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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza 8/9.11.2005 presentata da
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IS 1
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tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.10.2005 emanato dal procuratore pubblico Luca Maghetti (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |
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richiamate le osservazioni 1.12.2005 del magistrato inquirente, che postula una riduzione dell’indennità rivendicata (di per sé giustificata) in considerazione del fatto che il procedimento penale è stato ampiamente provocato dal comportamento dell’istante medesimo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che in data 13.8.2005 IS 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti per titolo di rapina, subordinatamente di furto, presso il Commissariato di __________, segnalando di essere stata derubata della somma di CHF 3'850.-- che aveva poco prima prelevato dal bancomat dell’__________, di un telefonino cellulare __________ e di una macchina fotografica __________, che si trovavano all’interno della sua borsetta;
che le modalità in cui ha riferito quanto accadutole hanno tuttavia insospettito gli inquirenti (cfr. AI 1);
che – nell’ambito delle susseguenti informazioni preliminari avviate nei suoi confronti per titolo di mancata truffa ai danni dell’assicurazione e sviamento della giustizia – il procuratore pubblico Luca Maghetti ha in particolare disposto perquisizioni e sequestri presso __________ (AI 2) e __________ (AI 6), assumendo inoltre agli atti l’estratto dei suoi carichi pendenti richiesto all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ (AI 14);
che con decisione 28.10.2005 – in assenza di riscontri probatori sufficienti – il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in ordine alle suddette indagini preliminari, giudizio cresciuto in giudicato;
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'673.90 per spese di patrocinio;
che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che – come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di “accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore;
che – in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF 126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura);
che nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del 18.11.2002, 1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non luogo a procedere, senza che sia stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che – come detto – le informazioni preliminari hanno comportato, oltre agli interrogatori (AI 16), un ordine di perquisizione e sequestro degli estratti conto delle relazioni bancarie __________, dei fotogrammi ricavati dal sistema di video-sorveglianza e della relativa striscia di cassa del bancomat (AI 2), un ordine di perquisizione e sequestro di una copia dell’avviso di sinistro e della relativa polizza presso __________ (AI 6), la richiesta all’Ufficio circondariale di tassazione di informazioni circa eventuali suoi arretrati nel pagamento delle imposte (AI 9) e la richiesta all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell’estratto dei carichi pendenti (AI 14);
che tali circostanze – unitamente alle difficoltà giuridiche di cui alle ipotesi accusatorie, segnatamente con riferimento al reato di mancata truffa – imponevano, già a questo stadio del procedimento, la presenza di un legale;
che – come osservato dal magistrato inquirente – l’istante aveva del resto difficoltà a spiegare le proprie ragioni in merito ai fatti sui quali era interrogata, esprimendosi “(…) volentieri con divagazioni e non ponderando sufficientemente quanto dichiara ed andando sovente in contraddizione” (osservazioni 1.12.2005, p. 1);
che IS 1 va quindi ritenuta “accusata” a’ sensi dell'art. 317 CPP;
che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;
che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota professionale 8.11.2005 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'673.90 [di cui CHF 2'250.-- a titolo di onorario, CHF 235.-- di spese e CHF 188.90 di IVA (doc. B)];
che la tariffa oraria – che non viene precisata – va stabilita in CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;
che il dispendio orario che ne deriva – pari a 9 ore a CHF 250.--/ora – corrisponde certamente all’impiego temporale medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2);
che, come si evince dagli atti, il legale ha in effetti presenziato all’interrogatorio di data 25.10.2005 presso il Ministero pubblico di Lugano, che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore 18.15 e a cui va aggiunto il tempo della trasferta (AI 17), senza dimenticare gli scritti di data 2.9.2005 (AI 5), 20.9.2005 (AI 10) e 21.9.2005 (AI 12), gli (ulteriori) scritti al cliente ed i necessari colloqui, le telefonate e la stesura della presente istanza;
che viene pertanto ammesso l’onorario di CHF 2'250.--, così come esposto;
che
a detto importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 195.75, ridotte in
particolare a CHF 3.75 quelle telefoniche [25 minuti (in media 5
minuti/telefonata) a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio
di moderazione in re avv. B.C.,
inc. 19.2004.6)], a CHF 7.-- quelle inerenti il fax di data 20.9.2005 [CHF
5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 2.-- per invio] ed a CHF 78.--
quelle inerenti la trasferta a Lugano [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA):
39 km a tratta (secondo l’“indicatore delle distanze chilometriche da
Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia)], stralciate invece quelle inerenti la ricezione del fax di data
21.9.2005 (che non figura agli atti), quelle inerenti l’e-mail di data
2.11.2005 (che appare superfluo) e quelle di posteggio (in quanto non provate);
che l’IVA ammonta a CHF 185.90;
che nelle proprie osservazioni il procuratore pubblico postula una riduzione dell’indennità richiesta, in considerazione “(…) del fatto che il procedimento penale è stato ampiamente provocato dal comportamento, non volontario, dell’istante” (osservazioni 1.12.2005, p. 1);
che evidenzia come le modalità con cui IS 1 ha riferito quanto accadutole, “(…) le carenti indicazioni circa il percorso da lei effettuato e gli istituti bancari presso i quali aveva effettuato i prelievi, unitamente alla visione del video del bancomat dell’__________ (video che la ritraeva in evidente stato di ansia per una situazione finanziaria successivamente confermata come difficile), avevano fatto nascere negli inquirenti sufficienti indizi che in realtà si trattasse di un caso di mancata truffa assicurativa con connesso uno sviamento della giustizia” (osservazioni 1.12.2005, p. 1);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato, segnatamente se l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4027; cfr. decisione 14.4.2004 di questa Camera in re I. G., inc. 60.2002.289);
che in concreto – malgrado le contraddizioni, le imprecisioni e le dimenticanze di cui ha fatto prova nel corso dei vari interrogatori di polizia – l’istante non ha mai ritrattato quanto dichiarato in occasione della denuncia penale 13.8.2005, limitandosi ad alcune precisazioni e correzioni di versione (cfr. AI 17, verbale di interrogatorio 25.10.2005);
che non si può pertanto ritenere che con il suo comportamento – che lo stesso procuratore pubblico ha definito “non volontario” – abbia provocato per sua colpa l’apertura del procedimento penale a suo carico, per cui non si giustifica alcuna esclusione/riduzione dell’indennità fin qui riconosciuta;
che, in conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 2'631.65;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto di non luogo a procedere 28.10.2005 emanato dal procuratore pubblico Luca Maghetti (NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'631.65.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario