Incarto n.
60.2005.391

 

Lugano

8 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 10/17.10.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: avv., , e avv. PR 1

 

 

tendente ad ottenere copia degli atti dell’incarto penale MP __________ aperto a seguito di un suo esposto del 6/7.2.2003 e a contestare la valida intimazione del decreto di NLP __________;

 

 

premesso che la richiesta di copia degli atti e di contestazione dell’intimazione del decreto di non luogo procedere è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza;

 

richiamato lo scritto del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti del 19/20.10.2005 con il quale ha trasmesso l’istanza, e nel quale ritiene tardiva la richiesta di restituzione dei termini, e insufficientemente motivata e sproporzionata la richiesta di accesso agli atti;

 

richiamato lo scritto di questa Camera del 13.12.2005 con il quale si precisava che la contestazione della modalità di intimazione non è di sua pertinenza, e che quindi l’istanza 10/17.10.2005 non può essere interpretata quale richiesta di restituzione dei termini, anche perché comunque manifestamente tardiva, visto lo scritto 27.7/9.8.2005 dell’avv. __________ __________ al Ministero pubblico;

 

richiamato lo scritto 10/16.1.2006 dell’avv. __________ __________ che contesta ulteriormente la notifica, eccependo che al momento della notifica della decisione di NLP l’istante si sarebbe trovata all’estero;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di un esposto del 6/7.2.2003 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento contro ignoti per titolo di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (inc. MP __________). Il procuratore pubblico ha sentito la qui istante (in data 7.2.2003), ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro (in data 12.2.2003), ha sentito due testimoni (in data 9.4.2003) ed ha poi emanato un decreto di non luogo a procedere in data 30.4.2003 (NLP __________).

 

 

2.Il decreto di non luogo a procedere è stato intimato alla qui istante per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla documentazione postale (cartolina rosa) risulta che il decreto di non luogo procedere è stato recapitato in data 7.5.2003 (recapito: Via __________, __________).

 

 

3.Con scritto 27.7/9.8.2005 l’avv. __________ __________, per conto dell’istante, ha chiesto direttamente al Ministero pubblico copia della documentazione trasmessa dalla __________ in data 6.3.2003. A questo scritto il Ministero pubblico ha risposto in data 9.8.2005 chiedendo di integrare la richiesta della documentazione con una motivazione. A questo scritto ha poi fatto seguito la lettera 10/17.10.2005 dell’avv. __________ __________ che il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Camera per evasione giusta l’art. 27 CPP, considerato come il procedimento penale sia concluso.

 

 

4.È pacifico che la decisione di non luogo procedere del 30.4.2003 è stata intimata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il 7.5.2003 a __________. Pure pacifico che lo scritto 27.7/9.8.2005 dell’avv. __________ __________ faccia riferimento a questa decisione, sia indicando la data, il numero, ma anche facendo riferimento al decreto di perquisizione e sequestro del 12.2.2003 e alla trasmissione degli atti da parte della banca in data 6.3.2003 (p. 3 NLP __________). Solo con scritto 10/17.10.2005 l’avv. __________ __________ ha contestato la modalità di intimazione.

 

 

5.In simili circostanze, è pacifico che il termine e le condizioni per la presentazione di un’istanza di restituzione dei termini dell’art. 21/22 CPP non sono date. Il testo dello scritto 27.7/9.8.2005 dimostra chiaramente che la richiesta di restituzione dei termini contenuta nello scritto 10/17.10.2005 è tardiva. Inoltre non sono stati addotti argomenti a sostegno dell’impedimento.

 

 

6.Da esaminare, come indicato nello scritto 13.12.2005 di questa Camera, è la richiesta di accesso agli atti giusta l’art. 27 CPP formulata in data 27.7/9.8.2005 e completata in data 10/17.10.2005.

 

 

7.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

8.L’istante è stata all’origine del procedimento. Per l’accesso agli atti deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

9.Il procedimento penale di cui si chiede l’accesso agli atti è stato chiuso quando ancora si trovava allo stadio delle informazioni preliminari. Non c’è stato un deposito atti che abbia reso accessibili gli atti a quel momento. Inoltre, l’istante a quel tempo non era patrocinata. Per questo motivo, ha un legittimo interesse giuridico ad accedere agli atti del procedimento.

 

 

10.  L’istanza è parzialmente accolta, limitatamente alla richiesta di accesso agli atti. Questi potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico e dei documenti potranno essere estratte copie.

 

 

11.  L’istanza è irricevibile per quanto riguarda la contestata regolarità della citazione del decreto di non luogo a procedere, e per la richiesta di restituzione dei termini.

 

 

12.  La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

                                   1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

PI 1

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria