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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Alessandra Mondada, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 8/9.11.2005 presentata dalla
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione al richiamo di due incarti penali a seguito di due querele sporte da PI 2, __________, nei confronti di PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), e PR 2, __________; |
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richiamate le osservazioni 11.11.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna,
che non ha obbiezioni alla trasmissione degli incarti;
preso atto che PI 3 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso la Pretura istante è pendente una procedura civile ordinaria (inc. __________) tra PI 3 e PI 2. In questo ambito, il convenuto ha richiamato gli incarti relativi alle querele penali da lui sporte a seguito delle accuse mossegli con petizione 24.3.2005 (inc. MP __________). Il pretore ha ammesso il richiamo.
2. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico non ha sollevato obbiezioni, mentre PI 3 non ha presentato osservazioni.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
5. Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite ed è data una connessione tra la procedura civile ed i procedimenti penali richiamati.
6. L’istanza è accolta: l’incarto è inviato in allegato alla presente decisione. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addebiterà alle parti.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria