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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 16.9/10.10.2005 presentata dal
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IS 1, __________
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tendente ad ottenere l’accesso agli atti relativi ad un intervento della polizia cantonale a __________ il __________ per un inquinamento del fiume __________; |
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premesso che la richiesta è stata inviata alla Polizia Cantonale, da questa trasmessa al Ministero pubblico (pervenuta in data 5.10.2005), che l’ha a sua volta inviata per competenza a questa Camera in data 7/10.10.2005;
richiamato il preavviso favorevole formulato dal procuratore pubblico Mario Branda nello scritto di trasmissione;
richiamate altresì le osservazioni 19/21.10.2005 della PI 2, che si limita a ricostruire i fatti ma non prende posizione sulla richiesta di accesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della rottura di un tubo idraulico, urtato nel corso di una manovra da un operaio della PI 2 di __________ il __________ alle ore __________, sono fuoriusciti litri di olio combustibile. Conseguentemente sono intervenuti i pompieri e la polizia. Per l’allestimento della decisione di recupero delle spese di intervento dei pompieri di __________ e di __________, il Dipartimento istante chiede copia del rapporto di polizia allestito il 15.9.2005 a seguito dell’intervento nelle circostanze di tempo e di luogo surriferite nel quadro del procedimento penale aperto di conseguenza (inc. MP __________).
2. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato parere favorevole, mentre la PI 2 non si è opposta alla trasmissione del rapporto di polizia.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4. Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo del Dipartimento istante, che deve preparare la risoluzione del Consiglio di Stato per il recupero delle spese di intervento dei pompieri di __________ e di __________, anticipate dal Dipartimento istante medesimo. E ciò in virtù dell’art. 3 cpv. 3 della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2.4.1975 e dell’art. 8 LIA . Per economia di procedura, copia del rapporto è allegata direttamente alla presente decisione.
5. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Dipartimento istante, che a sua volta potrà recuperarle nella procedura di recupero spese che ha occasionato la presente procedura.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________, che le addebiterà alle parti nel quadro della procedura di recupero spese.
3. Intimazione:
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario