenuto ed unitamente a __________ ha colpito __________ __________ con calci su tutto il corpo e sul capo, fino a fargli perdere i sensi e rendendo necessario un suo ricovero presso l’__________ dal 7 al 9.7.2002. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi, per PI 2, con la sentenza del 6.9.2005 (inc. TPC __________).

 

 

                                   2.   Con l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia della sentenza del 6.9.2005. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: PI 2 non ha preso posizione, mentre che il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.

 

 

                                   4.   Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati.

 

 

                                   5.   L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera.

 

 

                                   6.   A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                     

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario