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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso 31.10.2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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il sequestro di materiale filatelico disposto dal sostituto procuratore pubblico Clarissa Torricelli con decisione di entrata in materia 21.10.2005 nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria internazionale richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ (inc. Rog. __________); |
richiamati gli scritti 4/8.11.2005 dell’Ufficio federale di giustizia e 7.11.2005 del sostituto procuratore pubblico, che si limitano a comunicare di non avere particolari osservazioni da formulare, benché interpellati sia sul merito, sia sulla richiesta di effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. A seguito di denuncia/querela penale 14.10.2005 del notaio __________, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di __________ ha aperto un procedimento penale a carico di __________ per titolo di appropriazione indebita giusta gli art. 61 n. 7 e 646 CPI in relazione all’appropriazione di materiale filatelico. Nel contesto del procedimento penale, il Ministero pubblico presso il Tribunale di __________ ha chiesto, per il tramite del __________, servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, alle autorità svizzere l’assistenza tesa in particolare a sequestrare il materiale filatelico oggetto dell’appropriazione, la cui vendita all’asta era prevista a __________ il giorno __________ per il tramite della società qui ricorrente. La richiesta di assistenza internazionale è stata trasmessa dall’Ufficio federale di giustizia al Ministero pubblico del Canton Ticino.
b. Con decisione 21.10.2005 il sostituto procuratore pubblico ha deciso l’entrata in materia ed ha disposto, tra l’altro, la perquisizione degli uffici della società ricorrente (per sequestrare la documentazione concernente il mandato di vendita del materiale filatelico, punto 2a della decisione impugnata) ed il sequestro del materiale filatelico medesimo, nelle mani della società ricorrente, “..alla quale è fatto divieto di disporne in qualsiasi modo (inclusa quindi l’attribuzione, la vendita, la restituzione al mandante)” (punto 2c della decisione impugnata).
c. Contro il dispositivo 2c della decisione di entrata in materia la ricorrente ha presentato un tempestivo gravame. Nel medesimo, espone come, a seguito dell’ordine di sequestro, abbia dovuto modificare le condizioni di cessione del materiale filatelico sequestrato, aggiudicato sotto condizione sospensiva sino a definizione del blocco disposto dalla magistratura, ritenuto che trascorso un mese rimane riservata all’aggiudicatario la facoltà di rinunciare all’acquisto (doc. C allegato al ricorso). Nel merito, con riferimento al doc. D allegato al ricorso, la ricorrente sostiene di aver acquisito da __________ __________ il materiale filatelico sequestrato, in data 10.11.2004, al prezzo di CHF __________.--. Essa sostiene che l’acquisto è avvenuto in buona fede, e perciò dev’essere tutelato. La buona fede sarebbe comprovata dal fatto di aver pubblicato in parte il materiale filatelico acquisito su di un catalogo (nel mese di novembre 2004) e su di una rivista (luglio-settembre 2005). La ricorrente sostiene che a seguito del sequestro ha subito un danno immediato ed irreparabile, che si incrementerebbe ulteriormente nel caso in cui il dissequestro del materiale filatelico non intervenisse entro un mese dalla data dell’asta e del sequestro. Per questo motivo, chiede la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, per la ricorrente, __________ __________ poteva disporre (e quindi vendere) il materiale filatelico affidatogli dal denunciante. Per questo motivo il sequestro sarebbe infondato, illegale e sproporzionato e conseguentemente ne chiede l’annullamento.
d. Come riferito in entrata, benché sollecitati a prendere posizione sul merito e sulla domanda di effetto sospensivo e malgrado i valori importanti in gioco, sia l’Ufficio federale di giustizia sia il Ministero pubblico del Canton Ticino hanno comunicato di non aver particolari osservazioni da formulare.
in diritto
1. Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. In quanto proprietaria e possessore del materiale filatelico sequestrato, la ricorrente è certamente legittimata a presentare il presente gravame (art. 80h lit. b AIMP in relazione con l'art. 9a lit. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 125 II consid. 3b/aa-bb). Il ricorso è tempestivamente presentato, di modo che è quindi ricevibile in ordine.
2. Considerato come nella presente decisione si entra nel merito del ricorso, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
3. L'Autorità cantonale, cui l'Ufficio federale, dopo averla esaminata sommariamente, trasmette la domanda per esecuzione, procede ad un suo esame preliminare (art. 80 cpv. 1 AIMP): in tale ambito essa prende una decisione di entrata nel merito, motivata sommariamente, e ordina gli atti di assistenza giudiziaria ammissibili (art. 80a cpv. 1 AIMP), eseguendoli secondo il proprio diritto processuale (art. 80a cpv. 2 AIMP). Quando ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza (decisione di chiusura della procedura di assistenza, art. 80d AIMP). Le modifiche dell'AIMP introdotte nel 1996 ed entrate in vigore il 1° febbraio 1997 hanno lo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di assistenza giudiziaria mediante la limitazione delle vie di ricorso, segnatamente contro le decisioni incidentali.
4. Giusta gli art. 80e lit. a e 80k AIMP le decisioni incidentali sono impugnabili soltanto congiuntamente alla decisione finale che mette termine alla procedura di assistenza. Eccezionalmente decisioni anteriori sono subito impugnabili solo se producono un pregiudizio immediato ed irreparabile, mediante il sequestro di beni e valori o mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e lit. b AIMP; cfr. DTF 127 II 198 consid. 2b, 126 II 495 consid. 5). Occorre però rilevare che il riconoscimento di un tale pregiudizio deve rimanere un'eccezione (Messaggio AIMP in FF 1995 III 31). In particolare, secondo la giurisprudenza, il sequestro di beni e valori non comporta di per sé, un pregiudizio immediato ed irreparabile, visto che la nozione deve essere interpretata restrittivamente: il ricorrente non può quindi limitarsi ad asserire l'esistenza di un siffatto pregiudizio, ma deve renderla verosimile (FF 1995 III 13; decisione TF 1A.2/2002 dell’11 gennaio 2002; 1A.210/2001 del 21 marzo 2002; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. ed., Berna 2004, n. 296). Un tale pregiudizio può consistere per esempio in un sequestro di beni che blocchi l'attività economica di una società o di persone private. Le esigenze poste a tale dimostrazione non possono tuttavia avere quale conseguenza che la sfera segreta debba essere praticamente svelata. In sostanza, l'interessato nel ricorso contro la decisione incidentale che ordina il blocco degli averi deve indicare in che cosa consista l'asserito pregiudizio e in che misura esso non potrebbe più essere riparato impugnando la decisione di chiusura. Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto la violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (salari, interessi, pigioni, tasse, fatture esigibili ecc.), l'attuazione imminente di atti in materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze amministrative o la mancata conclusione di affari concreti. La sola circostanza che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la sussistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile.
5. Nel presente caso, è pacifico che il sequestro del materiale filatelico immediatamente prima dell’asta pubblicizzata ed organizzata abbia creato un danno di immagine; così come un danno potrebbe derivare in caso di rinuncia degli aggiudicatari. Ciò non toglie che il danno attuale, come configurato nel ricorso, non sia tale da giustificare la revoca del sequestro. Anche le modalità particolari d’acquisto e di pagamento non rendono evidente l’esistenza di un danno. Il danno che potrebbe derivare dall’eventuale rinuncia degli aggiudicatari non è stato allegato e non è stato provato, la rinuncia sull’acquisto lascerebbe comunque il bene nelle mani della ricorrente.
6. Il ricorso va respinto per la mancanza di un pregiudizio immediato ed irreparabile. Il sequestro risulta comunque giustificato anche in considerazione di quanto esposto ai punti seguenti della presente decisione.
7. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva – alternativa o cumulativa – della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio; decisione TF 6P.55/2004 del 10.8.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2542 ss.).
Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità; il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato [decisione TF 1P.391/2003 dell’1.12.2003; decisioni del giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.1.1999 in re M., inc. 1047.98.2 (pubblicata in REP. 1999 n. 131), 8.5.1998 in re T., inc. 516.97.3 (pubblicata in REP. 1998 n. 117) e 15.3.1996 in re V. I., inc. 71.96.2-147.96.1 (pubblicata in REP. 1996 n. 107)].
8. Nel presente caso è pacifico il legame tra gli oggetti sequestrati e quelli oggetto della denuncia e del procedimento penale.
9. Pacifica è anche l’esistenza di seri indizi di colpevolezza a carico di __________ __________, considerato per un verso che egli è la persona che ha ricevuto dal denunciante (in data __________) il materiale filatelico da intermediare, e per altro verso che è la medesima persona che l’ha ceduto alla ricorrente in data 10.11.2004.
In base alla denuncia per cui l’autorità rogante procede, il materiale filatelico era affidato a __________ __________, perché lo intermediasse.
Egli al contrario ne ha disposto quale proprietario, come risulta chiaramente dal doc. D allegato al ricorso (“Dichiaro che la merce è di mia proprietà e che è da me posseduta in territorio svizzero da più di dieci anni.”), e come risulta anche dalle modalità di pagamento previste nel medesimo doc. D (“..per un importo pattuito di frs. 1'090'000.- (..) che vi autorizzo a scalare dal debito che ho nei vostri confronti per fatture emesse ed anticipi diretti e indiretti..”).
10. La ricorrente invoca, per l’annullamento del sequestro, la propria buona fede. In analogia con l’art. 59 CP, un terzo può invocare la propria buona fede a condizione di aver fornito una controprestazione adeguata. Questo difficilmente è deducibile dall’allegato D al ricorso. In nessun modo è documentata o comprovata la preesistenza di un debito di __________ __________ nei confronti della ricorrente. Al contrario, la modalità di cessione appare inusuale.
11. Per tutti questi motivi, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, sulle spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG, 2 LALAIMP, 9-18 CPP, nonché ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF 1'200.-- (milleduecento), sono poste a carico della RI 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 80f cpv. 2 AIMP) nel termine di 10 giorni (art. 106 cpv. 2 OG).
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario