Incarto n.
60.2005.441

 

Lugano

16 gennaio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza 21/27.12.2005 presentata da

 

 

 

IS 1

patr. da: PR 1

 

 

 

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. __________ a suo carico;

 

 

richiamate le osservazioni 3.1.2006 del sostituto procuratore pubblico PI 1, di cui si dirà in seguito;

 

richiamate altresì le osservazioni 3/5.1.2006 di PI 2, che si oppone all’istanza;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato

 

in fatto ed in diritto

 

1.A seguito di una denuncia/querela del __________, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per titolo di minaccia ripetuta e ingiuria ripetuta (inc. MP. __________) a danno di PI 2 con riferimento a fatti accaduti nel corso del mese di febbraio 2005. Il procedimento si è concluso con un decreto d’accusa del __________, cresciuto in giudicato (DA __________).

 

 

2.Con l’istanza qui in esame, il patrocinatore di IS 1 in sede civile nel Canton __________ chiede di ottenere copia della denuncia contro il suo cliente. Il sostituto procuratore pubblico ha fatto delle puntualizzazioni, ma non si è opposto all’accesso agli atti. PI 2 si oppone all’istanza.

 

 

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

 

 

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

 

 

5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante ad accedere agli atti del procedimento che l’ha visto accusato. Per semplicità, l’accesso agli atti è limitato al testo della denuncia/querela ed al testo del DA __________; entrambi i documenti saranno allegati alla presente decisione.

 

 

6.L’istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

 

 

pronuncia

 

 

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

 

 

                                   3.   Intimazione:

                                        

 

 

 

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

 

Per la Camera dei ricorsi penali

 

Il presidente                                                             La segretaria