Incarto n.
60.2005.412

 

Lugano

13 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

 Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 30.11/1.12.2005 presentata dalla

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere il richiamo degli incarti penali esistenti relativi ai rapporti tra PI 2 e PI 3 con riferimento alla __________ __________;

 

 

richiamate le osservazioni 2/5.12.2005 del procuratore pubblico __________, che comunica il proprio nulla osta per l’incarto MP.__________, conclusosi con decisione di NLP.__________;

 

 

richiamate le osservazioni 7/9.12.2005 del patrocinatore di PI 2, che aderisce alla richiesta;

 

 

richiamate le osservazioni 12.12.2005 del procuratore pubblico PI 4, che comunica il proprio nulla osta per gli incarti MP.__________ e MP.__________, il primo conclusosi con decisione di NLP.__________;

 

 

rilevato che PI 3 non ha presentato osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.Presso la Pretura istante è pendente una procedura speciale (inc. DI.__________) relativa alla concessione del diritto di firma per la ditta __________ __________. In questo contesto, il pretore ha ammesso il richiamo dal Ministero pubblico e da questa Camera di tutti gli incarti penali esistenti relativi ai rapporti tra PI 2 e PI 3 relativi alla __________ __________ __________. Per questo la presentazione della relativa istanza.

 

 

2.Come esposto in entrata, nessuno si è opposto ai richiami dei documenti. Nel frattempo, questa Camera ha deciso due istanze di promozione dell’accusa precedentemente pendenti (decisioni del 13.12.2005, inc. __________ e __________).

 

 

                                   3.   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

 

 

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                          -    si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                          -    è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                          -    è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

 

                                         Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.

 

 

5.Nel presente caso è certamente data una connessione tra la causa civile ed i procedimenti penali conclusi o pendenti. È dato pertanto un interesse giuridico legittimo.

 

 

6.L’istanza è pertanto accolta. Le decisioni 13.12.2005 inc. __________ e __________ saranno direttamente allegate alla presente decisione: gli incarti penali del MP menzionati nella presente decisione saranno consultabili presso il Ministero pubblico, previo appuntamento con i rispettivi procuratori pubblici.

 

 

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC.

 

 

 

 

 

 

 

Per tutti questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

 

pronuncia

 

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, che le addosserà alle parti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

3 patr. da: PR 2

4. PI 4

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria