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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 2/4.11.2005 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti penali a carico di PI 2, __________, sfociati in due decreti d’accusa (DA __________ del 28.7.2003 e DA __________ del 12.1.2004); |
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richiamate le osservazioni 10.11.2005 di PI 2, che aderisce alla richiesta;
richiamate inoltre le osservazioni 11/14.11.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini e 16/17.11.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che preavvisano favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’ufficio istante deve decidere una richiesta d’autorizzazione all’acquisto di tre armi da fuoco formulata da PI 2. Saputo dal Comando di polizia dell’esistenza di due decreti d’accusa, ha chiesto l’accesso ai due rispettivi incarti.
2. Le parti interpellate hanno dato il proprio consenso all’accesso agli atti.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1.L’istanza è accolta.
§ Alla parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli incarti DA __________ del 28.7.2003 e DA __________ del 12.1.2004.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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- (rif. armi); - -.
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria