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Incarto n.
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Lugano 3 gennaio 2006
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 4/7.2.2005 presentata da
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IS 1, , |
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 4.2.2004 dell’allora giudice della pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 11/14.2.2005 del procuratore pubblico Arturo Garzoni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 24.6.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente pretore del distretto di __________ IS 1 – arrestato il __________ e scarcerato il giorno successivo – e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di tentata istigazione alla falsa testimonianza “(…) per avere, a __________, nel corso dell’inizio del mese di __________, nell’ambito del procedimento penale per violenza carnale aperto a seguito di denuncia di __________ nei confronti di __________, su incarico di __________ (madre del denunciato) e tramite altre persone, fra le quali __________, contattato la vittima __________, per convincerla a modificare la propria denuncia, offrendole pure denaro, in particolare per farle rilasciare una nuova e falsa deposizione riguardo i fatti alla base della denuncia, così da scagionare l’autore del reato di violenza carnale, senza riuscire in tale disegno, a fronte del rifiuto della vittima stessa, la quale avvertiva subito le autorità inquirenti” e tentato favoreggiamento “(…) per avere, a __________, nel periodo inizio __________, nell’ambito del (suddetto) procedimento penale (…) e nell’intento di sottrarre il denunciato __________ (in quel momento in detenzione preventiva), ad atti del procedimento stesso, su incarico di __________ (…) e tramite altre persone, fra le quali __________, contattato la vittima __________, offrendole denaro, per convincerla a modificare la propria denuncia, senza riuscire in tale intento per il rifiuto della vittima che ha immediatamente avvertito le autorità inquirenti” (DAP __________);
che con scritto 9/10.7.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che con decisione 4.2.2004 il giudice della Pretura penale – al quale l’incarto era stato trasmesso per competenza – ha assolto l’istante dalle imputazioni;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 10'033.15, di cui CHF 4'533.15 per spese di patrocinio, CHF 500.-- per detenzione illegale e CHF 5'000.-- per torto morale;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'533.15 [di cui CHF 4'000.-- a titolo di onorario, CHF 212.90 di spese e CHF 320.25 di IVA (doc. C/D, allegati all’istanza 4/7.2.2005)];
che la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora – appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario (16 ore e 5 minuti) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'520.85, ridotto a 90 minuti il dispendio orario inerente i colloqui con il qui istante (“coll. con cliente”) ed a 180 minuti quello inerente l’esame degli atti e la preparazione del dibattimento;
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 212.40, ridotte a CHF 1.50 quelle inerenti il colloquio telefonico di data 24.11.2003 (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________);
che l’IVA ammonta a CHF 207.70;
che al qui istante va pertanto risarcito – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'940.95;
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;
che al proposito il qui istante postula la rifusione della somma di CHF 500.-- per i due giorni di detenzione illegale sofferta e l’ulteriore importo di CHF 5'000.-- “(…) commisurato a quanto (…) ha ingiustamente subito; (…)” (istanza 4/7.2.2005, p. 2);
che – come detto – IS 1 è stato arrestato il __________, ore 18.40, e scarcerato il giorno seguente, ore 14.45 (verbali di interrogatorio __________, p. 8 / __________, p. 1, allegati al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria __________; cfr. anche AI 19), senza conferma dell’arresto da parte del competente giudice (art. 100 cpv. 1 CPP, e contrario);
che nella fattispecie non si tratta di un caso di applicazione dell’art. 318 CPP, secondo cui chiunque ha subito una detenzione illegale ha diritto ad un'indennità: il fatto che il qui istante sia stato prosciolto dalle accuse rende infatti la detenzione ingiusta, ma non illegale (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 318 CPP);
che – in ossequio alla prassi in materia – per i due giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene assegnato l’importo base di CHF 400.-- (CHF 200.--/giorno);
che occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo;
che la durata del procedimento penale – estesosi da giugno 2001 a febbraio 2004 – non appare sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale;
che anche il fatto che “(…) ancora in data 27.1.2005 (doc. E), il signor IS 1 si è visto rifiutare, con tutta la famiglia, il rilascio del permesso di domicilio C per il fatto che dalla “sentenza del giudice della Pretura penale del 4.2.2004 risulta che la pena è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni”, con un ulteriore errore dell’autorità, questa volta amministrativa, che dovrà prossimamente essere corretto per ricorso al Consiglio di Stato” (istanza 4/7.2.2005, p. 3) – pur palesando la superficialità con cui è stato letto il giudizio 4.2.2004 – non giustifica un aumento della suddetta somma, non fondando detta decisione una grave lesione della personalità a’ sensi della giurisprudenza;
che questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dalla decisione 4.2.2004 del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;
che, alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'340.95, di cui CHF 2'940.95 per spese di patrocinio e CHF 400.-- per torto morale;
che interessi di mora non sono pretesi;
che il qui istante protesta le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;
che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 4.2.2004 dell’allora giudice della pretura penale Marco Ambrosini (in. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'590.95.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
copia per conoscenza:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria