Incarto n.
60.2005.379

 

Lugano

12 dicembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 8/9.11.2005 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione al richiamo di due incarti penali a seguito di due querele sporte da PI 2, __________, nei confronti di PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), e PR 2, __________;

 

 

 

 

richiamate le osservazioni 11.11.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna,

che non ha obbiezioni alla trasmissione degli incarti;

 

preso atto che PI 3 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile ordinaria (inc. __________) tra PI 3 e PI 2. In questo ambito, il convenuto ha richiamato gli incarti relativi alle querele penali da lui sporte a seguito delle accuse mossegli con petizione 24.3.2005 (inc. MP __________). Il pretore ha ammesso il richiamo.

 

 

                                   2.   Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha sollevato obbiezioni, mentre PI 3 non ha presentato osservazioni.

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -    è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

 

                                   5.   Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite ed è data una connessione tra la procedura civile ed i procedimenti penali richiamati.

 

 

                                   6.   L’istanza è accolta: l’incarto è inviato in allegato alla presente decisione. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

 

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addebiterà alle parti.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

patr. da: PR 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria