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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |
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composta dai giudici: |
Mauro Mini, presidente, |
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segretario: |
Rocco Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sul ricorso 15/16.12.2005 presentato da
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RI 1
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contro |
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la decisione di chiusura 14.11.2005 emanata dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria internazionale dipendente da commissione rogatoria 27.6.2005 della __________ (inc. Rog. __________); |
richiamate le osservazioni 9.1.2006 del procuratore pubblico, che postula la reiezione del gravame siccome inammissibile e comunque infondato nel merito e, in via del tutto subordinata, chiede che vengano stralciati i nominativi contenuti nel verbale richiesto dall’autorità rogante;
richiamate altresì le osservazioni 9/10.1.2006 dell’Ufficio federale di giustizia, concludenti per l’inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, per la sua reiezione nel merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a. Con esposto 5.10.2004 __________ – sulla base delle indicazioni ricevute dal suo commercialista __________ – ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ e __________, dipendenti della banca __________.
Con riferimento alle risultanze istruttorie, in data 11.1.2005 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha promosso l’accusa nei confronti dello stesso __________ per titolo di truffa, sub. appropriazione indebita aggravata e denuncia mendace (inc. MP __________). Il 17.1.2005, nell’ambito di quest’ultimo procedimento penale, è stato sentito quale testimone l’avv. RI 1.
b. A seguito della trasmissione spontanea di informazioni 30.4.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, in data 27.6.2005 la __________ ha inoltrato domanda di assistenza internazionale nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ per titolo di concussione, in relazione all’indebito ottenimento – in qualità di responsabile del “progetto __________” dal giugno 1986 all’agosto 1989, dell’“Area __________” dal settembre 1989 al giugno 1990 e del Dipartimento applicazioni della società __________, concessionaria del __________ per il completamento del sistema informatico – di somme di denaro per complessivi sei miliardi di __________ circa da società del consorzio __________. subappaltatrici.
Più in particolare, la __________ ha chiesto di poter accedere al fascicolo processuale di cui al suddetto procedimento penale svizzero a carico di __________ (inc. MP.__________) e di ottenere copia degli atti ritenuti rilevanti in ordine ai reati ascritti a __________ in __________ e per eventualmente promuovere un procedimento a carico di __________ per titolo di riciclaggio.
c. Con decisione di entrata in materia e esecuzione 8.7.2005 il procuratore pubblico ha ritenuto soddisfatti i requisiti di forma e di sostanza, il principio della proporzionalità, il principio della doppia punibilità ed ha ammesso la consultazione e l’estrazione di copie dall’inc. MP.__________ (punto 2.), autorizzato la presenza di rappresentanti dell’autorità rogante all’esame ed alla cernita degli atti (punto 4.1.) ed infine ordinato il sequestro di due relazioni bancarie e di un pacchetto azionario (punto 4.2.).
d. L’ispezione dell’inc. MP __________ è stata fissata per il 9.9.2005. In questa sede, i rappresentanti dell’autorità rogante hanno chiesto la trasmissione in copia di determinati atti estrapolati dal fascicolo processuale, tra cui il verbale di interrogatorio 17.1.2005 dell’avv. RI 1 (cfr. verbale incombenti 9.9.2005).
Con scritto 27.9.2005, quest’ultimo si è opposto alla sua trasmissione semplificata, sostenendo che lo svincolo dal segreto professionale ricevuto da __________ e __________ si riferiva unicamente al procedimento penale svizzero ed osservando inoltre che nel citato verbale vengono menzionate terze persone estranee al procedimento in esame.
e. Con decisione di chiusura 14.11.2005, il procuratore pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione della documentazione inerente le due relazioni bancarie ed il pacchetto azionario nonché degli atti estrapolati in copia dal procedimento penale svizzero, ritenuto che “quanto raccolto non è manifestamente estraneo alla rogatoria ed appare anzi utile all’autorità rogante, sia perché connesso con le ipotesi di reato __________ (…) sia perché, con riferimento agli atti dell’inc. MP __________, selezionato in sede di ispezione dalla stessa autorità rogante” (cfr. decisione di chiusura 14.11.2005, p. 2). Con particolare riferimento all’opposizione dell’avv. RI 1 alla trasmissione semplificata del suo verbale, ha invece evidenziato che “(…) lo svincolo ricevuto non era subordinato ad alcuna limitazione; è inoltre insito nel fatto di rilasciare delle dichiarazioni che le stesse potrebbero essere utilizzate anche in altri contesti, rispettivamente essere portate a conoscenza anche di Autorità straniere che ottengono l’accesso ad un determinato incarto” (decisione di chiusura 14.11.2005, p. 3).
f. Con tempestivo gravame, l’avv. RI 1 si oppone, in via principale, alla trasmissione del suo verbale di interrogatorio ed, in via subordinata, chiede che vengano stralciati i primi tre paragrafi a pag. 2 dello stesso (prime 12 righe).
Il ricorrente – premessa la sua pacifica legittimazione – contesta anzitutto una carente motivazione in merito alle argomentazioni sollevate in sede di cernita. Censura quindi la decisione “(…) sia per la (non) necessità della trasmissione di questo (inutile siccome abbondanziale) documento all’autorità rogante, sia per il fatto che a pag. 2 terzo paragrafo vengono indicati i nominativi di terze persone del tutto estranee al procedimento” (ricorso 15/16.12.2005, p. 3). Ribadisce infine che lo svincolo dal segreto professionale era limitato (perlomeno da parte di __________) al procedimento contro __________ (cfr. ricorso 15/16.12.2005, p. 4).
g. Con osservazioni 9.1.2006 il procuratore pubblico sostiene anzitutto che all’avv. RI 1 difetta la legittimazione a ricorrere, essendosi limitato a riferire fatti che concernono __________ e __________. Nel merito, respinge l’accusa di carente motivazione e sottolinea l’importanza del verbale per comprendere lo sviluppo della vicenda che ha dato luogo al procedimento svizzero e di riflesso alla rogatoria “(…) sia nell’ottica di stabilire una connessione tra i fondi oggetto di concussione e quelli trasferiti in Svizzera, in particolare di un loro recupero a fini confiscatori, sia nell’ottica dell’eventuale estensione delle imputazioni nei confronti di __________ e di __________ al reato di riciclaggio” (osservazioni 9.1.2006, p. 2). In relazione ai nominativi di terze persone, definisce pretestuosa la richiesta di stralcio e comunque non supportata da una reale esigenza di protezione di interessi legittimi: nella denegata ipotesi in cui questa censura dovesse comunque essere accolta, si oppone allo stralcio dei paragrafi, postulando unicamente l’anonimizzazione di tali nominativi (cfr. osservazioni 9.1.2006, p. 2).
h. Con osservazioni 9/10.1.2006 l’Ufficio federale di giustizia contesta la legittimazione del ricorrente, ritenuto che nel procedimento in esame non è stato sottoposto ad alcuna misura coercitiva. Nel merito, si sofferma invece sulla problematica della trasmissione di un verbale già assunto nel quadro di un procedimento svizzero, evidenziando che la circostanza che il ricorrente non abbia saputo o non sia stato reso attento al fatto che le sue dichiarazioni potessero essere trasmesse ad un’autorità estera non può in alcun modo ostacolare l’assistenza giudiziaria (osservazioni 9/10.1.2006, p. 2).
in diritto
1. Giusta l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
Secondo costante prassi, il teste è legittimato a opporsi a una misura di assistenza soltanto quando vi sia direttamente sottoposto (come, ad esempio, in caso di audizione richiesta dall’autorità rogante); egli è poi legittimato a impugnare l’eventuale trasmissione del verbale di interrogatorio soltanto nella misura in cui sia stato chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente, o se egli si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciare internazionale en matière pénale, Berna 2004, p. 350). Il teste non è infine legittimato a fare valere interessi di terzi (DTF 125 II 356).
2. Questa Camera esamina d’ufficio l’ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti: il ricorrente è nondimeno tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161). Nel gravame difetta una simile indicazione, l’avv. RI 1 limitandosi ad affermare, in modo del tutto generico, di essere pacificamente legittimato a ricorrere in quanto destinatario della decisione impugnata (ricorso 15/16.12.2005, p. 2).
Di massima, la legittimazione ad impugnare la trasmissione di un verbale di interrogatorio spetta anzitutto al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva. In concreto, il ricorrente è stato sentito nell’ambito del procedimento aperto dal Ministero pubblico del Canton Ticino a carico di __________ (inc. MP __________) e solo in un secondo momento è stata richiesta copia del suo verbale di interrogatorio dall’autorità rogante (inc. Rog. __________): al proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la trasmissione di risultanze istruttorie già acquisite nell’ambito di un’inchiesta interna non costituisce una misura coercitiva a’ sensi dell’art. 64 cpv. 1 AIMP (decisione TF 1A.89/2005 del 15.7.2005).
In secondo luogo la legittimazione a ricorrere spetta al teste chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente. Per stessa ammissione del ricorrente, le deposizioni di cui al suo verbale di interrogatorio 17.1.2005 (AI 9, inc. MP __________) non aggiungono nulla di rilevante agli ulteriori atti acquisiti dall’autorità rogante “(…) se non in merito a come __________ e __________ si sono messi in contatto con lo studio legale” (ricorso 15/16.12.2005, p. 3). Con particolare riferimento alle terze persone estranee al procedimento citate nel verbale, si limita infine ad accennare ad un eventuale rischio di apertura di un procedimento a loro carico, senza spiegare tuttavia perché queste ragioni ipotetiche dovrebbero prevalere sui bisogni dell’assistenza e soprattutto senza specificare quali conseguenze, sul piano personale, comporterebbe la trasmissione di tali nominativi, segnatamente dei suoi datori di lavoro e della persona che ha stabilito il contatto con __________.
Ne segue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di indicazioni più precise, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione dell’avv. RI 1.
3. A prescindere dall’inammissibilità per difetto di legittimazione, il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito.
Manifestamente infondata è anzitutto la censura di carente motivazione, ove si pensi appena che il ricorrente è stato messo in condizione di rendersi conto della portata della decisione impugnata e di deferirla a questa Camera con piena cognizione di causa (decisione TF 6P.7/2006 del 13.3.2006; R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 320). Contrariamente all’assunto ricorsuale, l’utilità e la rilevanza potenziale delle dichiarazioni dell’avv. RI 1 per il procedimento __________ non possono inoltre essere escluse. Come evidenziato dal procuratore pubblico, pur riconoscendo che le ipotesi di reato di cui è accusato __________ in __________ sono riferite a fatti antecedenti, le sue informazioni in merito ai contatti avuti con lo stesso __________ e __________ permettono di meglio comprendere lo sviluppo della vicenda che ha dato luogo al procedimento svizzero e, di riflesso, sono potenzialmente utili per confermare o confutare i sospetti dell’autorità rogante. Peraltro il ricorrente si limita a sostenere che la sua deposizione non aggiungerebbe niente di rilevante agli altri atti richiesti dall’autorità rogante, dimenticando tuttavia che anche la conferma di risultanze istruttorie già acquisite non è, potenzialmente, inutile.
Da ultimo, quanto all’asserita violazione del segreto professionale, l’avv. RI 1 non può prevalersene in relazione alla trasmissione dei nominativi dei suoi datori di lavoro e della persona che ha stabilito il contatto con __________ (R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 243) ed in ogni caso lo svincolo ricevuto da __________ e __________ non era subordinato ad alcuna limitazione.
4. Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge applicabili,
pronuncia
1. Il gravame è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico dell’avv. RI 1, __________.
3. Rimedio di diritto
Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA).
4. Intimazione:
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terzi implicati |
PI 1
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Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il segretario