Incarto n.
60.2005.409

 

Lugano

15 dicembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 18/30.11.2005 presentata dal

 

 

 

IS 1

 

 

tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia dei verbali di interrogatorio di PI 2, __________, in relazione al procedimento penale (inc. MP __________) sfociato nel decreto d’accusa DA __________ per titolo di contravvenzione alla LStup;

 

 

 

 

premesso che la richiesta di ricevere copia dei verbali di PI 2 è stata indirizzata direttamente al Ministero pubblico in data 18/22.11.2005, e che la stessa è stata trasmessa a questa Camera con scritto 28/30.11.2005 del procuratore pubblico Marco Villa;

 

 

richiamate le osservazioni 9/12.12.2005 di PI 2, che non si oppone alla trasmissione degli atti;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                   1.   A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per contravvenzione alla LStup per avere, oltre che consumato marijuana, anche coltivato, a __________ nel 2005, quindici piante di canapa il cui prodotto era destinato al suo consumo personale come sostanza stupefacente. Considerato come simile coltivazione potrebbe rappresentare una violazione della legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan, RS TI 6.1.3.3.4) del 24.6.2002, entrata in vigore l’1.2.2004, si è proceduto ad una segnalazione al Dipartimento istante.

 

 

                                   2.   Avendo ricevuto un rapporto di segnalazione, l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione chiede al Ministero pubblico, con scritto 18.11.2005, di ricevere copia dei verbali dell’incarto penale a carico di PI 2, così come di altre persone, al fine di avviare la procedura contravvenzionale.

 

 

                                   3.   Nel suo scritto 28/30.11.2005 di trasmissione della richiesta, il procuratore pubblico preavvisa favorevolmente la domanda dell’Ufficio istante, chiedendo di esaminare se la stessa sia sussumibile all’art. 27 CPP, ed in caso affermativo se sia il caso di rilasciare un’autorizzazione generale. PI 2 non si è opposto alla richiesta dell’Ufficio istante.

 

 

                                   4.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   5.   Nel presente caso, l’art. 15 Lcan dispone, sotto la norma marginale “Sanzioni”, al cpv. 1 che “le contravvenzioni alla legge ed al regolamento sono punite con la multa sino a CHF 100'000.--“, ed al cpv. 2 che “la procedura contravvenzionale è retta dalla legge di procedura per le contravvenzioni”.

                                         Il regolamento sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan, RS TI 6.1.3.3.5) stabilisce che l’Ufficio dei permessi della Sezione dei permessi e dell’immigrazione è l’autorità competente per l’applicazione della Lcan (art. 1 cpv. 1 Rcan), mentre l’Ufficio giuridico (della stessa Sezione) decide le sanzioni previste dall’art. 15 Lcan (art. 1 cpv. 2 Rcan).

 

 

                                   6.   L’art. 15 cpv. 1 Lcan è una contravvenzione penale di diritto cantonale, possibile in virtù dell’art. 335 cifra 1 CP. L’art. 15 cpv. 2 Lcan rinvia alla legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) che si applica alle contravvenzioni di diritto federale o cantonale attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LPContr).

 

 

                                   7.   Con la richiesta qui in esame, l’Ufficio dei permessi agisce quale autorità chiamata ad applicare la Lcan, nell’intento di avviare le procedure contravvenzionali per violazione dell’art. 15 Lcan, ritenuto che la decisione spetterà all’Ufficio giuridico, riservate le vie di ricorso previste dalla LPContr. L’Ufficio istante e l’Ufficio giuridico agiscono quali autorità amministrative chiamate ad applicare una norma penale (amministrativa) cantonale.

 

 

                                   8.   In virtù di questa situazione, l’accesso agli atti da parte dell’Ufficio dei permessi e dell’Ufficio giuridico è dato in quanto autorità di applicazione delle norme penali, senza necessità di far capo all’art. 27 CPP.

 

 

                                   9.   L’istanza, utile in quanto ha permesso di chiarire la situazione creatasi a seguito dell’adozione e della messa in vigore della Lcan, va respinta, senza carico di tassa di giustizia e di spese.

 

 

 

 Per questi motivi,

 visti l’art. 27 CPP, la Lcan, la LPContr ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è respinta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

 

-

-

-.

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria