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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretaria: |
Daniela Rüegg, vicecancelliera |
sedente per statuire sull’istanza 23/28.11.2005 presentata dal
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IS 1
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tendente ad ottenere l’autorizzazione a consultare la sentenza 16.9.2004 per truffa, sviamento della giustizia e infrazione alla LArm (inc. DA __________); |
richiamate le osservazioni 1/5.12.2005 con il quale il procuratore pubblico PI 1 comunica il proprio preavviso favorevole;
rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il Ministero pubblico ha aperto a carico di PI 2 un procedimento per titolo di truffa, sviamento della giustizia e infrazione alla LArm (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 16.9.2004 (DA __________). In relazione alla volontà di PI 2 di cedere le armi ad un privato, l’ufficio istante chiede l’autorizzazione a consultare la decisione penale.
2.Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato il proprio parere favorevole, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
4.Nella fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5.L’istanza va pertanto accolta. L’incarto potrà essere consultato presso il Ministero pubblico, previo accordo telefonico.
6.Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
§ Alla parte istante è consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, all’incarto MP __________, sfociato nel DA __________.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
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terzi implicati |
1. PI 1 2. PI 2
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria