Incarto n.
60.2005.426

 

Lugano

18 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 6/15.12.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a suo carico conclusosi con DA __________ del __________;

 

 

richiamato lo scritto 19.12.2005 del sostituto procuratore pubblico PI 1, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

 

 

richiamato altresì lo scritto 22/23.12.2005 di PI 2, che comunica di non opporsi all’accesso agli atti, oltre a trasmettere un testo di denuncia a carico dell’istante, che verrà inviato al Ministero pubblico in allegato alla presente decisione;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

considerato

 

 

 

 

 

in fatto ed in diritto

 

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico dell’istante (MP.__________) che si è concluso con un DA del 13.7.2005 (DA __________) per lesioni semplici ed ingiuria, cresciuto in giudicato il 26.8.2005. Con la richiesta qui in esame, l’istante chiede di poter visionare gli atti dell’incarto.

 

 

2.Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico e PI 2 non si oppongono all’accesso agli atti.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                         Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante ad accedere agli atti del procedimento che l’ha vista accusata, ritenuto che è comunque necessario anche per le parti di un procedimento concluso procedere conformemente all’art. 27 CPP.

 

 

5.L’istanza è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’inc. MP __________ potrà avvenire presso il Ministero pubblico, previo accordo telefonico su di una data.

 

 

 

 

6.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante, che le ha cagionate.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria