Incarto n.
60.2005.389

 

Lugano

16 novembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sull’istanza 14/16.11.2005 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere copia della sentenza 3.8.2005 emanata nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 3 (inc. TPC __________);

 

 

richiamate le osservazioni 16.11.2005 del difensore d’ufficio di PI 3, che comunica il proprio accordo alla trasmissione della sentenza al presidente del Tribunale Militare;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

 

                                   1.   Con sentenza 3.8.2005 PI 3 è stato condannato per titolo di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (inc. TPC __________).

 

 

 

 

                                   2.   L’istante é presidente del __________, presso il quale è pendente un procedimento a carico di PI 3. Quest’ultimo, per il tramite del proprio legale, ha dato il proprio consenso alla trasmissione al Tribunale __________ della citata sentenza 3.8.2005.

 

 

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

                                   4.   Il diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM), in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art. 44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento. Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.

 

 

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia della sentenza richiesta è allegata alla presente decisione.

 

 

                                   6.   Si giustifica prescindere dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

patr. da: PR 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             Il segretario